ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Moderatore: Edilclima
ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Gli ASILI NIDO CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI sono stati inclusi fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Per 30 persone si intende la somma di bambini, docenti, personale di servizio, etc.
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), entrato in vigore il 7 ottobre 2011, introduce per i responsabili degli asili nido soggetti l’obbligo di conformarsi alla normativa antincendio.
Quale normative seguite?? I criteri di generali di prevenzione incendi come specificato da una F.A.Q. VV.F.
Domanda:
Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 gli asili nido con oltre 30 persone presenti sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Quali sono le norme da applicare per la richiesta di parere di conformità?
Risposta:
Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1, lett. A, del d.m. 4 maggio 1998. Per le attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche..
Il comando VV.F. si è dato delle direttive interne seguendo la normativa delle case di riposo poichè vi è la presenza di persone con "capacità motorie ridotte".
Qui non si finisce mai... di....
Per 30 persone si intende la somma di bambini, docenti, personale di servizio, etc.
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), entrato in vigore il 7 ottobre 2011, introduce per i responsabili degli asili nido soggetti l’obbligo di conformarsi alla normativa antincendio.
Quale normative seguite?? I criteri di generali di prevenzione incendi come specificato da una F.A.Q. VV.F.
Domanda:
Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 gli asili nido con oltre 30 persone presenti sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Quali sono le norme da applicare per la richiesta di parere di conformità?
Risposta:
Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1, lett. A, del d.m. 4 maggio 1998. Per le attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche..
Il comando VV.F. si è dato delle direttive interne seguendo la normativa delle case di riposo poichè vi è la presenza di persone con "capacità motorie ridotte".
Qui non si finisce mai... di....
Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Le cautele del Comando VVF sono condivisibili, considerando che per evacuare i bambini del nido gli addetti devono probabilmente prenderseli in braccio uno o due per volta.
Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
d'accordissimo... qui più che esperienza professionale è esperienza privataTerminus ha scritto:Le cautele del Comando VVF sono condivisibili, considerando che per evacuare i bambini del nido gli addetti devono probabilmente prenderseli in braccio uno o due per volta.



Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Perchè non proponi una di queste soluzioni ?
http://www.aziendainfiera.it/madeexpo/o ... -emergenza
http://conference.ing.unipi.it/vgr2006/ ... li/025.pdf
I bambini si divertirebbero un sacco........gli addetti forse un pò meno.....
http://www.aziendainfiera.it/madeexpo/o ... -emergenza
http://conference.ing.unipi.it/vgr2006/ ... li/025.pdf
I bambini si divertirebbero un sacco........gli addetti forse un pò meno.....

Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Si infatti è giusto ma almeno chiediamo a l'applicazione del titolo III (attività esistenti) visto che ora gli asili nido sono soggetto a controllo VV.F.
Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Questo mi sembra abbastanza scontato. Per quanto riguarda il prendere a riferimento la regola tecnica del 18 settembre 2002, non mi pare cosa semplice, visto che non è semplice neanche applicarla alle case di riposo (visto che nasce come regola per le strutture sanitarie)...bimbo ha scritto:Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1, lett. A, del d.m. 4 maggio 1998. Per le attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche..
Lo spero bene! Altrimenti dovrò dare pessime notizie alla mia fidanzata (titolare di nido)bimbo ha scritto:infatti è giusto ma almeno chiediamo a l'applicazione del titolo III (attività esistenti) visto che ora gli asili nido sono soggetto a controllo VV.F.

Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Il problema è che non c'è una normativa specifica altrimenti potrebbe essere di categoria "A" ma essendo gli asili non normato in virtù al principio generale di cui all’art. 3 del DPR 577/82 (abrogato) che demanda, in assenza di specifica normativa, alla valutazione dei Comandi la facoltà di impartire le prescrizioni di sicurezza del caso.
Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Certamente. Quello che intendevo, e avevo capito che tu intendessi, è che mi aspetto che i Comandi, se effettivamente hanno come direttiva interna il riferimento alle strutture sanitarie, seguano per asili esistenti il titolo III, come è logico che sia.bimbo ha scritto:Il problema è che non c'è una normativa specifica altrimenti potrebbe essere di categoria "A" ma essendo gli asili non normato in virtù al principio generale di cui all’art. 3 del DPR 577/82 (abrogato) che demanda, in assenza di specifica normativa, alla valutazione dei Comandi la facoltà di impartire le prescrizioni di sicurezza del caso.
Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Questa è una direttiva interna del Comando... non penso che in tutta Italia... (provincia che vai... normativa... che si applica)... Forse qualche Funzionario VV.F. leggendo questi forum si ispirano....a noi.. poveri "tecnici".
Re: ATTIVITA' 67 D.P.R. 151/2011 asili nido
Pardon, avevo capito che fosse una direttiva generalizzata... boh vedremo cosa chiederà il mio Comando allora (scongiuri obbligatori)bimbo ha scritto:Questa è una direttiva interna del Comando... non penso che in tutta Italia...