Salve a tutti, mi sono imbattuto in un piano casa ove un edificio viene ampliato in misura minore del 20% dell'esistente.
In tale fattispecie il DPR 59/09 non richiede di ottemperare ad alcuna prescrizione?
Infatti all'articolo 4, comma 4 si fa riferiemento ad interventi di ristrutturazione totale, parziale e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio.
MENTRE nell'articolo 3 comma 2 lettera c numero 1) del Dlgs 311 si citava che per " ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumentrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a)( applicazione intergrale all'edificio) e b) (ampliamenti > 20%) , i requisiti a cui ottemperare sono parziali ( trasmittanze minime strutture ed altro).
Si tratta allora di verificare sel l'ampliamento <20% è annoverabile "legalmente" a una ristrutturazione parziale o ad una manutenzione strordinaria.....?
Che dite?
Piano casa
Moderatore: Edilclima
Re: Piano casa
se sei < del 20% verifichi le varie "cose" nuove... ovvero pareti solette finestre ecc..
sei sicuramente in una ristrutturazione parziale o ad una manutenzione strordinaria
poi sull impianto si può discutere ed interpretare fin che vogliamo..
sei sicuramente in una ristrutturazione parziale o ad una manutenzione strordinaria
poi sull impianto si può discutere ed interpretare fin che vogliamo..
Re: Piano casa
Ho cercato e trovato queste definizioni nel testo unico edilizia
interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; [lettera così modificata dal D.Lgs. 301/2002]
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Allora l'ampliamento sotto il 20% potrebbe essere annoverato a ristrutturazione per inserimento di nuovi elementi. Che dite?
interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; [lettera così modificata dal D.Lgs. 301/2002]
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Allora l'ampliamento sotto il 20% potrebbe essere annoverato a ristrutturazione per inserimento di nuovi elementi. Che dite?