VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Moderatore: Edilclima
VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Buon giorno a tutti, mi trovo davanti ha un problema a cui non so dare una soluzione, magari qualche collega più esperto potrà aiutarmi.
Edificio esistente in centro storico, muratura in mattoni pieni intonacata ambo i lati spessore variabile da 20 a 50 cm, intervento di restauro e risanamento conservativo non mi è permesso di eseguire un K8 esterno, è una facciata continua con altri edifici adiacenti, non mi è permesso di eseguire un isolamento dall'interno per presenza di motivi ornamentali in certi punti. Ovviamente la verifica termoigrometrica, alle condizioni di Ti 20°C e Ur 65% Te - 5°C zona climatica E, della condensa superficiale risulta negativa, come posso risolvere la situazione a parte rinunciare all'incarico? Pensavo di far rifare tutti gli intonaci esterni ed interni dove possibile utilizzando un termointonaco spessore max 3 cm per lato, ma dai calcoli non basta.
Si accettano suggerimenti grazie.
Edificio esistente in centro storico, muratura in mattoni pieni intonacata ambo i lati spessore variabile da 20 a 50 cm, intervento di restauro e risanamento conservativo non mi è permesso di eseguire un K8 esterno, è una facciata continua con altri edifici adiacenti, non mi è permesso di eseguire un isolamento dall'interno per presenza di motivi ornamentali in certi punti. Ovviamente la verifica termoigrometrica, alle condizioni di Ti 20°C e Ur 65% Te - 5°C zona climatica E, della condensa superficiale risulta negativa, come posso risolvere la situazione a parte rinunciare all'incarico? Pensavo di far rifare tutti gli intonaci esterni ed interni dove possibile utilizzando un termointonaco spessore max 3 cm per lato, ma dai calcoli non basta.
Si accettano suggerimenti grazie.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
E' un bel problema, che sicuramente diventera' sempre piu' sentito, visto che noi non siamo nella germania rasa al suolo o in svezia dalle casette di legno.. noi abbiamo anche un diffuso patrimonio architettonico da preservare.
Tanto per cominciare pero' credo che tu sia stato un po' severo con i -5; la verifica non va fatta con la media del mese piu' freddo? in zona E non credo tu abbia -5
Secondo, la verifica al 65% si deve fare solo in assenza di sistemi di controllo dell'umidità; un deumidificatore o altro impianto di condizionamento ambientale ti consente di evitarlo, prescrivendo ur piu' contenute; ovviamente non puoi imporre ur troppo basse e non confortevoli.
Tanto per cominciare pero' credo che tu sia stato un po' severo con i -5; la verifica non va fatta con la media del mese piu' freddo? in zona E non credo tu abbia -5
Secondo, la verifica al 65% si deve fare solo in assenza di sistemi di controllo dell'umidità; un deumidificatore o altro impianto di condizionamento ambientale ti consente di evitarlo, prescrivendo ur piu' contenute; ovviamente non puoi imporre ur troppo basse e non confortevoli.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Scusa, da quanti anni esiste l'edificio?
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Se non tocchi le strutture non devi fare la verifica termoigrometrica.Marzio ha scritto:Si accettano suggerimenti grazie.
Leggiti bene la norma UNI su questi aspetti. Non dico di guardare le formule, che pur sono utili, ma lo scritto.
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Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Radere tutto al suolo e fare una bella spianata di cemento con una P bianca in campo blu.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Si ovviamente temperatura esterna media il -5 era per dare un indicazione della zona climatica.giotisi ha scritto:E' un bel problema, che sicuramente diventera' sempre piu' sentito, visto che noi non siamo nella germania rasa al suolo o in svezia dalle casette di legno.. noi abbiamo anche un diffuso patrimonio architettonico da preservare.
Tanto per cominciare pero' credo che tu sia stato un po' severo con i -5; la verifica non va fatta con la media del mese piu' freddo? in zona E non credo tu abbia -5
Secondo, la verifica al 65% si deve fare solo in assenza di sistemi di controllo dell'umidità; un deumidificatore o altro impianto di condizionamento ambientale ti consente di evitarlo, prescrivendo ur piu' contenute; ovviamente non puoi imporre ur troppo basse e non confortevoli.
Su sistemi di controllo dell'umidità vedrò cosa posso fare grazie del consiglio.
primi del '900Esa ha scritto:Scusa, da quanti anni esiste l'edificio?
In Emilia Romagna la DAL 156/2008 come modificata dalla DGR 1366/2011 non fa distinzione è obbligatorio in tutti i casi anche se non le tocchi.SuperP ha scritto:Se non tocchi le strutture non devi fare la verifica termoigrometrica.Marzio ha scritto:Si accettano suggerimenti grazie.
Leggiti bene la norma UNI su questi aspetti. Non dico di guardare le formule, che pur sono utili, ma lo scritto.
Se per Uni intendi la 13788 del 2003, saresti così gentile da indicarmi il punto perchè non lo trovo.
Per me con il costo dei parcheggi in centro €. 2.50 all'ora ci guadagnano ancheNoNickName ha scritto:Radere tutto al suolo e fare una bella spianata di cemento con una P bianca in campo blu.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Dissento riguardo la 1366:
[...]
3) Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto, si applica quanto previsto ai punti
seguenti:
a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza
termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume
climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle
F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione [...]
3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità
specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
[...]
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie
di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
La lettura non mi porta a niente di differente rispetto a prima, e la "giurisprudenza" vuole che ciò che non tocco, non tocco, anche perchè è un costo che non sarà certo un p***a a costringermi a sostenere quando non ne ho nessun bisogno. "non ci sono i soldi" è sempre una giustificazione inappellabile.
[...]
3) Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto, si applica quanto previsto ai punti
seguenti:
a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza
termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume
climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle
F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione [...]
3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità
specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
[...]
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie
di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
La lettura non mi porta a niente di differente rispetto a prima, e la "giurisprudenza" vuole che ciò che non tocco, non tocco, anche perchè è un costo che non sarà certo un p***a a costringermi a sostenere quando non ne ho nessun bisogno. "non ci sono i soldi" è sempre una giustificazione inappellabile.
redigere redigere redigere
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
"primi del '900".
Lascia perdere il software e non fare nulla. Certamente non avrai probleimi di condensa.
Lascia perdere il software e non fare nulla. Certamente non avrai probleimi di condensa.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
???Esa ha scritto: Certamente non avrai probleimi di condensa.
Soprattutto se poi metti dei bei serramenti classe 3 di tenuta all'aria!!
La domanda di Mimmo che ti ha fatto in altro post è corretta..
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Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Per quanto riguarda la trasmittanza termica ok, non la tocco non rispetto i limiti, ma per la verifica termoigrometrica la DGR 1366/2011 al punto 16 dell'allegato 2 riporta:arkanoid ha scritto:Dissento riguardo la 1366:
[...]
3) Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto, si applica quanto previsto ai punti
seguenti:
a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza
termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume
climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle
F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione [...]
3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità
specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
[...]
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie
di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
La lettura non mi porta a niente di differente rispetto a prima, e la "giurisprudenza" vuole che ciò che non tocco, non tocco, anche perchè è un costo che non sarà certo un p***a a costringermi a sostenere quando non ne ho nessun bisogno. "non ci sono i soldi" è sempre una giustificazione inappellabile.
16) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E.8 si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e alla verifica che le eventuali condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente e alle disposizioni contenute nell’allegato 3, requisito 6.3. Per le verifiche del caso, qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.
e il requisito 6.3 nell'allegato 3:
Esigenza da soddisfare
Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali delle pareti opache alla quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi energetici per la climatizzazione invernale e del benesserei grotermico.
Campo d’applicazione
Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici ad eccezione della categoria E.8 Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett. a) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), quest’ultima limitatamente a:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento
sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
Livello di prestazione
Conformemente alla normativa tecnica vigente si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C
Io rientro in ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 metri quadrati.
Secondo me è da verificare.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Mi illumini non ho la tua esperienza e il software che utilizzo mi dice tutt'altro.Esa ha scritto:"primi del '900".
Lascia perdere il software e non fare nulla. Certamente non avrai probleimi di condensa.
E' ovvio che fino ad oggi non si è verificato nessun problema ma gli infissi erano quelli dell'epoca, in cui non c'erano spiferi ma proprie correnti d'aria, oggi con serramenti nuovi di classe 3 come dice Super P le cose cambiano.
Grazie a tutti per gli interventi.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
se no le tocchi la verifica non è richiesta.... parlo a livello nazionale...Marzio ha scritto:Per quanto riguarda la trasmittanza termica ok, non la tocco non rispetto i limiti, ma per la verifica termoigrometrica la DGR 1366/2011 al punto 16 dell'allegato 2 riporta:arkanoid ha scritto:Dissento riguardo la 1366:
[...]
3) Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto, si applica quanto previsto ai punti
seguenti:
a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza
termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume
climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle
F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione [...]
3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità
specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
[...]
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie
di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
La lettura non mi porta a niente di differente rispetto a prima, e la "giurisprudenza" vuole che ciò che non tocco, non tocco, anche perchè è un costo che non sarà certo un p***a a costringermi a sostenere quando non ne ho nessun bisogno. "non ci sono i soldi" è sempre una giustificazione inappellabile.
16) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E.8 si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e alla verifica che le eventuali condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente e alle disposizioni contenute nell’allegato 3, requisito 6.3. Per le verifiche del caso, qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.
e il requisito 6.3 nell'allegato 3:
Esigenza da soddisfare
Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali delle pareti opache alla quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi energetici per la climatizzazione invernale e del benesserei grotermico.
Campo d’applicazione
Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici ad eccezione della categoria E.8 Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett. a) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), quest’ultima limitatamente a:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento
sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
Livello di prestazione
Conformemente alla normativa tecnica vigente si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C
Io rientro in ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 metri quadrati.
Secondo me è da verificare.
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
non può essere richiesta una verifica non verificabile su un'opera eseguita chissà quando, sfido un giudice a dire BA su questo.
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Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA
Ok mi avete convinto, grazie. 