Asseverazione intervento e AQE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Andrea70
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Asseverazione intervento e AQE

Messaggio da Andrea70 »

Mi sento un po' rimbambito a tornare sull'argomento, ma notai e architetti mi creano problemi sulle firme da apporre sui documenti.
Dopo lettura dei decreti la situazione dovrebbe essere la seguente (premesso che io sono il consulente termotecnico di un progettista edile architetto):
- FINE LAVORI : il DIRETTORE DEI LAVORI assevera che i lavori sono stati conformi a quanto riportato dalla relazione 192/311 depositata in sede di richiesta di concessione. Se durante i lavori ci sono state modifiche sostanziali in merito al sistema edificio impianto, si deve aggiornare la relazione 192-311 e il direttore dei lavori assevera la corrispondenza delle opere alla variante redatta
- ABITABILITA' e COMPRAVENDITE : occorre nei casi previsti, l'attestato di qualificazione energetica. L'attestato NON deve essere necessariamente firmato dal direttore dei lavori (infatti il mio arch. non lo vuole firmare) ma può essere firmato da chi ha redatto la relazione 192-311, in una forma da lui scelta data la mancanza di decreti attuativi in merito. L'impostazione corrente mi pare quella d compilare il modulo contenuto del decreto applicativo della finanziaria per le detrazioni 55%, anche se tale schema è stato pensato per altri fini. Io riporto in tale modulo i risultati ottenuti dalla modellazione energetica effettuata con l'EC501 per redarre la relazione 192-311.

Chiedo conferma in merito a quanto ho scritto: grazie anticipatamente.
10gradiest
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Re: Asseverazione intervento e AQE

Messaggio da 10gradiest »

Penso che non sia sufficiente.

Art. 8 comma 2 Dlgs 192+311, riassumo:
"la conformità delle opere e delle varianti al progetto e alla relaz. tec. L.10/91 NONCHE' L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio come realizzato DEVONO ESSERE ASSEVERATI DAL D.L. e presentati al Comune contestualmente alla fine lavori..."

Queste righe non solo dicono che il DL deve sottoscrivere l'AQE ma che l'AQE rimane in vita anche nel momento dell'entrata in vigore delle linee guida nazionali o regionali per il CE vero e proprio.

Che il DL sottoscriva l'AQE mi sembra giusto, anche se è implicito nelle funzioni del DL accertarsi che siano stati utilizzati i materiali e le soluzioni previste nella rel. L.10/91.
E' chiaro che con la firma il DL non si assume la responsabilità del calcolo termotecnico ma del fatto che se il muro va isolato con 10 cm di xyz ci siano i 10 cm di xyz e non 3 cm di abc.
A questo punto il DL dovrà anche accertarsi delle soluzioni impiantistiche previste del tipo: se rel. L.10/91 parla di caldaia a condensazione che sia caldaia a condensazione.

Per quanto riguarda la sussistenza in vita dell'AQE anche quando ci sarà il CE, il ché può sembrare una inutile ripetizione, va tenuto presente che il citato comma 2 parla esplicitamente di "attestato di qualificazione energetica" e non di attestato di certificazione energetica.
Il senso di questa cosa potrebbe essere: il team di progettazione e D.L. attesta sia all'inizio che alla fine dei lavori le prestazioni energetiche del fabbricato, mentre il Certificatore, che non può fare parte del team, prende atto di questi documenti e redige il benedetto CERTIFICATO ENERGETICO.
Anche questa può essere considerata una cosa giusta, perchè è molto improbabile che l'edificio COME REALIZZATO sia congruo con il progetto e la L.10/91 di inizio lavori.

Io non l'ho capita subito tutta questa menata, ma alla fine l'ho capita così.

Resta il fatto che il recente DGR della Lombardia sembra aver dimenticato l'obbligo del 311 di depositare in Comune, a fine lavori, l'AQE e prevede di depositare solo il CE (firmato solo dal certificatore).
Comunque il DL assevera che le opere realizzate sono conformi al progetto, quindi a prescindere dal dove e cosa firmare, le responsabilità non cambiano.
10gradiest
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