Sono un’ installatore termoidraulico e cliente <uni per quanto riguarda la norma 7129-08 , avrei cortesemente bisogno di una delucidazione in merito a quanto sotto vi descrivo.
Sono stato chiamato a formulare un preventivo per una sostituzione di una caldaia presente all’interno di un appartamento posto al secondo piano di un condominio.
L’impianto gas esistente è costituito secondo la seguente tipologia:
il contatore gas è posto al piano terra sul muro perimetrale esterno dello stabile ; la tubazione dell’appartamento interessato è fissato a vista sotto il porticato esterno del condominio fino ad arrivare in prossimità della verticale dell’appartamento interessato.
Da tale punto la tubazione scompare nel solaio del piano terra/piano primo per poi ricomparire direttamente nell’appartamento interessato al secondo piano . Si capisce benissimo che la salita al piano secondo è stata effettuata in acciaio zincato posto sottotraccia attraversando il muro divisorio di 2 appartamenti posti al piano primo e al secondo. Non so dirvi se sia un muro maestro interno oppure un semplice muro divisorio di 2 unità abitative.Il tubo è posato sottotraccia all’interno di un tubo in pcv tipo elettrico di un paio di mm superiore di diametro.
Per effettuare la sostituzione , secondo la 7129-08 parte quarta al punto 5.2 , mi viene richiesto di effettuare l’esame visivo dell’impianto esistente secondo la 7129-08 parte 1 se non sbaglio.
Un muro divisorio tra 2 unità abitative secondo quanto previsto dalle definizione della norma 7129-08 , maestro o no, è da ritenersi parte comune è quindi al punto 4.4.2.5. della 7129-08 parte 1 mi viene vietata la posa.
E’ anche vero che al tempo della posa dell’impianto l’esistente normativa non prevedeva niente a riguardo della tipologia da me riscontrata , come mi devo comportare con il proprietario dell’appartamento .
Prima di chiedere il vostro aiuto ho chiesto consiglio agli accertatori delle aziende gas della zona; secondo loro tutto ciò che non è scritto , in riferimento alla 7129/01 che non prendeva in considerazione le parti comuni, si può fare e comunque eventuali problematiche future farebbero capo a chi ha effettuato il primo impianto . PER QUANTO INTERPRETABILE POSSA ESSERE LA NORMA NON PENSO CHE SIA PROPRIO COSI’ A MIO PARERE.
Certo di un cenno di riscontro ,ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Moderatore: Edilclima
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Esiste una vecchia Dichiarazione di Conformità oppure è possibile risalire alla data di costruzione dell'impianto per verificare l'opportunità di farsi dare una Dichiarazione di Rispondenza?
In ogni caso, a mio parere, l'installazione non era conforme alla regola d'arte già dal 1993 (entrata in vigore della UNI7129/92). Anche prima, nella UNI7129/72 potrebbero esserci state delle limitazioni: le tubazioni, anche zincate, potevano essere incassate (senza esclusioni) ma non potevano esserne incassate le giunzioni ( di nessun tipo) e la tubazione doveva essere segnalata.
Io verificherei l'impianto a partire dal momento dell'installazione confrontandolo con la norma in vigore alla costruzione. Se fosse perfettamente corrispondente alle prescrizioni di allora deciderei di fare la prova di tenuta 11137 e se tutto è positivo farei una Dichiarazione di Rispondenza per la vecchia parte di impianto, sostituirei la caldaia e farei la nuova DI.CO. richiamando la DI.RI.
Non da ultimo, farei notare al cliente che il Codice Civile indica la distanza delle tubazioni gas di almeno 1 metro dal confine: in caso di ristrutturazione degli altri appartamenti ( nel momento che qualcuno si accorge del transito "anomalo", se la servitù di passaggio non fosse a conoscenza ed accettata dagli altri, potrebbero decidere di intimare lo spostamento del tubo all'esterno della proprietà, anche per motivi di sicurezza. E' pacifico che preferirei in ogni caso per una nuova tubazione secondo la norma attuale.
