EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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barba
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EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da barba »

Sono stato incaricato di espletare la SCIA antincendio compreso la redazione dei Cert Rei.

La norma tecnica dell'attività nomata mi prescrive che la zona Filtro a servizio di una scala antincendio deve avere pareti REI-EI 60.

Dal sopraluogo ho verificato che le pareti non portanti del filtro sono state realizzate con scatole di laterizio da 12 cm in laterizio con intonaco normale su entrambe le facciate della muratura

Consultando la tabella D 4.1 del D.M. 16 febbraio 2007 la compartimentazione realizzata con scatole in laterizio da 12 cm non può essere EI 60 ma EI 30

Domanda :
é possibile calcolare in altro modo (non con la tabella) la EI del compartimento al fuoco realizzato in Blocchi di laterizio con foratura > 55% (secondo me no ma chiedo conferma)

Come posso risolvere il problema in modo veloce ed economico
Terminus
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da Terminus »

Se trattasi di intonaco normale, devi applicare un intonaco protettivo (o una lastra di placcatura) sulla parte esterna (quella esposta) delle pareti.
barba
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da barba »

Domanda :
é possibile calcolare in altro modo (non con la tabella) la EI del compartimento al fuoco realizzato in Blocchi di laterizio con foratura > 55% (secondo me no ma chiedo conferma)
nicorovoletto
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da nicorovoletto »

3 sono i metodi, ti resta l'analitico e lo sperimentale
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
barba
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da barba »

mi sa che non è possibile calcolare la EI in modo analitico o sperimentale per murature (sperimentale ha bisogno di prove di laboratorio e se non le fanno le ditte che producono il materiale non penso possiamo (economicamente) farle noi.

Comunque ho trovato questo:

Resistenza al fuoco delle murature: certificazione con il metodo analitico
aprile 2010
(masonry walls fire certificates) La valutazione della resistenza al fuoco delle murature è uno dei punti che continua a sollevare difficoltà applicative. Per questo motivo, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato la lettera 5642 del 31 marzo 2010 “Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature”, nella quale sono affrontati i problemi di certificazione di resistenza al fuoco delle murature portanti e non portanti alla luce delle disposizioni entrate in vigore recentemente. Il testo è il seguente:

Pervengono a questa Direzione quesiti tendenti a conoscere quali debbano essere, alla luce della nuova normativa di resistenza al fuoco introdotta dai recenti decreti che oggi regolamentano la materia (DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007), gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini dell’ottenimento del CPI.

A tale proposito si espongono di seguito le seguenti considerazioni:

1) Il punto 1.1 dell’allegato II al DM 4 maggio 1998 prevede, nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi affidati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, che la documentazione certificativa relativa agli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco debba essere rappresentativa della tipologia di valutazione eseguita (sperimentale, analitica, tabellare).

Tale certificazione deve essere firmata:

a. dal direttore del laboratorio, se la valutazione è di tipo sperimentale;

b. da professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84, se la valutazione è di tipo analitico;

c. da professionista, se trattasi di valutazione di tipo tabellare.

2) Il nuovo DM 16 febbraio 2007, che ha aggiornato la materia e recepito gli atti e le norme comunitarie connesse alla resistenza fuoco, pur stabilendo in linea generale che le prestazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli, confronti con tabelle (articolo 2 comma 2), demanda la scelta del metodo alla esistenza di norme condivise di riferimento al fine di garantire uniformità e trasparenza negli atti nonché una più efficace azione di controllo.

Si osserva a questo punto che la possibilità di utilizzo della specifica norma europea di riferimento per la progettazione ed il calcolo delle murature esposte all’incendio (EN 1996-1-2) è attualmente rimandata al momento in cui sarà disponibile l’apposita appendice nazionale (v. p.to C.4 dell’allegato C al decreto).

Da quanto sopra esposto è facile desumere che, allo stato attuale, le uniche modalità attraverso cui è oggi possibile determinare le prestazioni di resistenza al fuoco delle murature (portanti e non) sono quelle basate sui risultati delle prove e sui confronti con tabelle, escludendo quindi ogni altra forma di certificazione.

Premesso quanto sopra, occorre tuttavia rilevare che tale problematica crea tuttora dubbi e incertezze sia negli operatori economici che negli stessi Comandi VF, i quali, solo sulla base dei contenuti espressi dal DM 4 maggio 1998, continuano ad accettare certificazioni basate su valutazioni analitiche.

Al fine quindi di consentire il graduale adattamento di tutti gli operatori alla nuova regolamentazione tecnica introdotta e di non creare incertezze o, addirittura, confusione sia nel mercato di tali prodotti che nello svolgimento dei procedimenti di P.I. a carico dei Comandi VF, su conforme parere del CCTS espresso nella seduta del 23 marzo 2010, si ritiene opportuno che le certificazioni di murature, basate su valutazioni analitiche, possano essere accettate, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, prima del 25 settembre 2010.

Per i progetti presentati dopo tale data, in assenza della predetta appendice nazionale e delle necessarie indicazioni tecniche che la medesima fornirà a riguardo, saranno unicamente ammesse, per tali tipologie di elementi costruttivi, certificazioni basate su risultati di prova secondo le istruzioni contenute nel citato DM 16 febbraio 2007 o, in alternativa, su confronti con le tabelle riportate nel citato DM 16 febbraio 2007 e nella successiva Lettera Circolare n. 1968 del 15 febbraio 2008.

Stante la predetta indicazione riguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un uniforme comportamento nei confronti di murature il cui requisito di resistenza al fuoco sia stato attestato mediante certificati sperimentali, è appena il caso, infine, di rilevare l’opportunità che i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all’art. 5 comma 1 del D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.

Analogo comportamento potrà, evidentemente, essere adottato per prodotti/elementi costruttivi diversi dalle murature in possesso di rapporti di prova sperimentali rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91
Terminus
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da Terminus »

Bene, hai trovato le risposte che cercavi.
Ne avevamo già parlato qui
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... +nazionali
barba
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da barba »

ho un ultimo dubbio in proposito, ho meglio ho una sicurezza ma spero di sbagliarmi.

I CERTITICATI RAPPORTO DI PROVA da istituti accreditati e riconosciuti, eseguiti secondo la circolare 91/1961 emessi in data 12/04/1995 sono ancora validi ai fini della redazione di CER.REI relativi a murature di attività di cui il progetto preventivo è stato presentato nel 09/2011 ?

ditemi di si, anche se non ho molte speranze.


Solo quelli rilasciato dopo il gennaio 1996 possono essere utilizzati. Giusto?


Grazie
Terminus
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Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%

Messaggio da Terminus »

Non puoi più utilizzarli per pratiche presentate dopo il 25/09/2010.
DM 16/04/07 art.5 c.1
Circ. 5642 del 31/03/10
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