datrazione 50%
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
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datrazione 50%
Secondo voi...
due casi: sostituzione caldaia con nuova NON a condensazione
Installazione di pdc senza limiti di cop..
visti come interventi di manutenzione straordinaria, possono essere detratti al 50% ex 36?
secondo il mio commercialista si...
due casi: sostituzione caldaia con nuova NON a condensazione
Installazione di pdc senza limiti di cop..
visti come interventi di manutenzione straordinaria, possono essere detratti al 50% ex 36?
secondo il mio commercialista si...
Re: datrazione 50%
si
l unico dubbio è la documentaz comprovante il rispetto della legge...
vedi guida ade
che per ora non può essere altro che la legge10...
(la legge 10 e il decreto 15 febb 1992 dicevano cosa e in che casi si doveva rispettare ma sono superati da 192 ecc..)
l unico dubbio è la documentaz comprovante il rispetto della legge...
vedi guida ade
che per ora non può essere altro che la legge10...
(la legge 10 e il decreto 15 febb 1992 dicevano cosa e in che casi si doveva rispettare ma sono superati da 192 ecc..)
Re: datrazione 50%
Sbaglio o significa che tali apparecchi non soddisfano neanche il dpr59?Manofthemoon ha scritto:due casi: sostituzione caldaia con nuova NON a condensazione
Installazione di pdc senza limiti di cop..
ps: perché non postare il quesito nell'apposito forum?
- Manofthemoon
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Re: datrazione 50%
ma in comune serve presentare qualcosa ?
Re: datrazione 50%
se è richiesto per quel tipo di inntervento si se no fai autodichiarazione che non era previsto...
però occhio che rientrino nei lavori detraibili
ovv manut ord
la coperta è corta se si tira da una parte esce dall altra
però occhio che rientrino nei lavori detraibili
ovv manut ord
la coperta è corta se si tira da una parte esce dall altra
- Manofthemoon
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Re: datrazione 50%
apunto manutenzione ordinaria NON è detraibile, ma nella guida parla di sosituzione di caldaia come intervento detraibile..
Re: datrazione 50%
io farei la pratica comunale con allegata legge 10 (che è il doc che dimostra quello che ti chiede l ade)
chiamandola manut straord....
chiamandola manut straord....
Re: datrazione 50%
Il motivo è semplice secondo me: se cambi una caldaia per legge devi installare una a condensazione, quindi è risparmio energetico, quindi (per l'AdE) manutenzione straordinaria.Manofthemoon ha scritto:apunto manutenzione ordinaria NON è detraibile, ma nella guida parla di sosituzione di caldaia come intervento detraibile..
Se invece uno se ne infischia della legge e pretende pure di detrarre...
- Manofthemoon
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Re: datrazione 50%
e no! io non posso installare una condensazione perchè è un condominio con canne collettive...
Re: datrazione 50%
esatto basta seguire cmq la legge 10 ed smi....
poi man sarà in piemonte presumo..
cmq per il 59 sostituzione o mera chee sia in teoria ci vanno le valv term
poi man sarà in piemonte presumo..
cmq per il 59 sostituzione o mera chee sia in teoria ci vanno le valv term
Re: datrazione 50%
la caldaia condominiale è detraibile ANCHE se è una manutenzione ordinaria (come nel tuo caso), in quanto, appunto, condominiale. Fosse dei singoli, dovrebbe conseguire un risparmio energetico.
In comune devi cmq fare avere la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (vedi precisazione del direttore dell'AdE del nov2011).
In ogni caso, una sostituzione di impianto con altro analogo è chiaramente una manutenzione ordinaria (380/01 art3, comma a)
In comune devi cmq fare avere la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (vedi precisazione del direttore dell'AdE del nov2011).
