Ho una domanda che per chi è esperto di questa materia sembrerà banale ma voglio essere sicura:
serbatoio di gasolio fuori terra da 500 lt è soggetto ad antincendio?
Secondo me no...ma poi sulla norma trovo "Contenitori di-stributori rimo-vibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di in-fiammabilità superiore a 65 °C"
Grazie
serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Moderatore: Edilclima
Re: serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Ma dove lo vedi scusa?
Io vedo attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m 3.
Forse stai guardando l'attività 13: "Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi."
che invece riguarda distributori fissi o rimovibili.
C'è anche una vecchia circolare che lo chiariva, con riferimento ancora al DM 1982, ma il concetto non è mutato: "Con successivo telegramma ministeriale è stato precisato che i contenitori-distributori mobili di cui al DM 19/3/90 non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, e che le relative norme tecniche devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività. L'esenzione dal rilascio del C.P.I. è valida esclusivamente in caso di utilizzo dei suddetti contenitori-distributori presso aziende agricole, cave, cantieri (a prescindere dal fatto che tali macchine ed automezzi siano targati o circolanti su strada), e non negli altri casi come invece viene sovente pubblicizzato in maniera ingannevole da parte di alcuni fornitori. Presso le altre attività produttive (esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada), l'utilizzo è consentito previo conseguimento del C.P.I. per att. n. 15 del DM 16/2/82."
Io vedo attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m 3.
Forse stai guardando l'attività 13: "Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi."
che invece riguarda distributori fissi o rimovibili.
C'è anche una vecchia circolare che lo chiariva, con riferimento ancora al DM 1982, ma il concetto non è mutato: "Con successivo telegramma ministeriale è stato precisato che i contenitori-distributori mobili di cui al DM 19/3/90 non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, e che le relative norme tecniche devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività. L'esenzione dal rilascio del C.P.I. è valida esclusivamente in caso di utilizzo dei suddetti contenitori-distributori presso aziende agricole, cave, cantieri (a prescindere dal fatto che tali macchine ed automezzi siano targati o circolanti su strada), e non negli altri casi come invece viene sovente pubblicizzato in maniera ingannevole da parte di alcuni fornitori. Presso le altre attività produttive (esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada), l'utilizzo è consentito previo conseguimento del C.P.I. per att. n. 15 del DM 16/2/82."
Re: serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Leggendo testualmente il DPR 151/11:
Se è un contenitore-distributore "mobile" omologato ai sensi del DM 19/03/90, allora è attività 13/A qualsiasi sia la capacità.
Se è un semplice serbatoio di gasolio, senza pompa, allora rientrerebbe come attività 12/A solo se superiore a 1000 litri.
Comunque la questione dei contenitori-distributori mobili, con il nuovo DPR, non è ancora ben chiara (non lo era neanche prima, ma almeno si avevano diverse circolari e note ministeriali che facevano un pò di luce).
Se è un contenitore-distributore "mobile" omologato ai sensi del DM 19/03/90, allora è attività 13/A qualsiasi sia la capacità.
Se è un semplice serbatoio di gasolio, senza pompa, allora rientrerebbe come attività 12/A solo se superiore a 1000 litri.
Comunque la questione dei contenitori-distributori mobili, con il nuovo DPR, non è ancora ben chiara (non lo era neanche prima, ma almeno si avevano diverse circolari e note ministeriali che facevano un pò di luce).
Re: serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Concordo con Terminus....se si tratta di un Diesel-tank (e cioè con pompa di erogazione) è sempre attività 13.1/A a prescindere dalla capacità che ovviamente è inferiore a 9 m³.
Re: serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Perchè dici che è sempre attività 13.1.A? Se ho due tank identici da 8990 litri uno di fianco all'altro, in azienda agricola, dovrei avere 13.2.B, non sei d'accordo?
Re: serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Visto che non potresti tenerli vicini, dovendo rispettare le distanze di sicurezza minime previste, in modo da renderli praticamente indipendenti, avresti 2 attività 13/A.
Re: serbatio di gasolio rimovibile da 500 lt
Terminus ne sa una più del diavolo 
