Detrazioni caldaie a biomasse (comma 344)
Inviato: lun apr 12, 2010 09:56
Buongiorno, mi trovo a predisporre la redazione della prima pratica (per quest'anno), relativa ad un detrazione 55% per installazione di caldaia a biomasse, ricadente nel comma 344. In base a quanto previsto dal D.M. 26/01/10, a decorrere dal 14 marzo u.s. per poter accedere alla detrazione fiscale per il suddetto intervento, risulta obbligatoria l'asseverazione in merito agli infissi installati, oltre all'assunzione di una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
«d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
In sostanza per un vecchio edificio, anche se nella migliore delle ipotesi fossero presenti vetri doppi (es. tipo 4/6/4), la detrazione non si prende a meno che non vengano sostituiti tutti i componenti finestrati, con nuovi dotati di certificazione. Ovvero per installazione di caldaie a biomasse (zone climatiche C, D, E e F) non si prende più la detrazione del 55%.
SITEC
«d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
In sostanza per un vecchio edificio, anche se nella migliore delle ipotesi fossero presenti vetri doppi (es. tipo 4/6/4), la detrazione non si prende a meno che non vengano sostituiti tutti i componenti finestrati, con nuovi dotati di certificazione. Ovvero per installazione di caldaie a biomasse (zone climatiche C, D, E e F) non si prende più la detrazione del 55%.
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