......il tempo corre e sono già passati 6 anni dalla data di pubblicazione del DM 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (Gazzetta Ufficiale Serie Gen.- n. 271 del 18 novembre 2004)", il quale all'art. 5 citava: I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Secondo Voi devo comunicare alle attività di cui sono il tecnico che gli segue le pratiche di prevenzione incendi e i rinnovi CPI che devono effettuare tale sostituzione? e se loro si rifiutano di eseguire i la sostituzione come mi comporto? il CPI lo rinnovo?
DM 3 NOVEMBRE 2004
Moderatore: Edilclima
Re: DM 3 NOVEMBRE 2004
Sarebbe corretto, nella veste di consulente esterno, comunicare ai clienti tale necessità.
Se poi si vuole, si può consegnare un'informativa e farsela controfirmare per presa visione.
Per il rinnovo del CPI non vedo problemi, anche se non si sostituiscono i maniglioni: il titolare attesta la situazione non mutata ed eventualmente tu come tecnico certifichi l'efficienza dei sistemi di protezione attiva.........tra cui non vi sono le porte REI o antipanico.
Se poi si vuole, si può consegnare un'informativa e farsela controfirmare per presa visione.
Per il rinnovo del CPI non vedo problemi, anche se non si sostituiscono i maniglioni: il titolare attesta la situazione non mutata ed eventualmente tu come tecnico certifichi l'efficienza dei sistemi di protezione attiva.........tra cui non vi sono le porte REI o antipanico.
Re: DM 3 NOVEMBRE 2004
Per correttezza professionale informerei il datore di lavoro sull'adempimento.