Attività 53 e DM 01.02.86

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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alessiotst
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Attività 53 e DM 01.02.86

Messaggio da alessiotst »

Avevo sempre considerato il DM 01.02.86 come regola tecnica, quantomeno per le parti applicabili, per l'attività 53 (riparazione veicoli), poi facendo un quesito, mi trovo una risposte dell'Ing Abate che mi spiazza un po'
http://www.fta-antincendio.it/documento_read.php?id=674

voi come vi regolate con le autofficine superiori a 300 mq? considerazioni generali di prevenzione incendi o DM 01.02.86?
E di fondamentale importanza stabilirlo perché nel primo caso per determinare la classe di resistenza al fuoco si deve calcolare il carico di incendio ex Dm 09.03.2007, nel secondo caso il requisto è stabilito nella regola tecnica!
Terminus
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Re: Attività 53 e DM 01.02.86

Messaggio da Terminus »

Giustamente il DM non è direttamente applicabile, essendo riferito ad autorimesse e simili.
Quindi valutazione come da DM 10/03/98 con alle spalle (tirato fuori all'occorrenza per similitudine e specialmente se favorevole :D ) il DM autorimesse.
moliang
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Re: Attività 53 e DM 01.02.86

Messaggio da moliang »

Non condivido totalmente ciò che scrive Terminus in quanto il punto 1.0 Scopo del DM 01/02/1986 recita:
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui di sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.
Perciò ritengo che la cosa migliore sia un mix tra il succitato DM e, per gli apetti non specifcamente regolamentati, il DM 10/03/1998.
Terminus
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Re: Attività 53 e DM 01.02.86

Messaggio da Terminus »

Certo, ma trattasi di servizi annessi all'autorimessa (che è l'attività principale soggetta a controllo), come specificato dal punto 8.1.0, aventi superficie non superiore al 20% dell'autorimessa suddetta.
Al di sopra di tale limite il DM non consente più ambienti adibiti ad officina, quindi non è direttamente applicabile alle officine vere e proprie (vedi punto 10.1).
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