
la L.13/2007 all'art.5 c.7 recita "L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto";
mentre la FAQ n. 3.1 dice "La Certificazione Energetica redatta secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.43-11965 deve essere prodotta nei seguenti casi: [...] ristrutturazione edilizia all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità".
Ora, il mio dubbio è questo: se io ho un immobile esistente su cui intervengo ad es. con la sola sostituzione dei serramenti o con la sola installazione di un cappotto (interventi che come è già stato evidenziato più volte non ricadono nella definizione di "ristrutturazione") leggendo quello che è scritto mi verrebbe da pensare che non devo fare alcun ACE, perché è vero che modifico le prestazioni energetiche dell'edificio, ma non devo aggiornare alcun ACE (vedi L.13) e non sto facendo una ristrutturazione (vedi FAQ).
Mi sembra che, dal punto di vista formale, manchi un collegamento tra le due dichiarazioni...
Tra l'altro, una persona che abbia sostituito i serramenti e abbia chiesto la detrazione 55% non è più obbligata (a livello nazionale) a far redigere l'ACE, mentre dovrebbe invece farlo a livello regionale piemontese???
Voi che cosa ne pensate? Io finora nei pochi casi del genere ho sempre preferito fare comunque ACE, ma ora non ne sono più così sicuro.
archi