HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Moderatore: Edilclima
HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Per cortesia qualcuno mi corregga se sbaglio :
Per portare in detrazione l'impianto a pavimento devo usare il 344 "riqualificazione energetica degli edifici esistenti" e far si obbligatoriamente che l'insieme degli interventi mi porti l'epi dell'edificio sotto di minomo il 20% all'epi di legge.
Corretto o m son perso qualcosa per strada ?
In quanto a sentire qualcun altro in base alla circolare AE 283/E del 7 luglio 2008 (che ho letytto ma non interpretato) non vi è più l'obbligo del rispetto del -20% sull'epi di legge ma caldai e pavimento possono essere inseri nelo 347
???????????
qualche lume per favore grazie tutti
Per portare in detrazione l'impianto a pavimento devo usare il 344 "riqualificazione energetica degli edifici esistenti" e far si obbligatoriamente che l'insieme degli interventi mi porti l'epi dell'edificio sotto di minomo il 20% all'epi di legge.
Corretto o m son perso qualcosa per strada ?
In quanto a sentire qualcun altro in base alla circolare AE 283/E del 7 luglio 2008 (che ho letytto ma non interpretato) non vi è più l'obbligo del rispetto del -20% sull'epi di legge ma caldai e pavimento possono essere inseri nelo 347
???????????
qualche lume per favore grazie tutti
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
un aiutino please ...................
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Il pannello sottopavimento, nei limiti indicati dall'agenzia delle entrate, lo puoi detrarre anche con il comma 347.
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
ma il comma 347 riguarda solo le caldaie. quindi dove indico nell'allegato on line il risparmio energetico maggiore ottenuto con l'installazione dei pannelli a pavi8mento ?
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
metto solo quello della cadaia ? maggioro quello della caldaia ? come ?
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
va sul sito dell'enea e leggiti la risoluzione dell'AdE in merito.ASTRO ha scritto:metto solo quello della cadaia ? maggioro quello della caldaia ? come ?
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Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Appunto....... grazie dell'interessamento superP ...... non ci capisco nulla, alcuni colleghi in zona da me portano sistematicamente costo caldaia e pannelli pavimento in detrazione col comma 347 e senza evere l'edificio che sotto del 20% rispsetto all'epi di legge.
mentre a mio avviso se ho capito bene posso portare in detrazione l'impianto a pavimento solo con il comma 344 e solo se l'edificio e ben isolato e và sotto deelo 20% ripstto all'epi di legge.
quoti o no ?
grazie del tuo aiuto
mentre a mio avviso se ho capito bene posso portare in detrazione l'impianto a pavimento solo con il comma 344 e solo se l'edificio e ben isolato e và sotto deelo 20% ripstto all'epi di legge.
quoti o no ?
grazie del tuo aiuto
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Non quoto ciò che hai detto, nel presente caso si sono già espressi quelli dell'ADE (Schematizzato in parole povere) dicendo che con la sostituzione di impianti esistenti con altri impianti con generatore del tipo a condensazione puoi detrarre anche i nuovi sistemi di emissione e tutte le opere accessorie per poter eseguire il lavoro a regola dell'arte.ASTRO ha scritto:Appunto....... grazie dell'interessamento superP ...... non ci capisco nulla, alcuni colleghi in zona da me portano sistematicamente costo caldaia e pannelli pavimento in detrazione col comma 347 e senza evere l'edificio che sotto del 20% rispsetto all'epi di legge.
mentre a mio avviso se ho capito bene posso portare in detrazione l'impianto a pavimento solo con il comma 344 e solo se l'edificio e ben isolato e và sotto deelo 20% ripstto all'epi di legge.
quoti o no ?
grazie del tuo aiuto
Ciao
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
sbaglio o il dubbio era solo sullo smaltimento del vecchio pavimento ecc....
certo che isolante rete tubi massetto ecc... li puoi detrarre sono il sistema emissivo al posto per es dei radiatori
di certo io dico di non detrarre le piastrelle ..
certo che isolante rete tubi massetto ecc... li puoi detrarre sono il sistema emissivo al posto per es dei radiatori
di certo io dico di non detrarre le piastrelle ..
