il d.g.r. IX/2601 del 30/11/2011 art 16 dice "che nel caso di impianti con potenza inf. a 35 kw al servizio di singole unità abitative il responsabile dell'eserizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che non può delegare i compiti al soggetto a cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che pertanto non può assumere il ruolo di terzo responsabile."
quindi ad esempio in una banca, la ditta che in appalto la manutezione non puoò essere 3° responsabile, ma chi lo è? il direttore?
3° responabile dgr IX/2601
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Tom Bishop
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Re: 3° responabile dgr IX/2601
mau1969 ha scritto:il d.g.r. IX/2601 del 30/11/2011 art 16 dice "che nel caso di impianti con potenza inf. a 35 kw al servizio di singole unità abitative
Se si tratta di unità abitative, se è una banca non è una unità abitativa.
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