scarico fumi a parete

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

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Donzauker
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Iscritto il: mar nov 10, 2009 12:51

scarico fumi a parete

Messaggio da Donzauker »

Buongiorno, volevo un opinione sulla seguente questione.
Un edificio viene costruito negli anni 70 da un ente per l’ edilizia popolare e nasce con impianto di riscaldamento centralizzato servito da una grossa centrale termica di quartiere. Negli anni 90 la centrale termica viene dismessa e tutti gli edifici passano da impianto centralizzato a singoli impianti autonomi d’appartamento (spero con idoneo progetto). Non essendovi canne fumarie, lo scarico dei prodotti della combustione di tutte le caldaie viene realizzato in parete. Ovviamente non sono rispettate quelle che sono le attuali distanze di tolleranza della 7129 (non so all’epoca cosa prescrivevano le norme vigenti). Purtroppo i fori di espulsione dei fumi non vengono fatti nemmeno con criterio (ovvero in asse verticale), ma in modo caotico (così volendo attualmente mettere a norma gli scarichi delle caldaie si renderebbe necessaria la realizzazione di molte canne fumarie esterne). Nel frattempo gli appartamenti cominciano ad essere venduti agli affittuari ed ora la maggioranza degli inquilini è anche proprietaria. Ora, quando un inquilino ha sostituito il proprio generatore di calore (credo che ognuno di loro abbia già cambiato almeno una caldaia in 20 anni), si è trovato automaticamente ad essere fuori norma per quanto riguarda lo scarico dei fumi e magari l’installatore si è messo “la coscienza a posto” credendo, o facendo finta, di eseguire una “mera sostituzione” della caldaia e sorvolando sulla fine dei prodotti della combustione (perché diciamocelo chiaro e tondo fino a qualche anno fa si ragionava che “se la caldaia non te la cambio io anche se non sei proprio a norma, lo farà il prossimo che viene lasciandoti comunque fuori norma…..”).
Lo stato attuale è dunque che tutti sono fuori norma, e molti di loro nemmeno lo sanno. La mia domanda è la seguente: esiste in questo caso una deroga alla 7129? Perché tutto va bene finché il quieto vivere non viene turbato dalla signora Maria che non tollera il “tuo camino vicino alla mia biancheria”, o meglio, fino a quando non arriva, al primo malcapitato, il controllo dell’impianto da parte del personale dell’ente preposto. A seguito di detto controllo ti viene “intimato” di metterti a norma. Ma se il controllo lo ricevi solo tu, ti trovi nella situazione di essere l’unico condomino che deve fare VELOCEMENTE una canna fumaria esterna dovendo mettere in moto VELOCEMENTE assemblee condominiali, pratiche comunali (immagino ci voglia una D.I.A.), progettista per il dimensionamento del tutto ed impresa installatrice per la realizzazione. Non parliamo del costo economico di tutto questo iter…!!!!
E’ possibile che le canne fumarie le dovesse fare, a suo tempo, l’ente che ha costruito le case e che quindi ci si possa rivalere su di esso, o deve pagare l’attuale proprietario?
O meglio è possibile che lo status che ha consentito allora all’ente di non eseguire le canne fumarie, sia valido tuttora?
Ringrazio quanti vorranno esprimere il proprio parere.
dottorD
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Iscritto il: gio ago 12, 2010 07:24

Re: scarico fumi a parete

Messaggio da dottorD »

Buongiorno Donzauker.

NON si tratta di una risposta esauriente e completa, inizio a riportare qualche sunto di riflessione.

e magari l’installatore si è messo “la coscienza a posto” credendo, o facendo finta, di eseguire una “mera sostituzione” della caldaia e sorvolando sulla fine dei prodotti della combustione
SOSTITUZIONE o MERA SOSTITUZIONE che sia, l'installatore è sempre tenuto a rispettare la normativa vigente (SICUREZZA, INQUINAMENTO e RISPARMIO ENERGETICO).

Per quanto riguarda lo specifico dello scarico dei prodotti della combustione, le UNI7129 non impongono di andare a tetto, fatti salvi i REGOLAMENTI DI IGIENE - REGOLAMENTO EDILIZIO del comune ove si trova l'impianto.
Le UNI prevedono invece, nel caso di scarico a parete, delle distanze di rispetto da aperture, pareti, ecc.

Vendere un immobile con gli impianti NON A NORMA, anche dopo l'entrata in vigore del DM37/2008 è ancora possibile (c'era un articolo che imponeva di vendere edifici com impianti dotati di DICO, ma è stato prontamente abrogato), tuttavia ho letto una disposizione di un ordine notarile, in cui si raccomandava di esplicitare tale circostanza nel rogito, in modo che venditore e acquirente fossero a conoscenza che l'immobile è stato acquistato con gli impianti sprovvisti di DICO o equivalente e che pertanto potrebbero essere anche sostanzialmente FUORI NORMA.
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