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
OK detraiamo l'impianto a pavimento tubo+pannello sotto il tubo.
Ma in che comma lo facciamo rientrare ?
grazie
Ma in che comma lo facciamo rientrare ?
grazie
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
nel 347 puoi
poi se fai del resto che deve rientrare nel 344 è un altro discorso...
poi se fai del resto che deve rientrare nel 344 è un altro discorso...
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
D'accordo con Girondone,girondone ha scritto:nel 347 puoi
poi se fai del resto che deve rientrare nel 344 è un altro discorso...
in più aggiungo che il chiarimento era uscito in quanto c'era gente che si approfittava della cosa ed inseriva il manto di pavimentazione tipo parquet da 140€/mq al posto di piastrelle, a questo punto il chiarimento era d'obbligo.
PS: anche tutto il massetto rientra in detrazione.
Il comma 344 è un discorso diverso più globale e con altre modalità..........(biomassa, più interventi multipli e via dicendo).
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Accidenti......grazie a tutti comunquie il dubbio mi resta
a) perchè la risoluzione AE 283 non mi pare proprio chiara
b) in + di qualche sito specializzato indicano di fare riferimento alla circolare 36 punto 3.1 che parla appunto del comma 344 e che a mio avviso mi sembrerebbe più consono a tali interventi
VEDI SOTTO
10/07/2008 - Non è possibile usufruire automaticamente della detrazione del 55% delle spese per la sola sostituzione di un impianto di distribuzione a riscaldamento esistente, funzionante a radiatori, con un impianto radiante a pavimento. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008.
Notizie correlate
L'interpretazione della circolare va intesa nell'intenzione da parte del legislatore di non riconoscere come automaticamente agevolabili le spese legate al solo cambio del sistema di distribuzione (da radiatori classici a pannelli radianti a pavimento) se queste non sono finalizzate anche ad una sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente (la vecchia caldaia a gas).
Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.
In ogni caso, la circolare precisa in maniera categorica l'esclusione dalle agevolazioni dei lavori accessori non strettamente connessi all'effettivo risparmio energetico. Il caso riguarda la richiesta da parte del contribuente di detrazione per le spese di smantellamento e rifacimento dei vecchi pavimenti o dello smaltimento del materiale di demolizione che viene dunque respinta.
Resta comunque al contribuente il diritto di avvantaggiarsi della detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione.
mha ......
grazie ancora atutti
a) perchè la risoluzione AE 283 non mi pare proprio chiara
b) in + di qualche sito specializzato indicano di fare riferimento alla circolare 36 punto 3.1 che parla appunto del comma 344 e che a mio avviso mi sembrerebbe più consono a tali interventi
VEDI SOTTO
10/07/2008 - Non è possibile usufruire automaticamente della detrazione del 55% delle spese per la sola sostituzione di un impianto di distribuzione a riscaldamento esistente, funzionante a radiatori, con un impianto radiante a pavimento. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008.
Notizie correlate
L'interpretazione della circolare va intesa nell'intenzione da parte del legislatore di non riconoscere come automaticamente agevolabili le spese legate al solo cambio del sistema di distribuzione (da radiatori classici a pannelli radianti a pavimento) se queste non sono finalizzate anche ad una sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente (la vecchia caldaia a gas).
Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.
In ogni caso, la circolare precisa in maniera categorica l'esclusione dalle agevolazioni dei lavori accessori non strettamente connessi all'effettivo risparmio energetico. Il caso riguarda la richiesta da parte del contribuente di detrazione per le spese di smantellamento e rifacimento dei vecchi pavimenti o dello smaltimento del materiale di demolizione che viene dunque respinta.
