comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Moderatore: Edilclima
comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Visto che il forum di cui riporto il collegamento non viene molto discusso, provo a riproporlo, in quanto secondo me è molto importante sia in chiave del 55% per le caldaie a biomasse, che per una corretta applicazione del 192/2005.
il punto della discussione è naturalmente il concetto di edificio del comma 344 della finanziaria 2007:
Secondo me l'edificio è quello del 192/2005, mentre per l' AdE (forse sotto la spinta delle stesse lobby che hanno imposto la sostituzione degli infissi, per accedere al 55% per le caldaie a biomasse), l'edificio è stato considerato quello urbanistico;
questo ERRORE ha avuto come conseguenza la quasi scomparsa degli interventi di sostituzione delle caldaie tradizionali con quelle a biomasse sfruttando il 55% e nei pochi casi che mi sono trovato a fare le pratiche del caso ho constatato incrementi di spesa che non sono giustificabili con il risparmio energetico(4000 € caldaia + montaggio; 10000€ sostituzione di infissi dove magari con piccole lavorazioni e 1000 € al massimo si poteva inserire un doppio vetro, se già non presente).
Sarei, perciò, molto grato a tutti se si riprendesse la discussione di cui allego il post, soprattutto per fare in modo che si facciano pressioni sull' AdE e sull'Enea affinché rivedano le proprie posizioni su questo aspetto(Faq 42 Enea) e se possibile sul Ministero affinchè apporti delle correzioni SENSATE alla Normativa
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=10834
P.S. sarebbe anche molto interessante che si porti avanti una battaglia per rendere il 55% più consono al risparmio energetico reale:(cappotto,isolamento, ecc.. altamente incentivati; infissi, caldaie, ecc. poco incentivati)
UIn metodo potrebbe essere differenziando gli anni su cui spalmere la detrazione, un altro potrebbe essere aumentare le percentuali di detrazioni di un 'intervento e diminuire quelle di un altro.
il punto della discussione è naturalmente il concetto di edificio del comma 344 della finanziaria 2007:
Secondo me l'edificio è quello del 192/2005, mentre per l' AdE (forse sotto la spinta delle stesse lobby che hanno imposto la sostituzione degli infissi, per accedere al 55% per le caldaie a biomasse), l'edificio è stato considerato quello urbanistico;
questo ERRORE ha avuto come conseguenza la quasi scomparsa degli interventi di sostituzione delle caldaie tradizionali con quelle a biomasse sfruttando il 55% e nei pochi casi che mi sono trovato a fare le pratiche del caso ho constatato incrementi di spesa che non sono giustificabili con il risparmio energetico(4000 € caldaia + montaggio; 10000€ sostituzione di infissi dove magari con piccole lavorazioni e 1000 € al massimo si poteva inserire un doppio vetro, se già non presente).
Sarei, perciò, molto grato a tutti se si riprendesse la discussione di cui allego il post, soprattutto per fare in modo che si facciano pressioni sull' AdE e sull'Enea affinché rivedano le proprie posizioni su questo aspetto(Faq 42 Enea) e se possibile sul Ministero affinchè apporti delle correzioni SENSATE alla Normativa
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=10834
P.S. sarebbe anche molto interessante che si porti avanti una battaglia per rendere il 55% più consono al risparmio energetico reale:(cappotto,isolamento, ecc.. altamente incentivati; infissi, caldaie, ecc. poco incentivati)
UIn metodo potrebbe essere differenziando gli anni su cui spalmere la detrazione, un altro potrebbe essere aumentare le percentuali di detrazioni di un 'intervento e diminuire quelle di un altro.
Ultima modifica di gioperla il mer mar 30, 2011 13:18, modificato 1 volta in totale.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse
Il Governo e soprattutto il neo ministro Romani (notoriamente ed esclusivamente nominato per la competenza e la sensibilità alla incentivazione del rinnovabile così come del risparmio energetico), l'Enea e l'Agenzia delle Entrate, tutti assidui frequentatori di questo forum, tremeranno all'idea di una nostra battaglia suon di post!
Quello che dici forse è condiviso da tutti, ma credo che questo forum, per sua natura, non possa mai creare pressione ai suddetti.
