CPI con valenza temporale superata....e anche di qualche anno.
Sorvolando sul fatto che nel periodo tra la scadenza ed il rinnovo il proprietario dell'attività sarebbe passibile di denuncia penale, il rinnovo quinquennale successivo è sempre da considerare in funzione della originale scadenza del CPI o vale 5 anni dalla data di presentazione del rinnovo?
Esempio:
CPI scaduto nel 2008, rinnovato ora......è da rinnovare ulteriormente nel 2013 o nel 2017?
Rinnovo tardivo CPI - quale data per il rinnovo successivo?
Moderatore: Edilclima
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Re: Rinnovo tardivo CPI - quale data per il rinnovo successi
Non credo tu possa procedere al rinnovo, dovrai produrre nuove SCIA, dalla data delle quali partiranno i 5 anni.
Re: Rinnovo tardivo CPI - quale data per il rinnovo successi
Infatti non puoi rinnovare, altrimenti ti autodenunci.
Presenti invece nuova SCIA sottintendendo che dalla scadenza del CPI l'attività è rimasta fuori esercizio (leggi anche quanto riportato nella Circ. 5555 del 18/04/12).
Presenti invece nuova SCIA sottintendendo che dalla scadenza del CPI l'attività è rimasta fuori esercizio (leggi anche quanto riportato nella Circ. 5555 del 18/04/12).
Re: Rinnovo tardivo CPI - quale data per il rinnovo successi
dal sito VVF Varese - FAQ
Cosa succede in caso di tardivo inoltro di una attestazione di rinnovo periodico? E' stabilito un limite oltre al quale la validità della conformità antincendio decade se non rinnovata?
Si è passibile di sanzione penale (art. 20 DLGS 139/06).
Non è stabilito per norma nessun limite. Occorre fare attenzione in quanto in questo periodo si sta esercendo senza titolo abilitativo ai fini antincendio.
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Cosa succede in caso di tardivo inoltro di una attestazione di rinnovo periodico? E' stabilito un limite oltre al quale la validità della conformità antincendio decade se non rinnovata?
Si è passibile di sanzione penale (art. 20 DLGS 139/06).
Non è stabilito per norma nessun limite. Occorre fare attenzione in quanto in questo periodo si sta esercendo senza titolo abilitativo ai fini antincendio.
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Re: Rinnovo tardivo CPI - quale data per il rinnovo successi
Da informazioni dirette, a Milano venivano accettavi rinnovi tardivi fino al 26/11/2012, col vecchio regime normativo.
Il nuovo decreto, entrato in vigore il 27/11, non parla espressamente della questione, come già non lo faceva la vecchia normativa. Esisteva però una Circolare, riferita al vecchio decreto, che ammetteva i rinnovi tardivi, ma che sarebbe però decaduta con l'entrata in vigore della nuova normativa.
Il nuovo decreto, entrato in vigore il 27/11, non parla espressamente della questione, come già non lo faceva la vecchia normativa. Esisteva però una Circolare, riferita al vecchio decreto, che ammetteva i rinnovi tardivi, ma che sarebbe però decaduta con l'entrata in vigore della nuova normativa.
Re: Rinnovo tardivo CPI - quale data per il rinnovo successi
Da esperienza diretta a Milano, prima del 27/11 (e spero anche dopo) nessuno ci guardava nemmeno a cosa si rinnovava (ne alle date, ne alle attività).
Guardavano solo ci fosse l'attestazione di rinnovo, la prova idranti se presenti...la marca da bollo...il pagamento....e stop.
Anche perchè la copia del CPI non è tra gli allegati da presentare....ed è l'unico modo per sapere quando scade (visto che ad esempio negli edifici civili, più attività contemporanee accorciavano a 3 anni le scadenze di rinnovo di attività che ne avevano d + se singole).
Timbro e a casa...
Ho un cliente, proprietario di decine di stabili, che ha la pessima abitudine di cominciare a chiedere offerte per le prestazioni professionali 6 mesi prima... ed affidare gli incarichi a CPI scaduti.
Guardavano solo ci fosse l'attestazione di rinnovo, la prova idranti se presenti...la marca da bollo...il pagamento....e stop.
Anche perchè la copia del CPI non è tra gli allegati da presentare....ed è l'unico modo per sapere quando scade (visto che ad esempio negli edifici civili, più attività contemporanee accorciavano a 3 anni le scadenze di rinnovo di attività che ne avevano d + se singole).
Timbro e a casa...
Ho un cliente, proprietario di decine di stabili, che ha la pessima abitudine di cominciare a chiedere offerte per le prestazioni professionali 6 mesi prima... ed affidare gli incarichi a CPI scaduti.