Relazione art. 28 legge 10/91 e SMI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Lamu
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Relazione art. 28 legge 10/91 e SMI

Messaggio da Lamu »

Salve.
vorrei sapere a chi compete fare una revisione della relazione ai sensi art. 28 Legge 10/91 e SMI al progettista dell'impianto termico o all'installatore dell'impianto termico?
A inizio lavori e' stata presentata una relazione con caldaia a gas e ventilconvettori ma e' stato realizzato un impianto in pompa di calore ad espansione diretta (VRV). Il progetto dell'impianto VRV ci e' stato fornito dal progettista. In comune e' stata depositata solo la vecchia relazione non e' mai stato fatto un aggiornamento.
studio17
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Re: Relazione art. 28 legge 10/91 e SMI

Messaggio da studio17 »

Lamu ha scritto:Salve.
vorrei sapere a chi compete fare una revisione della relazione ai sensi art. 28 Legge 10/91 e SMI al progettista dell'impianto termico o all'installatore dell'impianto termico?
A inizio lavori e' stata presentata una relazione con caldaia a gas e ventilconvettori ma e' stato realizzato un impianto in pompa di calore ad espansione diretta (VRV). Il progetto dell'impianto VRV ci e' stato fornito dal progettista. In comune e' stata depositata solo la vecchia relazione non e' mai stato fatto un aggiornamento.
Teoricamente, prima dell'installazione del VRV doveva essere stata presentata la revisione della legge 10, in genere lo si fa, se al comune gli va bene, a fine lavori; comunque è onere del progettista.
stimp
Lamu
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Re: Relazione art. 28 legge 10/91 e SMI

Messaggio da Lamu »

Adesso pero' bisogna farla secondo il D.Lgs 311/96 giusto? ...... Quindi c'e' la possibilità che non venga verificata ........
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tizicor
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Messaggio da tizicor »

E' onere del progettista e responsabilità del direttore dei lavori.
Qualora non siano state apportate varianti sostanziali al progetto edilizio, io penso comunque che la nuova relazione di calcolo possa essere redatta secondo la normativa vigente al momento della realizazione dell'impianto.
studio17
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Messaggio da studio17 »

tizicor ha scritto:E' onere del progettista e responsabilità del direttore dei lavori.
Qualora non siano state apportate varianti sostanziali al progetto edilizio, io penso comunque che la nuova relazione di calcolo possa essere redatta secondo la normativa vigente al momento della realizazione dell'impianto.
Concordo
stimp
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