Buongiorno a tutti vi esposngo la mia situazione:
PARTE 1:
- Lavori di riqualificazione energetica su unità immobiliare di proprieta di X, sposato con Y;
- Comma 344 - i lavori sono cominciati nel 2011 e proseguiranno nel 2012;
PARTE 2:
- l'unità immobiliare dove si completeranno i lavori del comma 344, dovrà essere accorpata ad un'altra unità immobiliare ovviamente dopo la fine lavori inerente il 55%;
- in Questo caso potrà detrarre solo X, perche la moglie Y non è proprietaria e non residente!
PARTE 3:
- si farà opportuno titolo edilizio e catasto per accorpare le due unità immobiliri;
- si farà tutto l'iter per il recupero del 36%.
- DOMANDA = come potrà scaricare anche la moglie y non essendo resisdente e non proprietaria? si può utilizzare un comodato d'uso gratutito?
altra domande:
- Ci sono dei problemi se dopo la pratica del 55%, le unità dove sono stati eseguiti i lavori per il 55% verrà accorpata ad un'altrà unità immobiliare?
lavori 55% ----Da 2 a 1 unità Immobiliare----36%.
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- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: lavori 55% ----Da 2 a 1 unità Immobiliare----36%.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
■i titolari di un diritto reale sull’immobile;
■i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
■gli inquilini;
■chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia,se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Quindi non serve stipulare un comodato tra moglie e marito, fintanto che siano conviventi e che abbiano sostenuto le spese assieme. Difficile sostenere, in separazione dei beni, che la moglie casalinga abbia speso dei soldi per la realizzazione dei lavori...
■i titolari di un diritto reale sull’immobile;
■i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
■gli inquilini;
■chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia,se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Quindi non serve stipulare un comodato tra moglie e marito, fintanto che siano conviventi e che abbiano sostenuto le spese assieme. Difficile sostenere, in separazione dei beni, che la moglie casalinga abbia speso dei soldi per la realizzazione dei lavori...
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871