In ogni caso, una sostituzione di impianto con altro analogo è chiaramente una manutenzione ordinaria (380/01 art3, comma a)
Re: datrazione 50%
ciao gio
giusto dimenticavo che si parla di imp centralizzato forse....
hai il riferimento alla cosa dell ade che indichi?
però ripeto. dpr 59
sostituzione uguale verifica etag
mera sostutuz ovveeo comma semplificato. .... rendere generatire più centralina bla bla più rregolaz x singolo amb ecc..... ovvro tranne monolocalo... valvole trmostatiche
giusto dimenticavo che si parla di imp centralizzato forse....
hai il riferimento alla cosa dell ade che indichi?
però ripeto. dpr 59
sostituzione uguale verifica etag
mera sostutuz ovveeo comma semplificato. .... rendere generatire più centralina bla bla più rregolaz x singolo amb ecc..... ovvro tranne monolocalo... valvole trmostatiche
Re: datrazione 50%
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... 1dbc47dc7f
elenca i documenti da conservare e specifica che, in assenza di titolo edilizio (in quanto non dovuto), basta una DSAN, purchè contenga quanto necessario.
La Dichiarazione puo' essere anche inviata per fax.
Piu' complicato decidere cosa tenere e cosa mandare relativamente alla sicurezza. L'81 non è chiarissimo sulla comunicazione obbligatoria all'ASL nel caso in cui vi sia UNA sola azienda e un cantiere piccolo (<200gguomo)... non si capisce se sia rilevante (ai fini dell'obbligo di comunicazione) che il lavoro sia pericoloso o meno (in quota, con apparecchi in pressione, con sostanze pericolose)
elenca i documenti da conservare e specifica che, in assenza di titolo edilizio (in quanto non dovuto), basta una DSAN, purchè contenga quanto necessario.
La Dichiarazione puo' essere anche inviata per fax.
Piu' complicato decidere cosa tenere e cosa mandare relativamente alla sicurezza. L'81 non è chiarissimo sulla comunicazione obbligatoria all'ASL nel caso in cui vi sia UNA sola azienda e un cantiere piccolo (<200gguomo)... non si capisce se sia rilevante (ai fini dell'obbligo di comunicazione) che il lavoro sia pericoloso o meno (in quota, con apparecchi in pressione, con sostanze pericolose)
Re: datrazione 50%
Ma chi l'ha detto che è condominiale scusa? Se Man ha detto che ci sono le canne collettive saranno appartamenti termoautonomi credo...giotisi ha scritto:a caldaia condominiale è detraibile ANCHE se è una manutenzione ordinaria (come nel tuo caso)
@ Man: allora se non puoi mettere la condensazione segui i casi deroga previsti dalla legislazione vigente nel tal posto (+ installazione termostatiche come dice giro). A questo punto si può parlare ancora di risparmio energetico? E' discutibile... al tuo posto, chiederei un chiarimento all'AdE, altrimenti lascerei perdere.
- Manofthemoon
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Re: datrazione 50%
risposta dell'ade..