Luca
In ogni caso, a mio parere, l'installazione non era conforme alla regola d'arte già dal 1993 (entrata in vigore della UNI7129/92). Anche prima, nella UNI7129/72 potrebbero esserci state delle limitazioni: le tubazioni, anche zincate, potevano essere incassate (senza esclusioni) ma non potevano esserne incassate le giunzioni ( di nessun tipo) e la tubazione doveva essere segnalata.
Io verificherei l'impianto a partire dal momento dell'installazione confrontandolo con la norma in vigore alla costruzione. Se fosse perfettamente corrispondente alle prescrizioni di allora deciderei di fare la prova di tenuta 11137 e se tutto è positivo farei una Dichiarazione di Rispondenza per la vecchia parte di impianto, sostituirei la caldaia e farei la nuova DI.CO. richiamando la DI.RI.
Non da ultimo, farei notare al cliente che il Codice Civile indica la distanza delle tubazioni gas di almeno 1 metro dal confine: in caso di ristrutturazione degli altri appartamenti ( nel momento che qualcuno si accorge del transito "anomalo", se la servitù di passaggio non fosse a conoscenza ed accettata dagli altri, potrebbero decidere di intimare lo spostamento del tubo all'esterno della proprietà, anche per motivi di sicurezza. E' pacifico che preferirei in ogni caso per una nuova tubazione secondo la norma attuale.
Luca
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Come già citato da Luca credo che il problema principale sia quello del codice civile.luca70 ha scritto:Esiste una vecchia Dichiarazione di Conformità oppure è possibile risalire alla data di costruzione dell'impianto per verificare l'opportunità di farsi dare una Dichiarazione di Rispondenza?
In ogni caso, a mio parere, l'installazione non era conforme alla regola d'arte già dal 1993 (entrata in vigore della UNI7129/92). Anche prima, nella UNI7129/72 potrebbero esserci state delle limitazioni: le tubazioni, anche zincate, potevano essere incassate (senza esclusioni) ma non potevano esserne incassate le giunzioni ( di nessun tipo) e la tubazione doveva essere segnalata.
Io verificherei l'impianto a partire dal momento dell'installazione confrontandolo con la norma in vigore alla costruzione. Se fosse perfettamente corrispondente alle prescrizioni di allora deciderei di fare la prova di tenuta 11137 e se tutto è positivo farei una Dichiarazione di Rispondenza per la vecchia parte di impianto, sostituirei la caldaia e farei la nuova DI.CO. richiamando la DI.RI.
Non da ultimo, farei notare al cliente che il Codice Civile indica la distanza delle tubazioni gas di almeno 1 metro dal confine: in caso di ristrutturazione degli altri appartamenti ( nel momento che qualcuno si accorge del transito "anomalo", se la servitù di passaggio non fosse a conoscenza ed accettata dagli altri, potrebbero decidere di intimare lo spostamento del tubo all'esterno della proprietà, anche per motivi di sicurezza. E' pacifico che preferirei in ogni caso per una nuova tubazione secondo la norma attuale.
Luca
Io opterei per una nuova tubazione; mi pare di capire che non parliamo di molti metri quindi i costi potrebbero essere accettabili.
Con la garanzia e la sicurezza di una tubazione nuova fatta a regola d'arte.
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
concordo con i consigli di cui sopra
inoltre colgo l occasione per complimentarmi con un installatore che si pone queste domande e cerca di fare le cose bene fatte....
da me è utopia pura
con contatore esistente avrebero già allacciato il tutto e prob senzanemmeno fare dico o al max un foglio e via!
anzi magari lo fà l amico che tira tubidi secondo lavoro!
inoltre colgo l occasione per complimentarmi con un installatore che si pone queste domande e cerca di fare le cose bene fatte....
da me è utopia pura
con contatore esistente avrebero già allacciato il tutto e prob senzanemmeno fare dico o al max un foglio e via!
anzi magari lo fà l amico che tira tubidi secondo lavoro!
