gfrank ha scritto:L'esempio da te citato, non è pertinente in quanto la deroga indicata dal nuovo DPR è applicabile solamente agli "edifici costituiti da più unità immobiliari". Una villetta su due piani (unica unità immobiliare) non rientra nel campo di applicazione.
Comunque, essendo la norma regionale del Piemonte più restrittiva di quella nazionale, deve essere applicata con priorità a quella nazionale (la legislazione in campo energetico è demandata alle regioni).
Tuttavia, se non sbaglio, il vecchio art. 5 del DPR 412 (integrato con il 551) dichiarava esplicitamente che la deroga poteva essere applicata anche in deroga a "regolamenti locali". Se tale riferimento è stato mantenuto anche nel nuovo DPR, forse è possibile derogare anche in Piemonte, naturalmente solo per "edifici costituiti da più unità immobiliari" ...
beh, io la modifca la leggo invece in maniera opposta:
obbligo generale di scaricare a tetto per impianti in edifici con più unità immobiliari... e se installo una condensazione, indipendentemente dai regolamenti locali più restrittivi, posso scaricare a parete nel rispetto della 7129. Nel caso di edifici con unica unità immobiliare non è previsto MAI l'obbligo di scaricare a tetto:
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«9.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe
ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma
tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive
integrazioni».
quento sottolineato è l'oggetto dell'obbligo di scarico a tetto (eventualmente derogabile), degli impianti in edifici con unica U.I. non se ne parla proprio... ergo, per come la leggo io, in questi casi posso scaricare a parete anche una non condensazione di qualsiasi classe.
Se potessi scaricare a parete nel caso di edifici plurifamiliari (in caso di deroga) e mai in caso di edifici monofamiliari (quando nel primo caso unio scarico a parete potrebbe dare fastidio a qualche vicino, nel secondo no) sarebbe una contraddizione
per quanto riguarda il vecchio 412/551 dava prevalenza ai regolamenti locali... ovvero si diceva... scarico a tetto, possibilità di alcune deroghe MA se i regolamenti locali sono più restrittivi allora non si può mai, neanche se si rientrasse nei casi con questa possibilità, in pratica si invertiva la gerarchia normativa (che normalmente vede quella nazionale prevalere su quella locale). Ora, come si è già detto sia in questo che in altri topic, si è ristabilita la gerarchia... e questo crea non pochi problemi (visto anche il fatto che la 7129-3/08 citava espressamente i regoalmenti più restrittivi nella possibilità di scaricare a parete).
Allora siamo in questa situazione: io installatore faccio un impianto, scarico a parete con una condensazione (o se in edificio unifamiliare anche no) anche se il regolamento locale lo vieta espressamente, faccio la DiCo che a quel punto è incontestabile (perchè dichiaro la conformità ala norma tecnica)... però il cliente può avere problemi con il comune per abitabilità/agibilità oppure con i vicini che si lamentano con l'asl... gran casino, tipicamente italiano...