capannone avicolo
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capannone avicolo
Mi hanno chiesto di fare una pratica di detrazione del 55% per il rifacimento della copertura (attualmente in amianto) per un capannone avicolo (riscaldato)...
Visto che il capannone è appunto avicolo, il proprietario può accedere alle detrazioni?
Visto che il capannone è appunto avicolo, il proprietario può accedere alle detrazioni?
Re: capannone avicolo
Sì, ma essendo avicolo deve avere il consenso delle galline, dei tacchini, delle oche, ecc. (è nelle disposizioni relative alla proroga 2012).
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Re: capannone avicolo
ma il voto di una gallina equivale ad un voto di un tacchino o un po' meno?
comunque il dubbio rimane..
comunque il dubbio rimane..
Re: capannone avicolo
Un po' di più. Covare le uova che interessano la gente e spiegare che finora non è successo niente, ma che si sta covando, ha un notevole peso politico.
Puoi quindi spiegare, ai poveri tacchini, qual'è il dubbio?
Puoi quindi spiegare, ai poveri tacchini, qual'è il dubbio?
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Re: capannone avicolo
L’agevolazione non spetta per i lavori effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Quindi o il proprietario ci abita nel pollaio, oppure nisba.
Quindi o il proprietario ci abita nel pollaio, oppure nisba.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: capannone avicolo
ok risolto grazie allo spunto di NoNickName...
quindi in teoria si può detrarre... o sbaglio qualcosa?Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in caso di spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
I benefici perpertan la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; to per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
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Re: capannone avicolo
Sì, sbagli. Non si può detrarre se il pollaio è strumentale all'attività d'impresa, come è infatti un pollaio per un allevatore di polli.gatto_prando ha scritto:ok risolto grazie allo spunto di NoNickName...
quindi in teoria si può detrarre... o sbaglio qualcosa?ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: capannone avicolo
???L’agevolazione non spetta per i lavori effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
pagina 7 della guida o paragrafo 2 della 36/2007.
Confondi con le imprese che affittano.
Re: capannone avicolo
Certo, le detrazioni attuali riguardano qualsiasi categoria catastale e qualsiasi soggetto tenuto al pagamento di imposta. La dicitura residenziale nella guida dell'AdE è quasi certamente un refuso da copia incolla (magari dalla guida 36%) che non trova riscontro in alcuna legge e manco sulla procedura Enea.gatto_prando ha scritto:Mi hanno chiesto di fare una pratica di detrazione del 55% per il rifacimento della copertura (attualmente in amianto) per un capannone avicolo (riscaldato)...
Visto che il capannone è appunto avicolo, il proprietario può accedere alle detrazioni?
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Re: capannone avicolo
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: capannone avicolo
No NNN,
leggi bene al tuo link:
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
Non mi è sembrato leggere che a far le detrazioni voglia essere una società che ha affittato il capannone al "pollificio", (corretto gatto?).
La guida poi dice: eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Non mi pare di leggere che dica che vale solo per il residenziale, come è strarisaputo che non sia.
leggi bene al tuo link:
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
Non mi è sembrato leggere che a far le detrazioni voglia essere una società che ha affittato il capannone al "pollificio", (corretto gatto?).
La guida poi dice: eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Non mi pare di leggere che dica che vale solo per il residenziale, come è strarisaputo che non sia.
Re: capannone avicolo
Perchè secondo te nella frase suddetta l'aggettivo residenziale si riferisce solo a edifici e parti di edifici; per me invece si riferisce anche a unità immobiliari. D'altro canto non capisco che senso avrebbe la tua interpretazione (se è una singola unità immobiliare vale tutto, se invece è un insieme di unità che compongono un edificio deve essere residenziale?).ketenegh ha scritto:La guida poi dice: eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Non mi pare di leggere che dica che vale solo per il residenziale, come è strarisaputo che non sia.
Ma ripeto, si tratta di una stupidaggine del redattore della guida e non vale la pena perderci del tempo. D'altronde visto che la domanda di gatto verteva proprio su quello, mi pare, conveniva togliere il dubbio.
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Re: capannone avicolo
Ma ragazzi, leggere tutto, no?
QUINDI NO, NON GODE DELLA AGEVOLAZIONE.
Codice: Seleziona tutto
L’agevolazione non spetta, in ogni caso, per i lavori effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
QUINDI NO, NON GODE DELLA AGEVOLAZIONE.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: capannone avicolo
NNN, cadono le p***e...
Quella frase vuol dire che nel caso di beni strumentali, non sono ammessi alle detrazioni i familiari conviventi.
Perchè non provi ad allargare le tue fonti, non di tanto, cominciamo per esempio dalla guida, pagina 8:
a pag. 7:
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Poi a pag. 8:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Hai letto? Bene. Non sei ancora convinto? Vuoi una conferma? Passa alla 36/2007:
paragrafo 2:
L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che e' espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.
paragrafo 1:
Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir... trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioe' nei quali puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o professione.
Per carità, dimmi che ti sei convinto!
Quella frase vuol dire che nel caso di beni strumentali, non sono ammessi alle detrazioni i familiari conviventi.
Perchè non provi ad allargare le tue fonti, non di tanto, cominciamo per esempio dalla guida, pagina 8:
a pag. 7:
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Poi a pag. 8:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Hai letto? Bene. Non sei ancora convinto? Vuoi una conferma? Passa alla 36/2007:
paragrafo 2:
L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che e' espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.
paragrafo 1:
Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir... trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioe' nei quali puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o professione.
Per carità, dimmi che ti sei convinto!