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Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Quoto. Dovrebbero essere tutti i cosìgirondone ha scritto:inoltre colgo l occasione per complimentarmi con un installatore che si pone queste domande e cerca di fare le cose bene fatte....
Anche da me è praticamente cosìda me è utopia pura
con contatore esistente avrebero già allacciato il tutto e prob senzanemmeno fare dico o al max un foglio e via!
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Per mio scrupolo sono riuscito a contattare al n. verde del CIG un accertatore che mi ha chiarito i dubbi da me esposti e penso possano risultare utili ad altri utenti.
In parole povere mi è stato riferito: 1 ) che la parte 4 in caso di sostituzione di apparecchio l'esame visivo dell'impianto si limita all'ambiente di installazione dell'apparecchio stesso.2) noirmativamente cosi come descritto l'mpianto risulta a norma inquanto ,se non esistono ginuzioni filettate all'interno della muratura , la norma non vieta la posa sottotraccia di un tubo zincato .3) il problema riguarda il codice civile all'art 889 ( se non sbaglio ) che non prevede deroghe in caso di servitu per impianti .Il problema dei tubi ad almeno 1 metro dai confini è stato derogato da una sentenza della cassazione per quanto riguarda gli impianti all'interno degli apprtamente o alloggi speculari altrimenti nessun impianto sarebbe possibile nei muri di confine ( idraulico, gas , elettrico..).4) Alla presentazione della dichiarazione di conf. redigere una comunicazione in carta intestata da dare direttamenteal cliente e all'amministratore del condominio portando a conoscenza della possibilità (mai certezza) di passaggio di tubazioni gas all'interno di appartamenti altrui (servitù). 5) Per quanto riguarda l'impianto gas esistente (1993) esiste sicuramente presso l'azienda gas un pezzo di carta che certifica l'impianto è resta comunque responsabile della parte non modificata l'installatore che ha posato l'impinato a suo tempo. TUTTO QUESTO ANDREBBE BENISSIMO SE NON FOSSI IL PRIMO AD ESSERMI ACCORTO DEL PROBLEMA IN UN CONDOMINIO DI 25-30 APPARTAMENTI E MAGARI NELL'APPARTAMENTO A FIANCO GLI CAMBIANO LA CALDAIA A META' PREZZO.
In parole povere mi è stato riferito: 1 ) che la parte 4 in caso di sostituzione di apparecchio l'esame visivo dell'impianto si limita all'ambiente di installazione dell'apparecchio stesso.2) noirmativamente cosi come descritto l'mpianto risulta a norma inquanto ,se non esistono ginuzioni filettate all'interno della muratura , la norma non vieta la posa sottotraccia di un tubo zincato .3) il problema riguarda il codice civile all'art 889 ( se non sbaglio ) che non prevede deroghe in caso di servitu per impianti .Il problema dei tubi ad almeno 1 metro dai confini è stato derogato da una sentenza della cassazione per quanto riguarda gli impianti all'interno degli apprtamente o alloggi speculari altrimenti nessun impianto sarebbe possibile nei muri di confine ( idraulico, gas , elettrico..).4) Alla presentazione della dichiarazione di conf. redigere una comunicazione in carta intestata da dare direttamenteal cliente e all'amministratore del condominio portando a conoscenza della possibilità (mai certezza) di passaggio di tubazioni gas all'interno di appartamenti altrui (servitù). 5) Per quanto riguarda l'impianto gas esistente (1993) esiste sicuramente presso l'azienda gas un pezzo di carta che certifica l'impianto è resta comunque responsabile della parte non modificata l'installatore che ha posato l'impinato a suo tempo. TUTTO QUESTO ANDREBBE BENISSIMO SE NON FOSSI IL PRIMO AD ESSERMI ACCORTO DEL PROBLEMA IN UN CONDOMINIO DI 25-30 APPARTAMENTI E MAGARI NELL'APPARTAMENTO A FIANCO GLI CAMBIANO LA CALDAIA A META' PREZZO.
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Buono a sapersi!
Luca
Luca