Salve a tutti!
Mi sono imbattutto in un CPI con attività 20 e 21 ex-DM 16/02/1982.
Tutto facile per convertire l'attività 21 (ora n.14 DPR 151/2011), mentre l'attività 20 non è contemplata nell'allegato II del DPR 151/2011.
Sul sito dei VV.F. la 20 diventa 12 del DPR 151, ma, mentre la vecchia 20 parlava di vernici infiammanili E/O combustibili, l'attuale 12 parla solo di liquidi infiammabili.
Detto ciò, io ho questa azienda che ha 10.000 kg di vernici epossidiche in polvere (quindi combustibili, ma non infiammabili) e "solo" 500 kg di vernici e diluenti infiammabili liquidi che sono meno del metro cubo limite della 12 del DPR 151.
Ho parlato con il comando e mi hanno detto di richiedere il rinnovo solo per la nuova 14.
A me sta bene (al cliente di più), però voi cosa ne pensate?
Grazie per le opinioni!
Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???
Contenti tutti quindi.
Volendo fare il bastian contrario però...
1) per assimilazione potrebbe considerarsi attività 44 (materie plastiche combustibili), ma ovviamente le assimilazioni sono a sentimento.
2) considerando la valenza penale, per dormire sonni tranquilli, io farei una richiesta scritta al Comando, al fine di ottenere un parere da poter opporre a future contestazioni.
Volendo fare il bastian contrario però...
1) per assimilazione potrebbe considerarsi attività 44 (materie plastiche combustibili), ma ovviamente le assimilazioni sono a sentimento.
2) considerando la valenza penale, per dormire sonni tranquilli, io farei una richiesta scritta al Comando, al fine di ottenere un parere da poter opporre a future contestazioni.
Re: Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???
Ciao Terminus!
In effetti ho fatto proprio come dici tu, mettendo bene per iscritto ciò che prevede il DPR 151/2011 e cosa dice il loro sito internet sulla "conversione" della vecchia attività 20.
La pratica della ditta che seguo è stata comunque fatta per quei quantitativi di materiale combustibile e infiammabile (tutto riportato poi sul CPI), quindi il problema è solo formale.
Io penso, e giustamente il nuovo DPR 151/2011 è indirizzato in tal senso, che se si richiede il CPI (o conformità antincendio) per un laboratorio di verniciatura con sostanze combustibili/infiammabili non ha senso richiederlo anche per i depositi delle sostanze combustibili/infiammabili che vengono utilizzati se questi si trovano nello stesso compartimento, perché sono insite nella definizione della pratica e nel calcolo del carico di incendio devono essere sempre prese in considerazione.
Saluti
In effetti ho fatto proprio come dici tu, mettendo bene per iscritto ciò che prevede il DPR 151/2011 e cosa dice il loro sito internet sulla "conversione" della vecchia attività 20.
La pratica della ditta che seguo è stata comunque fatta per quei quantitativi di materiale combustibile e infiammabile (tutto riportato poi sul CPI), quindi il problema è solo formale.
Io penso, e giustamente il nuovo DPR 151/2011 è indirizzato in tal senso, che se si richiede il CPI (o conformità antincendio) per un laboratorio di verniciatura con sostanze combustibili/infiammabili non ha senso richiederlo anche per i depositi delle sostanze combustibili/infiammabili che vengono utilizzati se questi si trovano nello stesso compartimento, perché sono insite nella definizione della pratica e nel calcolo del carico di incendio devono essere sempre prese in considerazione.
Saluti