annullamento atto notarile per certificazione errata
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annullamento atto notarile per certificazione errata
domanda stupida, ma neanche tanto: siamo in lombardia, un acquirente di un immobile può invalidare l'atto se dimostra che la certificazione energetica fornita prima dell'atto è sbagliata? (esempio classe fornita prima dell'atto è "B" mentre in realtà da una successiva rielaborazione di un altro tecnico risulta "D") grazie mille a chi mi risponderà
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Per come son andate le cose fino ad ora, e visto che la certificazione energetica è comunque un'interpretazione più o meno precisa di vari aspetti, non penso siano tanti i disposti a fare questa guerra, perchè prima o poi il boomerang può tornare indietro.
Se l'errore è macroscopico ok, ma qualche errore, anche piccolo, è presente in ogni ACE, quindi in pratica nessuno è esente da critiche... E chi è esente da critiche, lanci la prima pietra...
Se l'errore è macroscopico ok, ma qualche errore, anche piccolo, è presente in ogni ACE, quindi in pratica nessuno è esente da critiche... E chi è esente da critiche, lanci la prima pietra...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
assolutamente nojim_bestia ha scritto: un acquirente di un immobile può invalidare l'atto se dimostra che la certificazione energetica fornita prima dell'atto è sbagliata?
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
grazie per la risposta, palesemente errori li commettiamo tutti nelle certificazioni, e uno sbalzo di una classe ci puo scappare ed è inutile aggrapparsi a questo anche secondo me...
facciamo un altro esempio: il venditore "spaccia" il suo immoblie per classe A, ma in realtà successivamente si scopre che è classe D... ripongo la stessa domanda, si può annullare un atto su queste basi?
facciamo un altro esempio: il venditore "spaccia" il suo immoblie per classe A, ma in realtà successivamente si scopre che è classe D... ripongo la stessa domanda, si può annullare un atto su queste basi?
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
jim_bestia ha scritto:
un acquirente di un immobile può invalidare l'atto se dimostra che la certificazione energetica fornita prima dell'atto è sbagliata?
assolutamente no
Concordo, se non è espressamente scritto nel contratto non vedo a cosa si possa appellare l'acquirente.
A meno che ci sia qualche cavillo in qualche legge o leggina a cui si può aggrappare l'azzeccagarbugli di turno
un acquirente di un immobile può invalidare l'atto se dimostra che la certificazione energetica fornita prima dell'atto è sbagliata?
assolutamente no
Concordo, se non è espressamente scritto nel contratto non vedo a cosa si possa appellare l'acquirente.
A meno che ci sia qualche cavillo in qualche legge o leggina a cui si può aggrappare l'azzeccagarbugli di turno
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Se nel contratto di vendita però c'è scritto che l'immobile è in classe A e poi si scopre che non è così, penso che qualcosa si possa fare! A livello di contratto basta farsi inserire quelle 3 paroline!!! Se il venditore non le vuole mettere, vuol dire che è classe A solo sulla carta e lui non sa cosa vende, quindi già hai una risposta formale che l'acquisto che stai facendo non è certo, dal punto di vista qualitativo...
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
.. secondo la procedura ???aupaz ha scritto:Se nel contratto di vendita però c'è scritto che l'immobile è in classe A
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
La materia non è regolamentata in modo specifico da una legge speciale, nè in questi casi si è formata una casistica e un orientamento giurisprudenziale di settore.
E' necessario rifarsi alle norme generali del CODICE CIVILE e alle SENTENZE che hanno giudicato su casi analoghi.
Il venditore è tenuto a garantire:
Art. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta) precisa. al 1°comma, che
"II venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"
Art. 1492 c.c. (Effetti della garanzia) precede che,
"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c. il compratore può domandare a sua scelta òa risoluzione
del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione"
Quindi, se il compratore riesce a dimostrare che l'ERRONEA CERTIFICAZIONE HA INCISO SUL VALORE DEL PREZZo
di compravendita, potrebbe ottenerne la riduzione del prezzo, inoltre ci sarebbero anche le sanzioni da 5.000 a 30.000 € al professionista che redige un ACE non veritiero.
Ragion per cui non è possibile fare certificazioni energetiche senza sopralluoghi di persona e soprattutto a meno di 500€ !!!
Con i rishi che si corrono meglio non farle per niente che farle a 200€ !!!!
E' necessario rifarsi alle norme generali del CODICE CIVILE e alle SENTENZE che hanno giudicato su casi analoghi.
Il venditore è tenuto a garantire:
Art. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta) precisa. al 1°comma, che
"II venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"
Art. 1492 c.c. (Effetti della garanzia) precede che,
"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c. il compratore può domandare a sua scelta òa risoluzione
del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione"
Quindi, se il compratore riesce a dimostrare che l'ERRONEA CERTIFICAZIONE HA INCISO SUL VALORE DEL PREZZo
di compravendita, potrebbe ottenerne la riduzione del prezzo, inoltre ci sarebbero anche le sanzioni da 5.000 a 30.000 € al professionista che redige un ACE non veritiero.
Ragion per cui non è possibile fare certificazioni energetiche senza sopralluoghi di persona e soprattutto a meno di 500€ !!!
Con i rishi che si corrono meglio non farle per niente che farle a 200€ !!!!
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Ma il notaio per cosa esiste a fare se si puo' invalidare il suo atto per un semplice ACE! Non diciamo eresie.
Semmai ci potrà essere una causa tra le controparti e il professionista per truffa.
Semmai ci potrà essere una causa tra le controparti e il professionista per truffa.
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
La valutazione del danno subito dal compratore è comunque sempre lasciata al libero apprezzamento del giudice a seguito di CTU.
Egli potrà applicare L'ART. 1226 c.c. (valutazione equitativa del danno):
"Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato da giudice con valutazione equitativa"
Il prezzo può essere diminuito in misura percentuale del 10, 20, 30 % in proporzione all'incidenza della certificazione sul valore dell'immobile.
Ci sono già stati dei precedenti.
Attenzione ai ciarlatani che si spacciano per professionisti e non sanno nemmeno che cos'è un ACE !!!!
Ne sto vedendo molti anche tra i colleghi !!!!!
Egli potrà applicare L'ART. 1226 c.c. (valutazione equitativa del danno):
"Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato da giudice con valutazione equitativa"
Il prezzo può essere diminuito in misura percentuale del 10, 20, 30 % in proporzione all'incidenza della certificazione sul valore dell'immobile.
Ci sono già stati dei precedenti.
Attenzione ai ciarlatani che si spacciano per professionisti e non sanno nemmeno che cos'è un ACE !!!!
Ne sto vedendo molti anche tra i colleghi !!!!!
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
L'atto non si puo invalidare (a discrezione del Notaio) se manca l'ACE o se l'ACE non è conforme. Le competenze del notaio sono previste dalle leggi in materia (nazionali) e comunque (le norme nazionali) non possono essere modificate da una legislazione regionale (vedere, anche se limitata ad un caso specifico, la sentenza del Tribunale di Varese).SimoneBaldini ha scritto:Ma il notaio per cosa esiste a fare se si puo' invalidare il suo atto per un semplice ACE! Non diciamo eresie.
Semmai ci potrà essere una causa tra le controparti e il professionista per truffa.
Ne il Notaio è tenuto a discutere sul valore di classe energetica dichiarato in ACE (anche se alcuni lo fanno) cosi come non è tenuto ad entrare nel merito del prezzo pattuito tra le parti.
Come ha detto antonix, è una questione tra il compratore ed il venditore, e la parte soccombente, naturalmente, si rivarrà nei confronti del professionistà, soprattutto nel caso in cui la falsificazione del risultato risulti "dolosa" (incompetenza nella materia - palese inosservanza della "scienza e coscienza " professionale: leggetevi il codice di deontologia professionale) e non da errore professionale (errore in buona fede) .
Quindi:
1 -occhio alla corretta redazione dell'ACE
2 - dotatevi di una giusta assicurazione professionale
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Antonix ha impostato correttamente l'argomento.
Non si tratta di invalidare o di annullare, ma eventualmente di risolvere. Non si tratta di notai, ma di magistratura o di collegi arbitrali.
Caso immaginario, ma possibilissimo.
1. Contratto di vendita.
2. La vendita è effettuata, come d'uso, nello stato di diritto e di fatto dell’immobile.
3. l’ACE è proprio la documentazione di uno stato di fatto. Spesso è l'unica che riguarda lo stato di fatto dell'immobile.
4. Il compratore successivamente rileva e documenta che il consumo energetico è significativamente superiore a quello deducibile dall’ACE (per esempio, con una perizia).
5. Il compratore chiede la risoluzione del contratto (se la questione è clamorosa) od una riduzione di prezzo, se la questione è apprezzabilmente importante (art. 1490).
6. Il compratore chiede anche i danni. Il venditore non è tenuto a rifonderli se prova che non era a conoscenza del difetto (art. 1494).
7. Nel caso specifico suddetto, la prova che non era a conoscenza del difetto è sancita dalla diligenza di aver affidato la certificazione ad un professionista regolarmente iscritto all’elenco dei certificatori.
8. Il venditore può rivalersi sul certificatore se dimostra la colposità dell’errore nella certificazione (per esempio, un classico mancato sopralluogo).
9. Quanto sopra vale anche per l’affitto.
Le conclusioni sono:
1. il caso suddetto può essere poco frequente, ma è assolutamente verosimile;
2. è ancora di più verosimile se il compratore, avendo altri motivi per pentirsi dell’acquisto, aggiunge questo per rafforzare gli argomenti a suo favore;
3. la richiesta di una diminuzione di prezzo, regolata sull’importo di maggiore spesa per riscaldamento è ovvia;
4. il venditore cauto, per evitare problemi che si generi questa situazione, si deve rivolgere ad un certificatore affidabile. Basta che sia eseguito un ACE che riporti lo stato di fatto con ragionevole precisione.
5. Come fa se non ne conosce e se non è competente nella materia? Chiede a conoscenti, indaga, usa il buon senso. Certamente il metodo non è quello di scrivere a mille certificatori e scegliere quello che costa meno, anzi scarta proprio quelli con tariffe da saldo.
6. Il certificatore, come ogni professionista, è sempre responsabile dei danni che provoca se ha eseguito l’incarico senza la dovuta diligenza (art. 1176 Codice Civile) ovvero con scarso impegno, negligenza, imperizia o imprudenza.
Non si tratta di invalidare o di annullare, ma eventualmente di risolvere. Non si tratta di notai, ma di magistratura o di collegi arbitrali.
Caso immaginario, ma possibilissimo.
1. Contratto di vendita.
2. La vendita è effettuata, come d'uso, nello stato di diritto e di fatto dell’immobile.
3. l’ACE è proprio la documentazione di uno stato di fatto. Spesso è l'unica che riguarda lo stato di fatto dell'immobile.
4. Il compratore successivamente rileva e documenta che il consumo energetico è significativamente superiore a quello deducibile dall’ACE (per esempio, con una perizia).
5. Il compratore chiede la risoluzione del contratto (se la questione è clamorosa) od una riduzione di prezzo, se la questione è apprezzabilmente importante (art. 1490).
6. Il compratore chiede anche i danni. Il venditore non è tenuto a rifonderli se prova che non era a conoscenza del difetto (art. 1494).
7. Nel caso specifico suddetto, la prova che non era a conoscenza del difetto è sancita dalla diligenza di aver affidato la certificazione ad un professionista regolarmente iscritto all’elenco dei certificatori.
8. Il venditore può rivalersi sul certificatore se dimostra la colposità dell’errore nella certificazione (per esempio, un classico mancato sopralluogo).
9. Quanto sopra vale anche per l’affitto.
Le conclusioni sono:
1. il caso suddetto può essere poco frequente, ma è assolutamente verosimile;
2. è ancora di più verosimile se il compratore, avendo altri motivi per pentirsi dell’acquisto, aggiunge questo per rafforzare gli argomenti a suo favore;
3. la richiesta di una diminuzione di prezzo, regolata sull’importo di maggiore spesa per riscaldamento è ovvia;
4. il venditore cauto, per evitare problemi che si generi questa situazione, si deve rivolgere ad un certificatore affidabile. Basta che sia eseguito un ACE che riporti lo stato di fatto con ragionevole precisione.
5. Come fa se non ne conosce e se non è competente nella materia? Chiede a conoscenti, indaga, usa il buon senso. Certamente il metodo non è quello di scrivere a mille certificatori e scegliere quello che costa meno, anzi scarta proprio quelli con tariffe da saldo.
6. Il certificatore, come ogni professionista, è sempre responsabile dei danni che provoca se ha eseguito l’incarico senza la dovuta diligenza (art. 1176 Codice Civile) ovvero con scarso impegno, negligenza, imperizia o imprudenza.
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
[quote="ketenegh"]Caso immaginario, ma possibilissimo.
4. Il compratore successivamente rileva e documenta che il consumo energetico è significativamente superiore a quello deducibile dall’ACE (per esempio, con una perizia).
Su questo punto ci sarebbe da discutere.
L'ACE non ti dice quanto sarà il tuo consumo reale. E chi mi dice che magari ti diverti a tenere aperte le finestre, a tenere 23°C tutto il giorno e/o condurre l'impianto in maniera anomala?
L'ACE è solo carta e con un'altra carta (ovvero altro ACE) si può confrontare e verificare se è sbagliato.
4. Il compratore successivamente rileva e documenta che il consumo energetico è significativamente superiore a quello deducibile dall’ACE (per esempio, con una perizia).
Su questo punto ci sarebbe da discutere.
L'ACE non ti dice quanto sarà il tuo consumo reale. E chi mi dice che magari ti diverti a tenere aperte le finestre, a tenere 23°C tutto il giorno e/o condurre l'impianto in maniera anomala?
L'ACE è solo carta e con un'altra carta (ovvero altro ACE) si può confrontare e verificare se è sbagliato.
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
I contratti di vendita non sono dei modelli prestampati che si prendono in tabaccheria ma per fortuna/sfortuna, hanno sempre miriadi di clausole mai uguali, quindi chiunque, se è un po' accorto, fà inserie una clausoletta in più in cui si fà riferimento all'ACE e a quanto c'è scritto dentro... Altrimenti l'ACE attesta che? Che un tecnico è stato capace di fare un bel disegnetto in scale di colori sgargianti mescolate a un po' di numeri ?! A qualcosa dovrà pur servire...SuperP ha scritto:.. secondo la procedura ???aupaz ha scritto:Se nel contratto di vendita però c'è scritto che l'immobile è in classe A
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Concordo in pieno per lo spaccato che hai fatto dell'argomento... Dovrebbe esser così, e chi vende immobili e pensa sia diverso, è giusto sian cavoli suoi... Chi compra ha il diritto di acquistare conoscendo cosa acquista e ha il diritto di pretendere di saperlo, perchè la legge lo prevede. L'ignoranza costa cara a chi ce l'ha...!ketenegh ha scritto:Antonix ha impostato correttamente l'argomento.
Non si tratta di invalidare o di annullare, ma eventualmente di risolvere. Non si tratta di notai, ma di magistratura o di collegi arbitrali.
Caso immaginario, ma possibilissimo.
1. Contratto di vendita.
2. La vendita è effettuata, come d'uso, nello stato di diritto e di fatto dell’immobile.
3. l’ACE è proprio la documentazione di uno stato di fatto. Spesso è l'unica che riguarda lo stato di fatto dell'immobile.
4. Il compratore successivamente rileva e documenta che il consumo energetico è significativamente superiore a quello deducibile dall’ACE (per esempio, con una perizia).
5. Il compratore chiede la risoluzione del contratto (se la questione è clamorosa) od una riduzione di prezzo, se la questione è apprezzabilmente importante (art. 1490).
6. Il compratore chiede anche i danni. Il venditore non è tenuto a rifonderli se prova che non era a conoscenza del difetto (art. 1494).
7. Nel caso specifico suddetto, la prova che non era a conoscenza del difetto è sancita dalla diligenza di aver affidato la certificazione ad un professionista regolarmente iscritto all’elenco dei certificatori.
8. Il venditore può rivalersi sul certificatore se dimostra la colposità dell’errore nella certificazione (per esempio, un classico mancato sopralluogo).
9. Quanto sopra vale anche per l’affitto.
Le conclusioni sono:
1. il caso suddetto può essere poco frequente, ma è assolutamente verosimile;
2. è ancora di più verosimile se il compratore, avendo altri motivi per pentirsi dell’acquisto, aggiunge questo per rafforzare gli argomenti a suo favore;
3. la richiesta di una diminuzione di prezzo, regolata sull’importo di maggiore spesa per riscaldamento è ovvia;
4. il venditore cauto, per evitare problemi che si generi questa situazione, si deve rivolgere ad un certificatore affidabile. Basta che sia eseguito un ACE che riporti lo stato di fatto con ragionevole precisione.
5. Come fa se non ne conosce e se non è competente nella materia? Chiede a conoscenti, indaga, usa il buon senso. Certamente il metodo non è quello di scrivere a mille certificatori e scegliere quello che costa meno, anzi scarta proprio quelli con tariffe da saldo.
6. Il certificatore, come ogni professionista, è sempre responsabile dei danni che provoca se ha eseguito l’incarico senza la dovuta diligenza (art. 1176 Codice Civile) ovvero con scarso impegno, negligenza, imperizia o imprudenza.
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Anche io credo che su questo ci sia da discutere...simcat ha scritto:ketenegh ha scritto:Caso immaginario, ma possibilissimo.
4. Il compratore successivamente rileva e documenta che il consumo energetico è significativamente superiore a quello deducibile dall’ACE (per esempio, con una perizia).
Su questo punto ci sarebbe da discutere.
L'ACE non ti dice quanto sarà il tuo consumo reale. E chi mi dice che magari ti diverti a tenere aperte le finestre, a tenere 23°C tutto il giorno e/o condurre l'impianto in maniera anomala?
L'ACE è solo carta e con un'altra carta (ovvero altro ACE) si può confrontare e verificare se è sbagliato.
E' un po come per le automobili. c'è la tabella del consumo "normalizzato", urbano, extraurbano ecc... ma nella realtà chi trova riscontro in quei valori? semplicemente nessuno... Mica ci mettiamo a far causa a tutte le case automobilistiche!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Oggi l'ACE esprime una classe energetica "normalizzata". E' una classificazione che (almeno ad oggi) esprime un consumo "standard" dell'edificio, e chiaramente non si puo rapportare al consumo reale (anche con la certificazione "nazionale" la valenza è la medesima).
Tutt'ora l'ACE non è ancora stato acquisito (in generale) come parametro indicativo , o meglio, "modificativo" del costo dell'immobile , come ad esempio lo è l'età (dell'immobile), è quindi se nel contratto di compravendita non è richiamato espressamente l'ACE (come ad esempio sono richiamati i valori catastali, oppure le concessioni edilizie, o altro) è molto difficile avere un "nesso" diretto tra ACE e prezzo. Ed i venditori si guardano bene di inserire nell'atto che l'immobile venduto è in una determinata classe energetica.
Tuttavia, sopratutto nella vendita del nuovo (edifici nuovi), molti venditori/imprese inseriscono nelle "caratteristiche" dell'immobile (nella pubblicità o publicizzazione sulle riviste/giornali) la classe energetica (ma solo A o B). In tal caso è maggiormente possibile dimostrare che tale immobile deve essere comunque inserito nella classe energetica dichiarata dal venditore, indipendentemente dal consumo reale dell'edificio. Se a fronte di una verifica dell'ACE (a seguito di controllo Regionale, oppure a cura dell'acquirente se ad esempio "sospetta" consumi elevati a fronte delle bollette energetiche pagate) venisse individuato un errore (di classe energetica), l'acquirente può opporre al venditore una publicizzazione non corretta, e quindi valutare se il prezzo pagato corrisponde "anche" alla classe energetica "corretta", con eventuale risarcimento, che naturalmente verrà "indirizzato" al certificatore.
Bisogna cominciare a vedere l'esito di qualche sentenza in merito: se viene riconosciuto un indennizzo al compratore, a causa di un ACE errato, srà uno dei tanti motivi che intasano i tribunali ....
Altresì, mi sembra (vado a memoria) che il proprietario, pagando, possa richiedere a Cestec una verifica del proprio ACE. In tal caso, se risulta non corretto, sono comunque stabilite le sanzioni a carico del certificatore, che non sono leggere.
Tutt'ora l'ACE non è ancora stato acquisito (in generale) come parametro indicativo , o meglio, "modificativo" del costo dell'immobile , come ad esempio lo è l'età (dell'immobile), è quindi se nel contratto di compravendita non è richiamato espressamente l'ACE (come ad esempio sono richiamati i valori catastali, oppure le concessioni edilizie, o altro) è molto difficile avere un "nesso" diretto tra ACE e prezzo. Ed i venditori si guardano bene di inserire nell'atto che l'immobile venduto è in una determinata classe energetica.
Tuttavia, sopratutto nella vendita del nuovo (edifici nuovi), molti venditori/imprese inseriscono nelle "caratteristiche" dell'immobile (nella pubblicità o publicizzazione sulle riviste/giornali) la classe energetica (ma solo A o B). In tal caso è maggiormente possibile dimostrare che tale immobile deve essere comunque inserito nella classe energetica dichiarata dal venditore, indipendentemente dal consumo reale dell'edificio. Se a fronte di una verifica dell'ACE (a seguito di controllo Regionale, oppure a cura dell'acquirente se ad esempio "sospetta" consumi elevati a fronte delle bollette energetiche pagate) venisse individuato un errore (di classe energetica), l'acquirente può opporre al venditore una publicizzazione non corretta, e quindi valutare se il prezzo pagato corrisponde "anche" alla classe energetica "corretta", con eventuale risarcimento, che naturalmente verrà "indirizzato" al certificatore.
Bisogna cominciare a vedere l'esito di qualche sentenza in merito: se viene riconosciuto un indennizzo al compratore, a causa di un ACE errato, srà uno dei tanti motivi che intasano i tribunali ....
Altresì, mi sembra (vado a memoria) che il proprietario, pagando, possa richiedere a Cestec una verifica del proprio ACE. In tal caso, se risulta non corretto, sono comunque stabilite le sanzioni a carico del certificatore, che non sono leggere.
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Ti assicuro invece che se prendi 100 rogiti fatti da un notaio per appartamenti/ville questi sono proprio tutti uguali. Completamente uguali! In tutte c'è scritto che si vende nello "stato di fatto e di diritto". Senza clausolette (tu quali hai fatto inserire, per esempio?). Cambiano solo riferimenti relativi alle questioni urbanistiche ed ai pagamenti.I contratti di vendita non sono dei modelli prestampati che si prendono in tabaccheria ma per fortuna/sfortuna, hanno sempre miriadi di clausole mai uguali
Si possono però confrontare le differenze percentuali.L'ACE non ti dice quanto sarà il tuo consumo reale. E chi mi dice che magari ti diverti a tenere aperte le finestre, a tenere 23°C tutto il giorno e/o condurre l'impianto in maniera anomala? L'ACE è solo carta e con un'altra carta (ovvero altro ACE) si può confrontare e verificare se è sbagliato.
Per esempio. ACE del venditore 100 kW/mq anno contro ACE del consulente del compratore 150 kW/mq anno?
Bene. Il compratore un po' azzuto comincia a chiedere al venditore un terzo di quello che ha speso lo scorso inverno (ho nelle media degli ultimi) x 30 anni. Poi si discuterà, tra avvocati o dal giudice, sulle finezze. Certamente, per il venditore, con ACE da €100 con DOCET, sono azzi
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
se con il docet viene 100, con altri sw certificati cti 150? E sono stati correttametne inseriti i dati da parte di entrambi i tecnici?ketenegh ha scritto:Certamente, per il venditore, con ACE da €100 con DOCET, sono azzi
Non ne usciamo +.
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Che noi non ne usciamo poco importa, che ne esca un giudizio e quale sarà, importerà sicuramente alle parti.
ll giudice sentenzierà sulla base delle valutazioni del SUO consulente (CTU) che, considerando anche le valutazioni dei consulenti di parte, esprimerà un parere.
Difficile pensare che il parere di un consulente d'ufficio, chiamato ad esprimersi per una causa del genere, non sia basato su una valutazione che lui ritiene affidabile sia per lo strumento che per il suo utilizzo.
A questo punto non importa lo strumento usato per l'ACE in contestazione, importa il risultato. Il giudice può anche sentenziare che la certificazione del sw utilizzato per l'ACE è inappropriata.
Torno a dire, in prima battuta, azzi del proprietario che ha commissionato l'ACE a prezzo di saldo!
Il proprietario può rivalersi sul tecnico, sul CTI che ha certificato male, sul mondo tutto... ma ne vale spesa di tutto sto casino per risparmiare €200, soprattutto in relazione al valore tipico degli immobili?
ll giudice sentenzierà sulla base delle valutazioni del SUO consulente (CTU) che, considerando anche le valutazioni dei consulenti di parte, esprimerà un parere.
Difficile pensare che il parere di un consulente d'ufficio, chiamato ad esprimersi per una causa del genere, non sia basato su una valutazione che lui ritiene affidabile sia per lo strumento che per il suo utilizzo.
A questo punto non importa lo strumento usato per l'ACE in contestazione, importa il risultato. Il giudice può anche sentenziare che la certificazione del sw utilizzato per l'ACE è inappropriata.
Torno a dire, in prima battuta, azzi del proprietario che ha commissionato l'ACE a prezzo di saldo!
Il proprietario può rivalersi sul tecnico, sul CTI che ha certificato male, sul mondo tutto... ma ne vale spesa di tutto sto casino per risparmiare €200, soprattutto in relazione al valore tipico degli immobili?
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Spero tu stia scherzando.ketenegh ha scritto:A questo punto non importa lo strumento usato per l'ACE in contestazione, importa il risultato. Il giudice può anche sentenziare che la certificazione del sw utilizzato per l'ACE è inappropriata.
Sono possibili, LEGALMENTE + tipi di certificazione, introdotte APPOSTA come si legge dalle note accompagnatorie, per calmierare i prezzi degli ACE.
Io inserisco i dati nel DOCET correttamente, mi risulta EP 50 e chiedo 100 €.
Ti lo fai diversamente, usi un sw commerciale, calcoli tutto analiticamente, ti risulta 100 di EP e chiedi 300€.
Nessuno potrà mai incolparmi se il DOCET offre risultati diversi. Mai e puoi mail.
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Scherzare? Sono vecchio e triste, cosa c'è di allegro in questo thread? Per inciso "spero tu sia scherzando" è una proposizione dichiarativa poco gentile, ma forse non ho capito che hai un tale carisma che puoi sentenziare seccamente, sempre in poche ironiche righe, con disdegando queste attenzioni. Meno male che SuperP c'è.
Se mai interessasse ad altri, ho approfondito molto ed a fondo l'argomento. Le mie affermazioni sono confortate anche da pareri che reputo molto competenti. Il mio spassionato consiglio è di non sottovalutarle. Poi ognuno è, come sempre od almeno ancora per un po', libero di pensarla come vuole.
SuperP ha ragione riguardo all'affermazione
Sul fatto che l'ACE sia un elemento che definisce lo stato dell'immobile venduto non c'è storia. Così come non c'è storia per la responsabilità del venditore se si dimostra (vale solo una sentenza od un giudizio arbitrale) che l'ACE era sensibilmente impreciso, a prescindere dallo strumento utilizzato.
La concretezza è invece un'altra. I tempi ed i costi della giustizia rendono la discussione sulla possibile rivendicazione dei suddetti diritti un puro esercizio di scuola.
Se mai interessasse ad altri, ho approfondito molto ed a fondo l'argomento. Le mie affermazioni sono confortate anche da pareri che reputo molto competenti. Il mio spassionato consiglio è di non sottovalutarle. Poi ognuno è, come sempre od almeno ancora per un po', libero di pensarla come vuole.
SuperP ha ragione riguardo all'affermazione
La frase corretta è "Il proprietario può tentare di rivalersi...". Il professionista non è responsabile se dimostra di aver eseguito l'incarico con diligenza, perizia e prudenza. Frase anch'essa interpretabile, da chi può sentenziare, in molti modi.Il proprietario può rivalersi sul tecnico, sul CTI che ha certificato male, sul mondo tutto...
Sul fatto che l'ACE sia un elemento che definisce lo stato dell'immobile venduto non c'è storia. Così come non c'è storia per la responsabilità del venditore se si dimostra (vale solo una sentenza od un giudizio arbitrale) che l'ACE era sensibilmente impreciso, a prescindere dallo strumento utilizzato.
La concretezza è invece un'altra. I tempi ed i costi della giustizia rendono la discussione sulla possibile rivendicazione dei suddetti diritti un puro esercizio di scuola.
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Riprendo le discussioni con un'altra domanda.
Ho comprato un appartamento in classe B (purtroppo prima di diventare esperto del settore). Secondo me non lo è e ora mi rifarò la certificazione per verificare la reale rispondenza.
Inoltre l'ACE che mi è stato dato dal costruttore è stato firmato dal Direttore dei Lavori, viene riportato che il combustibile della caldaia è metano anzichè GPL, non si considerano i pannelli solari termici quando invece ci sono. Viste tutte queste inesattezze credo anche che i conti siano stati fatti in maniera a dir poco approssimativa. Ora se accerto un'incongruenza di consumo di energia primaria consistente, mi posso rivalere sul certificatore o sul costruttore chiedendo una percentuale di risarcimento?
Ho comprato un appartamento in classe B (purtroppo prima di diventare esperto del settore). Secondo me non lo è e ora mi rifarò la certificazione per verificare la reale rispondenza.
Inoltre l'ACE che mi è stato dato dal costruttore è stato firmato dal Direttore dei Lavori, viene riportato che il combustibile della caldaia è metano anzichè GPL, non si considerano i pannelli solari termici quando invece ci sono. Viste tutte queste inesattezze credo anche che i conti siano stati fatti in maniera a dir poco approssimativa. Ora se accerto un'incongruenza di consumo di energia primaria consistente, mi posso rivalere sul certificatore o sul costruttore chiedendo una percentuale di risarcimento?
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Copio incollo, per fare chiarezza.
In Lombardia, le sanzioni sono le seguenti: http://www.certificatienergia.it/docume ... 009%20.pdf
L'articolo 17 bis dice che l'ACE sbagliato o fraudolentemente compilato è inefficace e viene cancellato. Dunque deve essere rifatto e riallegato all'atto di compravendita.
E qui faccio io una domanda: visto che a questo punto il rogito è incompleto, perchè l'efficacia di uno dei suoi allegati obbligatori viene meno, anche l'efficacia del rogito nel suo complesso viene meno?
Quindi l'ACE è un documento che è essenzialmente ALLEGATO agli atti della compravendita.L'«Attestato di certificazione energetica» è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2005, un documento redatto da un esperto indipendente o da un organismo all'uopo preposto (l'individuazione dei cui requisiti è lasciato, ex art. 4, comma 1, lett. c), alla determinazione dei decreti attuativi presidenziali), sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo (anch'esse lasciate alla determinazione degli stessi decreti attuativi presidenziali), avente la funzione di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge.
Il decreto legislativo 192/2005 ha disposto l'obbligo di dotare gli edifici di nuova costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 D.Lgs. 192/2005), dell'«Attestato di certificazione energetica», prevedendo inoltre l'obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita (art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi.
In Lombardia, le sanzioni sono le seguenti: http://www.certificatienergia.it/docume ... 009%20.pdf
L'articolo 17 bis dice che l'ACE sbagliato o fraudolentemente compilato è inefficace e viene cancellato. Dunque deve essere rifatto e riallegato all'atto di compravendita.
E qui faccio io una domanda: visto che a questo punto il rogito è incompleto, perchè l'efficacia di uno dei suoi allegati obbligatori viene meno, anche l'efficacia del rogito nel suo complesso viene meno?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Però. Esperto in così poco tempo?bomber1978 ha scritto:Ho comprato un appartamento in classe B (purtroppo prima di diventare esperto del settore).
Che regione? Lombardia?bomber1978 ha scritto: mi posso rivalere sul certificatore o sul costruttore chiedendo una percentuale di risarcimento?
Leggi bene la legge 10 /2009 (da esperto dovresti conoscerla).
Sono indicate tutte le sanzioni a carico dei vari soggetti (costruttore escluso).
Dopo di che, per tutte le altre questioni, rivolgiti ad un bravo legale.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
No.NoNickName ha scritto:E qui faccio io una domanda: visto che a questo punto il rogito è incompleto, perchè l'efficacia di uno dei suoi allegati obbligatori viene meno, anche l'efficacia del rogito nel suo complesso viene meno?
Sul sito del notariato ci sono dei documenti a riguardo.
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
SuperP ha scritto:Però.bomber1978 ha scritto:(purtroppo prima di diventare esperto del settore).
Che regione? Lombardia?bomber1978 ha scritto: mi posso rivalere sul certificatore o sul costruttore chiedendo una percentuale di risarcimento?
Leggi bene la legge 10 /2009 (da esperto dovresti conoscerla).
Sono indicate tutte le sanzioni a carico dei vari soggetti (costruttore escluso).
Dopo di che, per tutte le altre questioni, rivolgiti ad un bravo legale.
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Re: annullamento atto notarile per certificazione errata
Bah, il notariato dice:
Tuttavia:
Quindi il notariato sostiene che siccome la legge prevede sanzioni diverse dalla nullità, la nullità è da escludersi. Se al contrario non fossero state previste sanzioni, la nullità dell'atto era possibile almeno in via teorica."Sulla base dei principi generali in tema di nullità si è ricordato come questa sia “una sanzione di tipo virtuale applicabile tutte le volte in cui il contratto sia contrario a norme imperative, senza che occorra un'espressa comminatoria di nullità da parte della legge (art. 1418, primo comma, c.c.). Ma è anche vero che la sanzione di nullità virtuale si applica "salvo che la legge disponga diversamente", deducendo-sene comunemente che, laddove la legge disponga espressamente una sanzione di-versa dalla nullità, quest'ultima rimane esclusa (c.d. principio del minimo mezzo). La sanzione di nullità infatti è ispirata al massimo grado di tutela possibile della norma violata poiché, determinando l'inefficacia assoluta ab origine dell'atto, impedisce che esso possa sortire alcun effetto antigiuridico, onde la normale inutilità di ulteriori sanzioni. Ma laddove la legge ricorra a sanzioni diverse dalla nullità, quali appunto le sanzioni amministrative, si presuppone di regola che l'atto abbia prodotto effetto e che dunque esso sia valido”.
Tuttavia:
Codice: Seleziona tutto
Si rammenta, in particolare, che per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) la certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”