Analisi combustione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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ubaldo pelux
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Analisi combustione

Messaggio da ubaldo pelux »

" ad ogni controllo e manutenzione che interessi il circuito di combustione il Tecnico è tenuto ad effettuare una o più verifiche di rendimento con controllo fumi al fine di massimizzare lo stesso rendimento e ridurre al minimo gli incombusti e l'ossido di carbonio. "

Qualcuno sa' spiegarmi cosa significa questo ?
Mi pare di capire che l' analisi fumi va' fatta sempre in caso di manutenzione , giusto ?
Aspetto una risposta , grazie :?
Scox
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Re: Analisi combustione

Messaggio da Scox »

"Manutenzione che interessi il circuito di combustione"
ubaldo pelux
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Messaggio da ubaldo pelux »

Scusa Scox se faccio una semplice manutenzione comunque vado a " toccare " il cicuito di combustione se non altro perche' vado a pulire la rampa degli ugelli , quindi secondo questa interpretazione DEVO fare anche l' analisi fumi penso .
E' normale che se invece eseguo una riparazione ( ES. sostituzione scheda o valvola 3 bar ) non devo eseguirla .
E' cosi ? :?
Scox
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Messaggio da Scox »

Come certamente sai, la pulizia della rampa, a seconda delle caladaie, può andare dal semplice getto d'aria col compressore, dopo aver aperto la camera di combustione; allo smontaggio completo addirittura del ventilatore e del bruciatore stesso.

Se ritieni che una qualsiasi delle operazioni che svolgi, possa in qualche modo pregiudicare il rendimento di combustione, secondo me non devi aspettare che ti imponga la legge di eseguire anche prova di combustione, è un tuo dovere, se lo fai nessuno può dirti niente.
ubaldo pelux
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Messaggio da ubaldo pelux »

Intanto ti ringrazio delle tempestive risposte , riformulo meglio il quesito .
Se eseguo un intervento di manutenzione ordinaria con la relativa compilazione del rapporto di controllo tecnico ( mod. G ) secondo te devo fare anche l' analisi fumi ?
Ritengo questo un passaggio fondamentale per il mio lavoro in quanto voglio capire se la manutenzione puo' comunque considerarsi una " manomissione " del circuito di combustione .
Saluti
Scox
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Messaggio da Scox »

DLgs 19 agosto 2005 n°192

ALLEGATO G

Omiss...

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.


ALLEGATO L

Omiss...

3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi dasottoporre a verifica sono quelli riportati sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con D.M. 17 marzo 2003 del Ministro delle attività produttive e successive modificazioni.
Le suddette verifiche vanno comunque effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità quadriennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche alimentate a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.


Ministero dello Sviluppo Economico
CIRCOLARE

Omiss...

Allegato l, (Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici).

Omiss...

Comma 3

Omiss...

Il comma si riferisce alle operazioni “di controllo e manutenzione sui generatori di calore” presupponendo quindi che si tratti di operazioni che prevedono necessariamente l’intervento di un tecnico qualificato e non di operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere svolte anche dall’utente sulla base delle istruzioni predisposte dal fabbricante dell’apparecchio. Laddove si renda necessario l’intervento di un tecnico qualificato su un generatore di calore, sembra ragionevole pensare che uno dei primi controlli da fare riguardi la correttezza della combustione, cioè il rendimento. Laddove, per ipotesi estrema, si verifichi una piccola perdita di acqua, pochi giorni dopo un controllo completo comprensivo di verifica di rendimento, sarebbe contrario quanto meno allo spirito della norma imporre una ulteriore verifica di rendimento, oggettivamente inutile.
ubaldo pelux
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Messaggio da ubaldo pelux »

Perfetto , grazie , chiarissimo :wink:
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