areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Moderatore: Edilclima
areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Dunque, cosa c'entra il DPR 151 con l'areazione permanente in cima alle scale degli edifici civili?
Secondo me niente, ma un collega sostiene il contrario.
Il DPR 151 ha cambiato nell'allegato I, il criterio di obbligo CPI per gli edifici civili, sostituendo all'altezza in gronda, l'altezza antincendi. Ebbene?
Il criterio per cui ci debba essere un'areazione permanente per il vano scala, scatta dalla tabella A e dal punto 2.4 Scale del DM 16/05/1987 n.246, in funzione dell'altezza antincendi, quindi che cosa sarebbe variato? nulla.
Semmai forse calcolo male io l'altezza antincendi dell'edificio.
Da un lato (rialzato su un podio) l'altezza (fino al livello più basso della finestra più alta) è 11.5 metri, dall'altro, a livello stradale è 13.5 m.
Se l'altezza antincendi è definita dal DM 30/11/1983, quale "altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno PIU' BASSO", vi faccio le seguenti domande:
nel mio caso, l'altezza antincendi è 11.5 o 13.5?
cambia qualcosa con il DPR 151?
Semmai, per apertura permanente posso considerare un lucernario fisso (senza apertura comandata elettricamente da rilevatore di fumo)? un classico lucernario in plexiglass?
Chiaramente tutto infatti è in funzione dal costo dell'apertura: un lucernario classico costa 400 euro, uno di quelli con l'apertura elettrica certificata e comandata da rilevazione costa 2000€.
Il collega ha fatto bene a dare il consiglio, che il clinete può chiaramente mettere il lucernario fisso, perchè il DPR avrebbe cambiato la normativa, e soprattutto perchè l'altezza antincendi è 11.5 m?
in caso affermativo comincio ad avere seri dubbi su cosa si intenda per permanente.
Che dite?
Secondo me niente, ma un collega sostiene il contrario.
Il DPR 151 ha cambiato nell'allegato I, il criterio di obbligo CPI per gli edifici civili, sostituendo all'altezza in gronda, l'altezza antincendi. Ebbene?
Il criterio per cui ci debba essere un'areazione permanente per il vano scala, scatta dalla tabella A e dal punto 2.4 Scale del DM 16/05/1987 n.246, in funzione dell'altezza antincendi, quindi che cosa sarebbe variato? nulla.
Semmai forse calcolo male io l'altezza antincendi dell'edificio.
Da un lato (rialzato su un podio) l'altezza (fino al livello più basso della finestra più alta) è 11.5 metri, dall'altro, a livello stradale è 13.5 m.
Se l'altezza antincendi è definita dal DM 30/11/1983, quale "altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno PIU' BASSO", vi faccio le seguenti domande:
nel mio caso, l'altezza antincendi è 11.5 o 13.5?
cambia qualcosa con il DPR 151?
Semmai, per apertura permanente posso considerare un lucernario fisso (senza apertura comandata elettricamente da rilevatore di fumo)? un classico lucernario in plexiglass?
Chiaramente tutto infatti è in funzione dal costo dell'apertura: un lucernario classico costa 400 euro, uno di quelli con l'apertura elettrica certificata e comandata da rilevazione costa 2000€.
Il collega ha fatto bene a dare il consiglio, che il clinete può chiaramente mettere il lucernario fisso, perchè il DPR avrebbe cambiato la normativa, e soprattutto perchè l'altezza antincendi è 11.5 m?
in caso affermativo comincio ad avere seri dubbi su cosa si intenda per permanente.
Che dite?
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
condivido la tua posizione: il dpr è un fatto meramente amministrativo (chi è soggetto, chi non è soggetto).
il contenuto tecnico dei dm NON è variato affatto.
il contenuto tecnico dei dm NON è variato affatto.
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Concordo.
Le norme verticali non sono state toccate dal DPR 151
Le norme verticali non sono state toccate dal DPR 151
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
ringrazio per le risposte. a me pareva così, ma immaginate cosa ha prodotto nel cliente...
scusate, circa la possibilità di mettere un lucernario apribile manualmente, voi concordate? dove sarebbe l'apertura permanente?
e l'altezza antincendi nel mio caso deve essere misurata da questo podio rialzato, o dal piano stradale su cui gettano tutte le finestre del retro?
scusate, circa la possibilità di mettere un lucernario apribile manualmente, voi concordate? dove sarebbe l'apertura permanente?
e l'altezza antincendi nel mio caso deve essere misurata da questo podio rialzato, o dal piano stradale su cui gettano tutte le finestre del retro?
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Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Riprendo questo post in quanto anche io ho il dubbio di come proteggere dagli agenti atmosferici l'apertura di aerazione. E' possibile mettere un lucernario manuale o un evacuatore fumo azionato da rivelatore?
Tom Bishop
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
è possibile utilizzare sistemi ad apertura automatica, sulla scorta di quanto ammesso dalla regola tecnica degli ospedali (dm 18 09 02): se è permesso in un'attività coi rischi di quella ospedaliera, è permesso dappertutto.
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Mi inserisco perchè ho un dubbio....
Struttura sanitaria...mi potete dire secondo voi a cosa si riferiscono le parole "vani scala privi di aerazione su parete esterna"?
