Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Sherpard
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Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???

Messaggio da Sherpard »

Salve a tutti!

Mi sono imbattutto in un CPI con attività 20 e 21 ex-DM 16/02/1982.

Tutto facile per convertire l'attività 21 (ora n.14 DPR 151/2011), mentre l'attività 20 non è contemplata nell'allegato II del DPR 151/2011.

Sul sito dei VV.F. la 20 diventa 12 del DPR 151, ma, mentre la vecchia 20 parlava di vernici infiammanili E/O combustibili, l'attuale 12 parla solo di liquidi infiammabili.

Detto ciò, io ho questa azienda che ha 10.000 kg di vernici epossidiche in polvere (quindi combustibili, ma non infiammabili) e "solo" 500 kg di vernici e diluenti infiammabili liquidi che sono meno del metro cubo limite della 12 del DPR 151.

Ho parlato con il comando e mi hanno detto di richiedere il rinnovo solo per la nuova 14.

A me sta bene (al cliente di più), però voi cosa ne pensate?

Grazie per le opinioni!
Terminus
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Re: Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???

Messaggio da Terminus »

Contenti tutti quindi.
Volendo fare il bastian contrario però...
1) per assimilazione potrebbe considerarsi attività 44 (materie plastiche combustibili), ma ovviamente le assimilazioni sono a sentimento.
2) considerando la valenza penale, per dormire sonni tranquilli, io farei una richiesta scritta al Comando, al fine di ottenere un parere da poter opporre a future contestazioni.
Sherpard
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Re: Attività 20 ex DM 16/02/1982 uguale a... ???

Messaggio da Sherpard »

Ciao Terminus!

In effetti ho fatto proprio come dici tu, mettendo bene per iscritto ciò che prevede il DPR 151/2011 e cosa dice il loro sito internet sulla "conversione" della vecchia attività 20.
La pratica della ditta che seguo è stata comunque fatta per quei quantitativi di materiale combustibile e infiammabile (tutto riportato poi sul CPI), quindi il problema è solo formale.
Io penso, e giustamente il nuovo DPR 151/2011 è indirizzato in tal senso, che se si richiede il CPI (o conformità antincendio) per un laboratorio di verniciatura con sostanze combustibili/infiammabili non ha senso richiederlo anche per i depositi delle sostanze combustibili/infiammabili che vengono utilizzati se questi si trovano nello stesso compartimento, perché sono insite nella definizione della pratica e nel calcolo del carico di incendio devono essere sempre prese in considerazione.

Saluti
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