Quello che dici forse è condiviso da tutti, ma credo che questo forum, per sua natura, non possa mai creare pressione ai suddetti.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse
E' vero un forum non cambia le cose, ma parlandone tra tecnici si potrebbe arrivare ad un documento condiviso dal maggior numero possibile di persone, che può essere inviato, per posta elettronica certificata, o fax, agli organi competenti.
Ad esempio il documento che LST ha inviato all'Enea, presente nel forum di cui ho allegato il collegamento, può essere un ottima base.
Se si va tutti in ordine sparso non si ottiene nulla.
Ad esempio il documento che LST ha inviato all'Enea, presente nel forum di cui ho allegato il collegamento, può essere un ottima base.












Se si va tutti in ordine sparso non si ottiene nulla.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Appoggio l'iniziativa! Dove devo firmare.....
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
su un tuo assegno! Poi ti do io l'indirizzo dove mandarlo. Non preoccuparti, il resto lo compilo io!SITEC ha scritto:Dove devo firmare.....

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Ti garantisco che se, invece di inviarlo... lo depositi e poi, secondo la normale ed igienica prassi, azioni lo sciacquone, otterrai lo stesso risultato, ma con molto minore sforzo.un documento condiviso dal maggior numero possibile di persone, che può essere inviato, per posta elettronica certificata, o fax, agli organi competenti.
Comunque questa è la mia disincantata opinione. Rispetto la tua perchè piacerebbe anche a me vivere nel paese delle meraviglie.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
quoto.... Purtroppoketenegh ha scritto:Ti garantisco che se, invece di inviarlo... lo depositi e poi, secondo la normale ed igienica prassi, azioni lo sciacquone, otterrai lo stesso risultato, ma con molto minore sforzo.un documento condiviso dal maggior numero possibile di persone, che può essere inviato, per posta elettronica certificata, o fax, agli organi competenti.
Comunque questa è la mia disincantata opinione. Rispetto la tua perchè piacerebbe anche a me vivere nel paese delle meraviglie.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
gioperla ha scritto:Visto che il forum di cui riporto il collegamento non viene molto discusso, provo a riproporlo, in quanto secondo me è molto importante sia in chiave del 55% per le caldaie a biomasse, che per una corretta applicazione del 192/2005.
il punto della discussione è naturalmente il concetto di edificio del comma 344 della finanziaria 2007:
Secondo me l'edificio è quello del 192/2005, mentre per l' AdE (forse sotto la spinta delle stesse lobby che hanno imposto la sostituzione degli infissi, per accedere al 55% per le caldaie a biomasse), l'edificio è stato considerato quello urbanistico;
questo ERRORE ha avuto come conseguenza la quasi scomparsa degli interventi di sostituzione delle caldaie tradizionali con quelle a biomasse sfruttando il 55% e nei pochi casi che mi sono trovato a fare le pratiche del caso ho constatato incrementi di spesa che non sono giustificabili con il risparmio energetico(4000 € caldaia + montaggio; 10000€ sostituzione di infissi dove magari con piccole lavorazioni e 1000 € al massimo si poteva inserire un doppio vetro, se già non presente).
Sarei, perciò, molto grato a tutti se si riprendesse la discussione di cui allego il post, soprattutto per fare in modo che si facciano pressioni sull' AdE e sull'Enea affinché rivedano le proprie posizioni su questo aspetto(Faq 42 Enea) e se possibile sul Ministero affinchè apporti delle correzioni SENSATE alla Normativa
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=10834
P.S. sarebbe anche molto interessante che si porti avanti una battaglia per rendere il 55% più consono al risparmio energetico reale:(cappotto,isolamento, ecc.. altamente incentivati; infissi, caldaie, ecc. poco incentivati)
UIn metodo potrebbe essere differenziando gli anni su cui spalmere la detrazione, un altro potrebbe essere aumentare le percentuali di detrazioni di un 'intervento e diminuire quelle di un altro.
ma se sostituisco una caldaia a biomassa di un fabbricato con due U.I.... al piano terra cambio la caldaia e infissi e al piano primo niente.. devo fare il calcolo dell'EPi di tutto il fabbricato?
non capisco bene questo...
