Domanda tanto per chiarmi le idee.
Un'azienda con attività 72 ha presentato nel lontano 1980 una richiesta di rilascio NOP e poi il tutto si è fermato li.
Ora dovrei integrare con un attività 92 per gneratori d'aria calda sistemati all'interno dei capannoni.
La domanda è: non si può presentare la richiesta di parere dell'attività 92 a prescindere dal completamento della prevenzione incendi dell'attività 72 ( officine meccaniche)?
Io dico di no.
Pareri?
CPI con due attività
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
CPI con due attività
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: CPI con due attività
Saprai che i NOP sono ormai defunti, quindi affrettati a fare un esame progetto per entrambe le attività soggette.
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Re: CPI con due attività
si solo, la domanda era per dare una risposta chiara e coerente alla proprietà.
Grazie
Grazie
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: CPI con due attività
Risposta chiarta e coerente:
- il NOP è ormai carta straccia (DM 29/12/05)
- è inutile preoccuparsi dell'attività sussidiaria dei generatori di calore (att.91) se l'attività principale soggetta (72) è priva di autorizzazione
- il NOP è ormai carta straccia (DM 29/12/05)
- è inutile preoccuparsi dell'attività sussidiaria dei generatori di calore (att.91) se l'attività principale soggetta (72) è priva di autorizzazione
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Re: CPI con due attività
ok si rifà la pratica
una domanda ora, ma con i generatori che non hanno il marchio CE (vecchi di mooolti anni ), come ci si comporta?
una domanda ora, ma con i generatori che non hanno il marchio CE (vecchi di mooolti anni ), come ci si comporta?
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: CPI con due attività
DM 12/04/96 - art 4 comma 2
"gli apparecchi immessi in commercio fino al 31/12/95 (quindi non marcati CE ai sensi del DPR 661/96) possono essere installati anche dopo tale data".
"gli apparecchi immessi in commercio fino al 31/12/95 (quindi non marcati CE ai sensi del DPR 661/96) possono essere installati anche dopo tale data".