Riporto un estratto per chiedere chiarimenti:
"Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni."
il successivo art. 11 stabilisce una cadenza temporale articolata in funzione della data di ottenimento del CPI:
art. 11
......
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Quindi se ho un CPI emesso dopo il 1° gennaio 2000, in scadenza ora, in cui tra le attività ho anche la 77 (edifici di qls altezza), posso rinnovare le altre e aspettare il 7 ottobre 2021 per presentare l'attestazione di rinnovo della 77??
Rinnovo arrività 77 - DPR 151 art 5 c.2 e art. 11 c.6
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