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
mi viene da dire... niente 55% perchè è come se passassi da centralizz ad autonomo...
almeno se anche quello "sopra" è un altra unità immobiliare
almeno se anche quello "sopra" è un altra unità immobiliare
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
confermi che c'è un impianto o non due?un fabbricato con due U.I....
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
ketenegh... direi che hai il mio dubbio no?ketenegh ha scritto:confermi che c'è un impianto o non due?un fabbricato con due U.I....
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Sì. Se l'impianto esistente serve le due unità, non c'è niente da fare per il motivo che hai indicato tu.
Se invece le unità avessero impianti autonomi, secondo me, ciascuna è un edificio a tutti gli effetti. Tesi conforme alla lettera anche a quanto scrive l'Agenzia.
Se invece le unità avessero impianti autonomi, secondo me, ciascuna è un edificio a tutti gli effetti. Tesi conforme alla lettera anche a quanto scrive l'Agenzia.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
le due unità sono dotate di due impianti di riscaldamento distinti..ketenegh ha scritto:Sì. Se l'impianto esistente serve le due unità, non c'è niente da fare per il motivo che hai indicato tu.
Se invece le unità avessero impianti autonomi, secondo me, ciascuna è un edificio a tutti gli effetti. Tesi conforme alla lettera anche a quanto scrive l'Agenzia.
la prima posta al piano terra vuole sostituire la caldaia esitente con una a biomasse (sostituendo le finestre) utilizzando il comma 344
quella sopra non fa niente e mantiene il suo impianto..
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
allora è ok!
forse se no ricordo male c'era stata la discussione sul fatto che per l ade o per l enea , non ricordo "l'edificio" fosse tutto l'edificio
mam io ho sempre ragionato con la definizione di edificio diciamo così "di legge 10"
è ancora così no?!
forse se no ricordo male c'era stata la discussione sul fatto che per l ade o per l enea , non ricordo "l'edificio" fosse tutto l'edificio
mam io ho sempre ragionato con la definizione di edificio diciamo così "di legge 10"
è ancora così no?!
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
è proprio quello il punto.. mi sembra di capire dalle discussioni sopra che per l'enea non è così..girondone ha scritto:allora è ok!
forse se no ricordo male c'era stata la discussione sul fatto che per l ade o per l enea , non ricordo "l'edificio" fosse tutto l'edificio
mam io ho sempre ragionato con la definizione di edificio diciamo così "di legge 10"
è ancora così no?!
onestamente non ci sto capendo gran che.. io sono dell'opinione che il mio edificio è quello servito dall'impianto di riscaldamento.. come dici te.. però leggendo sopra non è così...
altra cosa.. ma se devo fare più interventi.. sostituzione impianto termico, infissi e coibentazioni pareti.... (senza fare la riqulificazione globale)
sul portale enea quante pratiche devo fare?
grazie
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Ricopio da un altro forum quello che, senza pretesa di non sbagliare, mi pare giusto.
Tutto nasce dalla seguente frase sulla guida 55% dell'Agenzia riguardo al c. 344
ATTENZIONE: L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Questa frase riprende la circolare 36/2007, esplicativa della Finanziaria 2007 e del DM 19/2/2007.
Questo DM però, nella parte iniziale, cita il suo coordinamento con il 192/2005 dove è contenuta la definizione di edificio che conosciamo.
La circolare 36 fa un ragionamento, assolutamente scontato per chi sa che cosa sono gli indici energetici, forse dovuto anche alla scarsa conoscenza dei concetti di proprio di edificio e di fabbisogno / indice energetico.
Può darsi che chi l’ha scritta davvero pensasse di escludere gli appartamenti in condominio.
Alla lettera, essendo l’appartamento in condominio, con riscaldamento autonomo, sicuramente un edificio (secondo il 192/05), credo si possa sostenere con ottimi argomenti che si può usufruire delle detrazioni previste dal c. 344 e che ciò non contrasti con le affermazioni della circolare o della guida.
Dalla 36/2007
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti".