Testo richiesta informazioni:Buongiorno...La sostituzione di una caldaia senza ulteriori interventi sull'impianto, puo` rientrare nelle spese detraibili se permette di ottenere un risparmio energetico? La caldaia che verra` installata non e` a condensazione, quindi non rientra nel 55%, ma ha un rendimento superiore al 90% (quindi e` considerata ad alto rendimento). La caldaia sostituita ha un rendimento molto piu` basso, percio` l'intervento portera` all'ottenimento di un risparmio energetico. In questo caso e` possibile portarla in detrazione? E' necessario produrre una dichiarazione relativa al risparmio energetico ottenuto con il miglioramento del rendimento dell'impianto? ..In attesa di una vostra gentile risposta porgo cordiali saluti. Testo risposta:Gentile contribuente, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 36% (50% per le spese sostenute tra il 26/06/2012 ed il 30/06/2013). Per completezza di informazione si precisa che l'installazione di una caldaia per un impianto di riscaldamento non è riconducibile a opere edilizie di ristrutturazione; tuttavia, ai fini dell'agevolazione fiscale, la circolare 57/E del 24 febbraio 1998, ha precisato che: "anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette". Nella stessa circolare è stato chiarito che " e tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107", tra le quali sono comprese le caldaie. Sarà opportuno, comunque, acquisire idonea documentazione, rilasciata per esempio dall'installatore o dal produttore, dalla quale risulti che la nuova caldaia contribuisce al contenimento dei consumi energetici. Cordiali saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli
Testo richiesta informazioni:Buongiorno...La sostituzione di una caldaia senza ulteriori interventi sull'impianto, puo` rientrare nelle spese detraibili se permette di ottenere un risparmio energetico? La caldaia che verra` installata non e` a condensazione, quindi non rientra nel 55%, ma ha un rendimento superiore al 90% (quindi e` considerata ad alto rendimento). La caldaia sostituita ha un rendimento molto piu` basso, percio` l'intervento portera` all'ottenimento di un risparmio energetico. In questo caso e` possibile portarla in detrazione? E' necessario produrre una dichiarazione relativa al risparmio energetico ottenuto con il miglioramento del rendimento dell'impianto? ..In attesa di una vostra gentile risposta porgo cordiali saluti. Testo risposta:Gentile contribuente, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 36% (50% per le spese sostenute tra il 26/06/2012 ed il 30/06/2013). Per completezza di informazione si precisa che l'installazione di una caldaia per un impianto di riscaldamento non è riconducibile a opere edilizie di ristrutturazione; tuttavia, ai fini dell'agevolazione fiscale, la circolare 57/E del 24 febbraio 1998, ha precisato che: "anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette". Nella stessa circolare è stato chiarito che " e tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107", tra le quali sono comprese le caldaie. Sarà opportuno, comunque, acquisire idonea documentazione, rilasciata per esempio dall'installatore o dal produttore, dalla quale risulti che la nuova caldaia contribuisce al contenimento dei consumi energetici. Cordiali saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli
Re: datrazione 50%
non concordo sul fatto che basta la dichiarazione del costruttore.....
o meglio
se siamo sotto i 35 kw ed è mera sostituz la legge 10 può essere sostituita dalla dico
però i lavori da fare richiesti dal comma della mera sostituzione vanno fatti cmq... vedi valvole termostatiche
ps... voci di corridoio dall ade di roma , tramite colleghi che seguono il fotovoltaico.. dicono è riuscirà a breve una nuova guida ade sul 50% specificando bene le cose per il fotovoltaico
o meglio
se siamo sotto i 35 kw ed è mera sostituz la legge 10 può essere sostituita dalla dico
però i lavori da fare richiesti dal comma della mera sostituzione vanno fatti cmq... vedi valvole termostatiche
ps... voci di corridoio dall ade di roma , tramite colleghi che seguono il fotovoltaico.. dicono è riuscirà a breve una nuova guida ade sul 50% specificando bene le cose per il fotovoltaico
Re: datrazione 50%
Dov'è che non sarebbe chiaro? Con l'81 queste distinzioni non hanno più importanza. Nè i lavori in quota nè gli uomini gg (tranne il caso di unica impresa con tanti uugg) hanno più influenza sulla necessità di invio della notifica; art. 99 comma 1:giotisi ha scritto:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... 1dbc47dc7f
Piu' complicato decidere cosa tenere e cosa mandare relativamente alla sicurezza. L'81 non è chiarissimo sulla comunicazione obbligatoria all'ASL nel caso in cui vi sia UNA sola azienda e un cantiere piccolo (<200gguomo)... non si capisce se sia rilevante (ai fini dell'obbligo di comunicazione) che il lavoro sia pericoloso o meno (in quota, con apparecchi in pressione, con sostanze pericolose)
"a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 [sono quelli con più imprese anche non contemporanee];
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. "
Dov'è che ti sembra poco chiaro?