Si parla di aerazione naturale (per definizione è anche un serramento) oppure permanente?.
Il fatto è che diversamente dalle altre regole tecniche (albergo, edificio civile, scuola) non viene specificata la parola "permanente".
A parere di qualcuno, se ho una scala di tipo protetto dotata ad ogni piano di una finestra su parete esterna (e quindi aerazione naturale) non serve dotarla in sommità di una apertura di aerazione permanente eventalmente protetta da un serramento comandato dal sistema rilevazione incendi.
voi cosa ne dite?
Struttura sanitaria...mi potete dire secondo voi a cosa si riferiscono le parole "vani scala privi di aerazione su parete esterna"?
Si parla di aerazione naturale (per definizione è anche un serramento) oppure permanente?.
Il fatto è che diversamente dalle altre regole tecniche (albergo, edificio civile, scuola) non viene specificata la parola "permanente".
A parere di qualcuno, se ho una scala di tipo protetto dotata ad ogni piano di una finestra su parete esterna (e quindi aerazione naturale) non serve dotarla in sommità di una apertura di aerazione permanente eventalmente protetta da un serramento comandato dal sistema rilevazione incendi.
voi cosa ne dite?
Ultima modifica di Seamew il mer nov 21, 2012 18:55, modificato 1 volta in totale.
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
parlando con un tecnico dei VVFF circa gli edifici civili (residenze), mi disse che se per gli ospedali era concesso di avere la sola finestra ad ogni piano, ciò poteva valere anche per gli edifici civili. d'altronde un ospedale è una attività a maggior rischio rispetto alle abitazioni. Ma per me questa interpretazione è errata, ma per le residenze.
Quindi comprendo il tuo dubbio. Per gli ospedali, e solo per questi sono sufficienti le finestre ai piani.
Tieni conto infatti che negli ospedali con degenze, anche se in parte, (tipo D) è obbligatorio il filtro a prova di fumo, e quindi il fumo non ci entra comunque, e per questo le scale degli ospedali hanno molto meno rischio di fumo, tenendo conto che non devono avere materiale combustibile e che dovrebbero avere impianto elettrico con cavi di tipo afumex.
Semmai nel caso di strutture con solo zone ad ambulatori, dove è richiesta la scala solo di tipo protetto, il discorso potrebbe cambiare, e in questo caso non sarebbe male avere un'apertura in sommità comandata (ma sempre in più).
Spesso i VVFF mi hanno comunque sconsigliato di prevedere qualcosa in più che necessita di manutenzione semestrale, se si prevede che questa manutenzione poi non sarà fatta, perchè non c'è peggior cosa di dare la percezione falsa di una riduzione del rischio, che poi non è reale (la riduzione, non il rischio).
Quindi comprendo il tuo dubbio. Per gli ospedali, e solo per questi sono sufficienti le finestre ai piani.
Tieni conto infatti che negli ospedali con degenze, anche se in parte, (tipo D) è obbligatorio il filtro a prova di fumo, e quindi il fumo non ci entra comunque, e per questo le scale degli ospedali hanno molto meno rischio di fumo, tenendo conto che non devono avere materiale combustibile e che dovrebbero avere impianto elettrico con cavi di tipo afumex.
Semmai nel caso di strutture con solo zone ad ambulatori, dove è richiesta la scala solo di tipo protetto, il discorso potrebbe cambiare, e in questo caso non sarebbe male avere un'apertura in sommità comandata (ma sempre in più).
Spesso i VVFF mi hanno comunque sconsigliato di prevedere qualcosa in più che necessita di manutenzione semestrale, se si prevede che questa manutenzione poi non sarà fatta, perchè non c'è peggior cosa di dare la percezione falsa di una riduzione del rischio, che poi non è reale (la riduzione, non il rischio).
Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Buongiorno,
riguardo l'oggetto della discussione ho il seguente quesito: che documentazione occorre presentare in fase di SCIA per l'areazione in sommità di un vano scala costituita da velux apribile sia automaticamente che manualmente?
riguardo l'oggetto della discussione ho il seguente quesito: che documentazione occorre presentare in fase di SCIA per l'areazione in sommità di un vano scala costituita da velux apribile sia automaticamente che manualmente?
- travereticolare
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Re: areazione permanente vano scala a seguito DPR151
Ciao,
Non allegherei nulla di particolare, solamente la Dichiarazione di Conformità dell'impianto di rivelazione fumi (se presente ) e/o la dichiarazione dell'impianto elettrico dove alla voce "esecutrice dell'impianto..." oltre alla descrizione dell'impianto a cui fa riferimento la dichiarazione stessa aggiungerei la voce "Collegamento di magneti di ritenuta per il serramento ad uso aerazione posto in sommità al vano scala".
Non allegherei nulla di particolare, solamente la Dichiarazione di Conformità dell'impianto di rivelazione fumi (se presente ) e/o la dichiarazione dell'impianto elettrico dove alla voce "esecutrice dell'impianto..." oltre alla descrizione dell'impianto a cui fa riferimento la dichiarazione stessa aggiungerei la voce "Collegamento di magneti di ritenuta per il serramento ad uso aerazione posto in sommità al vano scala".
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.