buon giorno...
la circolare 36 di chiarimento all'art 2 recita:
....
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di
quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica
degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche
caratteristiche quali, ad esempio:
1. essere gia' dotati di impianto di riscaldamento, presente anche
negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli
interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli
solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali e' previsto il frazionamento
dell'unita' immobiliare, con conseguente aumento del numero delle
stesse, il beneficio e' compatibile unicamente con la realizzazione di
un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unita', in
relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si
puo' accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione,
ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.
Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di
ampliamento.
chiedo il vostro parere:
se ho una ristrutturazione integrale con demolizione ma con un ampliamento, qual'e il limite per restare nella fedele ricostruzione e poter detrarre la sostituzione del generatore?
conta il limite del 20% per l'ampliamento?
inoltre in ogni caso: sembrerebbe che anche per accedere alle detraz per il comma 344 di riqualificazione globale bisogna essere nel caso di fedele ricostruzione. io pensavo che se è un piccolo ampliamento < del 20% e riesco a stare sotto del 20% del fabbisogno di tabella, di poter rientrare?!
cosa ne dite?grazie
ampliamento?
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- marcocinalli
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Concordo.
A rigore non solo l'ampliamento di volume ma anche la diminuzione o la sola modifica della sagoma non rientra nella "fedele ricostruzione".
Ciò conformemente con la Definizioni degli interventi edilizi data dall'art. 3 d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:
<<.......Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;>>
Dico a rigore perchè, se la modifica è modesta e la parola ampliamento non compare nell'oggetto dei lavori sul permesso di costruire, mi pare molto improbabile che la cosa possa essere contestata anche se la ricostruzione non è proprio "fedele".
A rigore non solo l'ampliamento di volume ma anche la diminuzione o la sola modifica della sagoma non rientra nella "fedele ricostruzione".
Ciò conformemente con la Definizioni degli interventi edilizi data dall'art. 3 d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:
<<.......Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;>>
Dico a rigore perchè, se la modifica è modesta e la parola ampliamento non compare nell'oggetto dei lavori sul permesso di costruire, mi pare molto improbabile che la cosa possa essere contestata anche se la ricostruzione non è proprio "fedele".
- marcocinalli
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non potevi trovare parole miglioriDico a rigore perchè, se la modifica è modesta e la parola ampliamento non compare nell'oggetto dei lavori sul permesso di costruire, mi pare molto improbabile che la cosa possa essere contestata anche se la ricostruzione non è proprio "fedele".


MC
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