Re: datrazione 50%
beh, forse basta all'AdE. Certamente se sei sopra i 35 kW la legge 10 la devi fare per legge, anche se a loro non interessagirondone ha scritto:non concordo sul fatto che basta la dichiarazione del costruttore.....
Anche se alla fine, non ho mai capito perché sopra i 35 kW si debba fare... visto che la verifica è la stessa (rendimento di combustione e stop)
Non ho capito se la risposta a Man la possiamo usare come riferimento generale o no.
Re: datrazione 50%
C'entra poco col caso specifico ma giova ricordare che lo stesso DM 15 febbraio 1992 prevede che:Manofthemoon ha scritto:risposta dell'ade..
Nella stessa circolare è stato chiarito che " e tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107", tra le quali sono comprese le caldaie. Sarà opportuno, comunque, acquisire idonea documentazione, rilasciata per esempio dall'installatore o dal produttore, dalla quale risulti che la nuova caldaia contribuisce al contenimento dei consumi energetici.
art. 1 lettera a) "opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;"
e questo fatto va certificato da tecnico (art. 3 comma 2): "2. Per le opere di cui alla lett. a) ed alla lett. m) dell’art. 1, comma 1, è richiesta, oltre a quanto prescritto al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti"
Il DM mi risulta mai abrogato e pertanto queste dichiarazioni sarebbero da fare quando si ha un cappotto da 36% ora 50%, e direi anche quando è 55%.
Re: datrazione 50%
esatto
mat
naturalmente le cose da fare si dovrebbero fare a prescindere dalle detrazioni
ma con esse forse riusciamo a farne un po e a lavorare .. tutto qui...
ps... infatti il vecchio decreto parla ancora di passaggio da centraliz ad autonomo infatti era considerato risp energetico per legge
mat
naturalmente le cose da fare si dovrebbero fare a prescindere dalle detrazioni
ma con esse forse riusciamo a farne un po e a lavorare .. tutto qui...
ps... infatti il vecchio decreto parla ancora di passaggio da centraliz ad autonomo infatti era considerato risp energetico per legge
-
Mimmo_510859D
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- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: datrazione 50%
Bò forse perchè per una caldaietta la parcella per una RTL10 potrebbe essere una bella percentuale del totale lavori (comunque, è il rendimento termico utile che deve essere verificatomat ha scritto: Anche se alla fine, non ho mai capito perché sopra i 35 kW si debba fare... visto che la verifica è la stessa (rendimento di combustione e stop)
Sinceramente, per quanto riguarda il cambio caldaia con una non a condensazione mi sono basato sempre sulle guide AdE, dove c'è un elenco degli interventi detraibili e il cambio caldaia vi rientra. Ovvio che devono essere rispettati tutti gli alri adempimenti: centralina, valvole termostatiche e la eventuale RTL10.Non ho capito se la risposta a Man la possiamo usare come riferimento generale o no.
Re: datrazione 50%
comunque, è il rendimento termico utile che deve essere verificato
cosa intendi?
il 59 (ed anche per la legge ligure)
art 4 comma 5 sostituz generatore => rend glob medio stag
comma 6 (semplificato) sei ok se rispetti i vari punti rend del generatore + regolaz automatica .... amb per amb
non basta il rend del generatore a prescindere che si faccia legge 10 o no
giusto o sbagliato no ndecido io .. ma così dovrebbe essere

cosa intendi?
il 59 (ed anche per la legge ligure)
art 4 comma 5 sostituz generatore => rend glob medio stag
comma 6 (semplificato) sei ok se rispetti i vari punti rend del generatore + regolaz automatica .... amb per amb
non basta il rend del generatore a prescindere che si faccia legge 10 o no
giusto o sbagliato no ndecido io .. ma così dovrebbe essere
Re: datrazione 50%
Non devi neanche dirmelogirondone ha scritto:esatto
mat
naturalmente le cose da fare si dovrebbero fare a prescindere dalle detrazioni
ma con esse forse riusciamo a farne un po e a lavorare .. tutto qui...
