Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
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Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei generatori di calore.
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
massimo.pepe ha scritto:Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei generatori di calore.
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
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Quindi anche a condensazione niente piu facciata?
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
beh non ci vedo grosse differenze rispetto al 412 ed al 551... anche qui si parla di "edifici costituiti da più unità familiari" e quindi per i monofamiliari viene lasciata la possibilità di scaricare a parete... anzi si da la possibilità di farlo anche nei plurifamiliari per le condensazione "ecologiche" senza vincolarle al fatto che non ci sia canna fumaria utilizzabile. Poi manca il riferimento alle prescrizioni locali prevalenti, che invece prima c'era, e qui prevedo guai interpretativi...massimo.pepe ha scritto:Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei generatori di calore.
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
da come la leggo io... prima non si poteva e adesso si può anche nei condominitheken ha scritto: Smack![]()
Quindi anche a condensazione niente piu facciata?
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Grazie grifo per natale ti faccio un regalo
Per quanto riuarda il discorso di ieri ti ho risposto alla domanda se hai tempo ci dai un occhiata? ti ringrazio
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Le caldaie a condensazione, che abbiano anche la classe 5 di NOx, possono scaricare a parete, rispettando ovviamente le distanze della UNI 7129-3.theken ha scritto:massimo.pepe ha scritto:Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei generatori di calore.
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
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Quindi anche a condensazione niente piu facciata?
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
massimo.pepe ha scritto:Le caldaie a condensazione, che abbiano anche la classe 5 di NOx, possono scaricare a parete, rispettando ovviamente le distanze della UNI 7129-3.theken ha scritto:massimo.pepe ha scritto:Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei generatori di calore.
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
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Quindi anche a condensazione niente piu facciata?
Si ma se si tratta una traformazioni di un impianto centralizzato ad uno singolo no, secondo il 551 art 9 comma 2!! se non sbaglio
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Non trovo il riferimento ........ la vecchia normativa diceva (DPR 412/1993 coordinato con modifiche apportate dal DPR 551/1999), quanto riporto qui sotto (adesso tutto sostituito da quanto riportato nel primo post):theken ha scritto:
Si ma se si tratta una traformazioni di un impianto centralizzato ad uno singolo no, secondo il 551 art 9 comma 2!! se non sbaglio
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso
edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali
e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in
caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed
idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria
o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non
considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Qui si aprirà una bella questione ....dato che i regolamenti comunali potrebbero essere più restrittivi e prevedere sempre (od almeno per i nuovi edifici) lo scarico in copertura ....grifo68 ha scritto:Poi manca il riferimento alle prescrizioni locali prevalenti, che invece prima c'era, e qui prevedo guai interpretativi...
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
esatto... in lombardia per esempio il divieto vale a livello regionale... ed a questo punto mi chiedo pure come viene interpretato quanto scritto nella 7129-3 che lo scarico a parete si può fare "ove consentito dalla legislazione vigente"... cosa intendono per legislazione vigente? quella nazionale (che ora lo consente)? quella locale?massimo.pepe ha scritto:Qui si aprirà una bella questione ....dato che i regolamenti comunali potrebbero essere più restrittivi e prevedere sempre (od almeno per i nuovi edifici) lo scarico in copertura ....grifo68 ha scritto:Poi manca il riferimento alle prescrizioni locali prevalenti, che invece prima c'era, e qui prevedo guai interpretativi...
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso
edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali
e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in
caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed
idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria
o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non
considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso
edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali
e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in
caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed
idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria
o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non
considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
prima do tutto biapgnerebbe capire là tempistica...
ovvero quando potrebbe entrare in vigore
.e poi le Norme indicate x le caldaie che potrebbero scaricare in parete differiscono da qulelle di. ora?
ovvero quando potrebbe entrare in vigore
.e poi le Norme indicate x le caldaie che potrebbero scaricare in parete differiscono da qulelle di. ora?
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Due cose:massimo.pepe ha scritto:Segnalo a tutti che con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del decreto "Crescita bis" (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) è stata modificata notevolmente la disciplina degli scarichi dei generatori di calore.
In particola modo l’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
« 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni ».
A) Non capisco cosa ci possa azzeccare lo scarico fumi delle caldaie in un decreto che si chiama "crescita bis" recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese".....ma ormai mi rassegno a tutto.
B) Almeno se avesse chiarito qualcosa.....
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
ho come la vaga impressione che aroma siano nel panico-caos totale
riccardo - affetto da superbonus
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
girondone ha scritto:prima do tutto biapgnerebbe capire là tempistica...
ovvero quando potrebbe entrare in vigore
.e poi le Norme indicate x le caldaie che potrebbero scaricare in parete differiscono da qulelle di. ora?
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Bè ... si incentivano le caldaia a condensazioneHUGO ha scritto: Due cose:
A) Non capisco cosa ci possa azzeccare lo scarico fumi delle caldaie in un decreto che si chiama "crescita bis" recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese".....ma ormai mi rassegno a tutto.
B) Almeno se avesse chiarito qualcosa.....
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Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
massimo.pepe ha scritto:girondone ha scritto:prima do tutto biapgnerebbe capire là tempistica...
ovvero quando potrebbe entrare in vigore
.e poi le Norme indicate x le caldaie che potrebbero scaricare in parete differiscono da qulelle di. ora?
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
qiondi dovrebbe passare ancora un po di tempo...?!
Re: Impianti termici, stop agli scarichi in facciata
Azz...mi sebra un pò tirata per i capelli come motivazione...massimo.pepe ha scritto:Bè ... si incentivano le caldaia a condensazioneHUGO ha scritto: Due cose:
A) Non capisco cosa ci possa azzeccare lo scarico fumi delle caldaie in un decreto che si chiama "crescita bis" recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese".....ma ormai mi rassegno a tutto.
B) Almeno se avesse chiarito qualcosa..........diciamo che in parte sembra una grande sanatoria..... in parte si chiede di installare apparecchi migliori e più efficiente e mediamente un pò più costosi ....
Però qualcuno a Roma (o non so dove) deve fare pace col prorio cervello.
Prima lotte ideologiche pro-impianti centralizzati ora questo decreto...
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !