Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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vidige
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Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da vidige »

Salve vorrei porre un quesito sperando di ottenere una risposta al mio dubbio. Il quesito è il seguente:

Nel mio locale commerciale (unità immobiliare separata dal condominio) devo sostituire una caldaia (metano) collegata ad un impianto di termoconvettori (che andrebbero in disuso) con delle pompe di calore/inverter, a quali obblighi di legge dovrei adempire? E’ verò che questa semplice sostituzione mi obbliga a far redigere una “Relazione Tecnica” come da allegato “E” del D.lgs. n.192/05 e ss.mm.ii da consegnare al comune, oppure questa può semplicemente essere sostituita dalla dichiarazione di conformità dell'impiantista?

Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto che vorrete darmi.
VALDA80
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Re: Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, l'applicazione dell'Art.28 della L.10/91 e s.m.i. riporta quanto segue:
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare, presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente capo.


Ma qualora l'intervento ricadesse nell'ambito di applicazione del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii. (penso proprio di si), si può semplificare il tutto con l'applicazione dell'Art. 4 del D.P.R. 59/09 comma 6:
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, eta u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti
riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari;


Saluti
SITEC
girondone
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Re: Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da girondone »

quell art no dice che se si ha tutto quello indicato non si deve fare la relaz legge 10
dice che non si fanno i conti come si devono fare normalmente

al max c'è il punto F del comma 6 dell art 4 del 589 che dice in caso di sostituz .... è rimandata all'autorità competente ec...

saluti
VALDA80
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Re: Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da VALDA80 »

589?
VALDA80
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Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da VALDA80 »

Capito! Il fatto è che molti comuni si sono allineati con quanto indicato nella suddetta normativa, non richiedendo di fatto la presentazione dell'intera relazione tecnica a fronte di un'asseverazione inerente il rispetto di quanto sopra.

saluti
girondone
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Re: Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da girondone »

se è per quello molti molti molti comuni non chiedono nulla quando è ora... molti la chiedono alla fine....
e non parlo di sostituz di generatori...
:oops:
Andrea_Diqui
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Re: Quesito su obbligatorietà Relazione Tecnica

Messaggio da Andrea_Diqui »

SITEC ha scritto:Buonasera, l'applicazione dell'Art.28 della L.10/91 e s.m.i. riporta quanto segue:
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare, presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente capo.


Ma qualora l'intervento ricadesse nell'ambito di applicazione del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii. (penso proprio di si), si può semplificare il tutto con l'applicazione dell'Art. 4 del D.P.R. 59/09 comma 6:
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, eta u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti
riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari;


Saluti
SITEC
quello che dici te è nel caso di mera sostituzione; nel caso menzionato da vidige si cambia sistema di generazione, distribuzione ed emissione... non credo che questo possa essere considerato mera sostituzione
Andrea Diqui
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