Resta comunque al contribuente il diritto di avvantaggiarsi della detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione.
mha ......
grazie ancora atutti
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
appunto...
li dicono che non puoi detrarre il pavimento se non stai cambiando iul generatore con uno a condensazione
come per es non puoi detrarre la sola contabilizz se non mentre cambi il generatore con uno a condensaz
saluti
li dicono che non puoi detrarre il pavimento se non stai cambiando iul generatore con uno a condensazione
come per es non puoi detrarre la sola contabilizz se non mentre cambi il generatore con uno a condensaz
saluti
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Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
infatti quoto quanto dettogirondone ha scritto:appunto...
li dicono che non puoi detrarre il pavimento se non stai cambiando iul generatore con uno a condensazione
come per es non puoi detrarre la sola contabilizz se non mentre cambi il generatore con uno a condensaz
saluti
Andrea Diqui
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
No signori io mi riferivo a questo
Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.
Circolare del 31/05/2007 n. 36
disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".
3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
(articolo 1, comma 344)
344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 100.000
euro.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo
1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato
C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto
legislativo 311 del 2006).
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o
quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che
lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale.
Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto
legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".
Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella
dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
climatica in cui e' situato ......ecc.ecc.
che mi dite ?
Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.
Circolare del 31/05/2007 n. 36
disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".
3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
(articolo 1, comma 344)
344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 100.000
euro.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo
1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato
C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto
legislativo 311 del 2006).
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o
quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che
lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale.
Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto
legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".
Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella
dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui
l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona
climatica in cui e' situato ......ecc.ecc.
che mi dite ?
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
forse mi sono perso un po ...
ma quello riguarda il 344
per il 347 è come ti abbiamo detto prima...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ma quello riguarda il 344
per il 347 è come ti abbiamo detto prima...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
riesumo l'argomento perchè mi pare che la non ci si aproprio chiarezza in merito...
se sostituico la vecchia caldaia a gasolio con pompa di calore OK, detraggo max 30.000 euro (comma 347 - Sostituzione di caldaie esistenti) e fin qui siamo tutti d'accordo
se inoltre rifaccio anche il paviemento, con pannelli radianti... c'è la circolare 283 del 2008 che mi dice dovrei far rientrare la spesa nel capitolo 347 (ma nel mio caso sforo la spesa amssima detraibile)
non riesco a rientrare nel capitolo (comma 344 - Riqualificazione energetica) perchè trattasi di edificio grande, vecchio, assolutamente non isolato
perchè non posso far passare quota dell'intervento comma 345 - Interventi sull’involucro come isolamento del pavimento?
se sostituico la vecchia caldaia a gasolio con pompa di calore OK, detraggo max 30.000 euro (comma 347 - Sostituzione di caldaie esistenti) e fin qui siamo tutti d'accordo
se inoltre rifaccio anche il paviemento, con pannelli radianti... c'è la circolare 283 del 2008 che mi dice dovrei far rientrare la spesa nel capitolo 347 (ma nel mio caso sforo la spesa amssima detraibile)
non riesco a rientrare nel capitolo (comma 344 - Riqualificazione energetica) perchè trattasi di edificio grande, vecchio, assolutamente non isolato
perchè non posso far passare quota dell'intervento comma 345 - Interventi sull’involucro come isolamento del pavimento?
riccardo - affetto da superbonus
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
puoi se riesci a riapettare la U richiesta
spesso però l isolante che basta per l 1264 non basta per la verifica della U
spesso però l isolante che basta per l 1264 non basta per la verifica della U
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
grazie girondone...
in merito alla trasmittanza U da rispettare, forse è un poco tirata per i capelli, ma non si protrebbe utilizzare la trasmittanza ridotta tenendo conto della struttura contro terra?
in questo caso facilmente arriverei a stare sotto al valore limite!
in merito alla trasmittanza U da rispettare, forse è un poco tirata per i capelli, ma non si protrebbe utilizzare la trasmittanza ridotta tenendo conto della struttura contro terra?
in questo caso facilmente arriverei a stare sotto al valore limite!
riccardo - affetto da superbonus
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
Certo che puoi. La trasmittanza del pavimento controterra deve essere calcolata con il riferimento struttura-terreno (calcolo conforme alla 13370 - vedi anche quanto scritto nel DPR59/09)
Re: HELP 55% E IMPIANTO A PAVIMENTO
si certo... quoto