Re: datrazione 50%
Non in Piemonte: qui dobbiamo verificare il rendimento di combustione. Comunque anche il rendimento termico utile è un dato dichiarato dal costruttore.Mimmo_510859D ha scritto:comunque, è il rendimento termico utile che deve essere verificato
E questo, l'avrai letto, l'abbiamo già detto: il dubbio nasceva dal fatto che magari la cosa era dovuta al fatto che si desse per scontato che se oggi cambi una caldaia la devi mettere a condensazione. Io preferisco una domanda (e una risposta in più) che fidarmi ciecamente di una guida e poi magari ricevere una richiesta di danni dal cliente che si è preso 20mila euro di multaMimmo_510859D ha scritto:Sinceramente, per quanto riguarda il cambio caldaia con una non a condensazione mi sono basato sempre sulle guide AdE, dove c'è un elenco degli interventi detraibili e il cambio caldaia vi rientra
Ultima modifica di mat il ven set 21, 2012 17:39, modificato 1 volta in totale.
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Mimmo_510859D
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Re: datrazione 50%
Si intedevo la pratica semplificata del comma 6 (quindi, + valvole termostatiche e centralina come ho poi scritto nel resto del mio precedente post).girondone ha scritto:comunque, è il rendimento termico utile che deve essere verificato
cosa intendi?
il 59 (ed anche per la legge ligure)
art 4 comma 5 sostituz generatore => rend glob medio stag
comma 6 (semplificato) sei ok se rispetti i vari punti rend del generatore + regolaz automatica .... amb per amb
non basta il rend del generatore a prescindere che si faccia legge 10 o no
giusto o sbagliato no ndecido io .. ma così dovrebbe essere
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Mimmo_510859D
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Re: datrazione 50%
Come direbbe Homer Simpson: Dannati regolamenti rionali!mat ha scritto:Non in Piemonte: qui dobbiamo verificare il rendimento di combustione. Comunque anche il rendimento termico utile è un dato dichiarato dal costruttore.Mimmo_510859D ha scritto:comunque, è il rendimento termico utile che deve essere verificato
Be su questo hai ragione da vendere... però, cavolo, dobbiamo anche lavorare. E se non ci si può fidare della Guida delle Ente preposto al controllo per un semplice cambio caldaia allora stiamo messi molto peggio di quanto noi pensamo di essereE questo, l'avrai letto, l'abbiamo già detto: il dubbio nasceva dal fatto che magari la cosa era dovuta al fatto che si desse per scontato che se oggi cambi una caldaia la devi mettere a condensazione. Io preferisco una domanda (e una risposta in più) che fidarmi ciecamente di una guida e poi magari ricevere una richiesta di danni dal cliente che si è preso 20mila euro di multaMimmo_510859D ha scritto:Sinceramente, per quanto riguarda il cambio caldaia con una non a condensazione mi sono basato sempre sulle guide AdE, dove c'è un elenco degli interventi detraibili e il cambio caldaia vi rientra![]()
Re: datrazione 50%
forse homer non sarebbe riuscito a creare tutto il casino che ci circonda....
Re: datrazione 50%
per il 50% serve sempre dichiarazione in comune (vedere tra le varie circolari dell'agenzia delle entrate postate sul sito enea del 55%)
Re: datrazione 50%
'serve sempre'... se non hai già altro titolo autorizzativo superiore
Per quanto riguarda la comunicazione all'ASL, @tigers, mi pare che sussista un controsenso: o la dichiarazione NON serve, o, se serve (+ di due aziende anche non contemporanee),allora non basta, perchè serve un responsabile e/o un piano di coordinamento.
Per quanto riguarda la comunicazione all'ASL, @tigers, mi pare che sussista un controsenso: o la dichiarazione NON serve, o, se serve (+ di due aziende anche non contemporanee),allora non basta, perchè serve un responsabile e/o un piano di coordinamento.