La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Tutto nasce dalla seguente frase sulla guida 55% dell'Agenzia riguardo al c. 344
ATTENZIONE: L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Questa frase riprende la circolare 36/2007, esplicativa della Finanziaria 2007 e del DM 19/2/2007.
Questo DM però, nella parte iniziale, cita il suo coordinamento con il 192/2005 dove è contenuta la definizione di edificio che conosciamo.
La circolare 36 fa un ragionamento, assolutamente scontato per chi sa che cosa sono gli indici energetici, forse dovuto anche alla scarsa conoscenza dei concetti di proprio di edificio e di fabbisogno / indice energetico.
Può darsi che chi l’ha scritta davvero pensasse di escludere gli appartamenti in condominio.
Alla lettera, essendo l’appartamento in condominio, con riscaldamento autonomo, sicuramente un edificio (secondo il 192/05), credo si possa sostenere con ottimi argomenti che si può usufruire delle detrazioni previste dal c. 344 e che ciò non contrasti con le affermazioni della circolare o della guida.
Dalla 36/2007
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti".
La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
quindi se ho capito bene il mio caso dove sono due unità distinte con due impianti distinti confinanti posso detrarre..ketenegh ha scritto:Ricopio da un altro forum quello che, senza pretesa di non sbagliare, mi pare giusto.
Tutto nasce dalla seguente frase sulla guida 55% dell'Agenzia riguardo al c. 344
ATTENZIONE: L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Questa frase riprende la circolare 36/2007, esplicativa della Finanziaria 2007 e del DM 19/2/2007.
Questo DM però, nella parte iniziale, cita il suo coordinamento con il 192/2005 dove è contenuta la definizione di edificio che conosciamo.
La circolare 36 fa un ragionamento, assolutamente scontato per chi sa che cosa sono gli indici energetici, forse dovuto anche alla scarsa conoscenza dei concetti di proprio di edificio e di fabbisogno / indice energetico.
Può darsi che chi l’ha scritta davvero pensasse di escludere gli appartamenti in condominio.
Alla lettera, essendo l’appartamento in condominio, con riscaldamento autonomo, sicuramente un edificio (secondo il 192/05), credo si possa sostenere con ottimi argomenti che si può usufruire delle detrazioni previste dal c. 344 e che ciò non contrasti con le affermazioni della circolare o della guida.
Dalla 36/2007
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti".
La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
nel caso di condominio centralizzato è improbabile..
Re: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
Secondo me se sostituisci l'impianto essitente con uno a biomasse, la detrazione la puoi fare sempre essendo "l'edificio" la struttura servita dall'impianto che sostituisci.Mattesan ha scritto:quindi se ho capito bene il mio caso dove sono due unità distinte con due impianti distinti confinanti posso detrarre..ketenegh ha scritto:Ricopio da un altro forum quello che, senza pretesa di non sbagliare, mi pare giusto.
Tutto nasce dalla seguente frase sulla guida 55% dell'Agenzia riguardo al c. 344
ATTENZIONE: L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Questa frase riprende la circolare 36/2007, esplicativa della Finanziaria 2007 e del DM 19/2/2007.
Questo DM però, nella parte iniziale, cita il suo coordinamento con il 192/2005 dove è contenuta la definizione di edificio che conosciamo.
La circolare 36 fa un ragionamento, assolutamente scontato per chi sa che cosa sono gli indici energetici, forse dovuto anche alla scarsa conoscenza dei concetti di proprio di edificio e di fabbisogno / indice energetico.
Può darsi che chi l’ha scritta davvero pensasse di escludere gli appartamenti in condominio.
Alla lettera, essendo l’appartamento in condominio, con riscaldamento autonomo, sicuramente un edificio (secondo il 192/05), credo si possa sostenere con ottimi argomenti che si può usufruire delle detrazioni previste dal c. 344 e che ciò non contrasti con le affermazioni della circolare o della guida.
Dalla 36/2007
La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti".
La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
nel caso di condominio centralizzato è improbabile..
Attenzione però alla sostituzione degli infissi che dal 14/03/2010 deve essere abbinata a quella delle caldaie a biomasse.