ampliamento galleria d'arte
Moderatore: Edilclima
ampliamento galleria d'arte
Dovendo realizzare un ampliamento per un'attività n. 72 (Edificio vincolato al sensi del D.Lgs 42/2004), destinata a contenere una galleria d'arte, biblioteca storica ecc., il nuovo fabbricato da costruire nelle immediate vicinanze, con cortile ed aria di accesso in comune, a quale attività di cui al DPR 151 potrebbe essere assimilata?
Io ho pensato (dato che l'attività 72 cita solo gli edifici vincolati) di assimilarla alla n. 65, sebbene non si tratti effettivamente di spettacolo e/o intrattenimento in senso stretto, ed applicare in questo caso il DM 19/8/96 (sebbene non citi espressamente le gallerie...), ma non saprei davvero a quale altra attività e norma poter fare riferimento.
Avete consigli o esperienze da condividere?
Grazie!
Io ho pensato (dato che l'attività 72 cita solo gli edifici vincolati) di assimilarla alla n. 65, sebbene non si tratti effettivamente di spettacolo e/o intrattenimento in senso stretto, ed applicare in questo caso il DM 19/8/96 (sebbene non citi espressamente le gallerie...), ma non saprei davvero a quale altra attività e norma poter fare riferimento.
Avete consigli o esperienze da condividere?
Grazie!
Re: ampliamento galleria d'arte
mi pare che se ne fosse già parlato qui sul forum...
un funzionario dei VV.F. verbalmente mi ha convinto a non presentare la richiesta di parere di conformità per un deposito-esposizione privato di opere d'arte in quanto attività non soggetta
l'italia che dovrebbe sopravvivere grazie ai suoi tesoi artistici li protegge dagli incendi solo se sono conservati in un edificio vincolato... altrimenti potresti anche appenderti le opere d'arte in centrale termica
pazienza
sarebbe interessante capire come la pensano al riguardo le sovrintendenze ai beni artistici
un funzionario dei VV.F. verbalmente mi ha convinto a non presentare la richiesta di parere di conformità per un deposito-esposizione privato di opere d'arte in quanto attività non soggetta
l'italia che dovrebbe sopravvivere grazie ai suoi tesoi artistici li protegge dagli incendi solo se sono conservati in un edificio vincolato... altrimenti potresti anche appenderti le opere d'arte in centrale termica
pazienza
sarebbe interessante capire come la pensano al riguardo le sovrintendenze ai beni artistici
riccardo - affetto da superbonus
Re: ampliamento galleria d'arte
Non applicare il 19.08.96. C'è una nota ministeriale che esclude le esposizioni dai Locali di Pubblico Spettacolo.
Re: ampliamento galleria d'arte
La penso esattamente come te; come se il patrimonio dei beni artistici e storici fosse costituito esclusivamente da edifici e non da opere d'arte di qualunque natura. Come se la Monnalisa potesse essere conservata in una centrale termica,gararic ha scritto:mi pare che se ne fosse già parlato qui sul forum...
un funzionario dei VV.F. verbalmente mi ha convinto a non presentare la richiesta di parere di conformità per un deposito-esposizione privato di opere d'arte in quanto attività non soggetta
l'italia che dovrebbe sopravvivere grazie ai suoi tesoi artistici li protegge dagli incendi solo se sono conservati in un edificio vincolato... altrimenti potresti anche appenderti le opere d'arte in centrale termica
pazienza
sarebbe interessante capire come la pensano al riguardo le sovrintendenze ai beni artistici


Ti ringrazio, ma sai dirmi anche di quale nota ministeriale si tratta?cafurchio ha scritto:Non applicare il 19.08.96. C'è una nota ministeriale che esclude le esposizioni dai Locali di Pubblico Spettacolo.
non riesco a trovare niente in merito,
e sinceramente pensare di non prevedere un sistema di protezione mi sembra una cavolata di dimensioni colossali!

Re: ampliamento galleria d'arte
P410/4109 sott. 51/D.2
Re: ampliamento galleria d'arte
Grazie infinitamente, trovata!!
a questo punto la domanda è questa: a cosa possono essere assimilate queste attività?
a questo punto la domanda è questa: a cosa possono essere assimilate queste attività?
Re: ampliamento galleria d'arte
nel sito dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, si dice che le gallerie ospitate in locali di tipo ordinario (cioè in edifici non vincolati) vengono normate con la circolare 75 del 1967, cioè quella che normava le attività commerciali, per cui le gallerie potrebbero essere assimilate alla n. 69, "locali adibiti ad esposizione... con superficie superiore a 400 mq..."
Secondo voi la cosa è plausibile?
Io ho letto e riletto tante volte il DPR 151, e sinceramente sono giunta alla conclusione che si tratta di una grave lacuna normativa, tra l'altro poi il vecchio DM 16/2/82 nell'ex attività n. 90, inglobava giustamente, non solo gli edifici pregevoli per arte o storia, ma anche i beni di interesse culturale sottoposti a vigilanza dello stato.
A questo punto penso che dovrò "rassegnarmi" e pensare che l'attività veramente NON è soggetta?
Secondo voi la cosa è plausibile?
Io ho letto e riletto tante volte il DPR 151, e sinceramente sono giunta alla conclusione che si tratta di una grave lacuna normativa, tra l'altro poi il vecchio DM 16/2/82 nell'ex attività n. 90, inglobava giustamente, non solo gli edifici pregevoli per arte o storia, ma anche i beni di interesse culturale sottoposti a vigilanza dello stato.
A questo punto penso che dovrò "rassegnarmi" e pensare che l'attività veramente NON è soggetta?
Re: ampliamento galleria d'arte
Ho letto tutta la conversazione deducendone quindi senza ombra di dubbio che l'attività esposizione e gallerie d'arte non è attività soggetta ma a questo punto mi chiedo (essendo anche stata esclusa dai locali di pubblico spettacolo) se la norma comunque da applicare sia la circ. 75 assieme al DM 10.03.98 o altro.
grazie
grazie
Re: ampliamento galleria d'arte
da un parere del comando di BL emerge che un ambiente di tipo museale rientra nella definizione di "esposizione e/o vendita" ex attività 87, ora 69
riccardo - affetto da superbonus
Re: ampliamento galleria d'arte
A tutt'oggi, per quel che so io, le dobbiamo considerare come attività 69.
Re: ampliamento galleria d'arte
Manu ha scritto:A tutt'oggi, per quel che so io, le dobbiamo considerare come attività 69.
quindi, scusate se insisto, ma per maggior chiarezza e comprensione...... mi par di capire che rispetto ai post precedenti dove si era giunti a conclusione che l'attività non fosse attività soggetta, ora si concorda sull'assoggetamento a parere e cpi quale attività 69 (locali adibiti ad esposizione e vendita etc....).
detto ciò la norma tecnica da applicare parrebbe sia la circ. 75 integrata al 10.03.98.
ho dato le interpretazioni corrette??
grazie