sto cercando riferimenti normativi per far capire al collega che ha perso il buonsenso :
1) Il locale tecnico chiuso da una porta REI che stranamente si apre verso l'interno del locale, c'è una norma scritta oltre al buon senso che dichiara che la porta REI si deve aprire nel senso dell'esodo cioè dal locale verso l'esterno, verso la via di fuga?
2) l'idrante è collocato dietro la porta REI di compartimentazione cioè normalmente la porta è aperta e tenuta in questa posizione dal sensore magnetico d'allarme per accedervi, bisogna disimpeganre il sensore (pulsante sul sensore). Si sostiene il fatto che in caso di incendio il sensore rilascia la porta e questa dovrebbe essere accessibile.
3) le porte REi a 2 ante prevedono per terra il fermo anta, questo fermo in plastica ha già fatto cadere diverse persone per inciampo..... non si può fare qualcosa senza manomettere la certificazione della porta REI omologata ma che da problemi di inciampo?
saluti
battista
locale ascensore e idrante nascosto
Moderatore: Edilclima
Re: locale ascensore e idrante nascosto
Vediamo:
1) non è detto che le porte debbano aprirsi necessariamente nel senso dell'esodo, specialmente nel caso di locali tecnici: leggi a tale proposito il punto 1.6 dell'All.IV al D.Lgs.81/08;
2) certo non è una situazione standard e meglio sarebbe far spostare la cassetta, in quanto gli idranti devono essere sempre facilmente individuabili e raggiungibili; non essendo possibile spostare la cassetta, la giustificazione addotta potrebbe essere accettabile a patto di installare una buona cartellonistica (non dietro la porta) con l'indicazione dell'idrante e l'istruzione di premere eventualmente il pulsantino di sgancio dell'elettromagnete per l'accesso (suppongo che il compartimento interessato da detta porta sia protetto dal sistema di rivelazione);
3) per questo devi chiedere al costruttore delle porte, oppure in via preliminare esaminare il rapporto di prova di certificazione, per vedere le condizioni di installazione; in genere 2-3cm di altezza costituiscono già un rischio di inciampo e lungo le vie di esodo o passaggi frequentati dovrebbero essere evitate.
1) non è detto che le porte debbano aprirsi necessariamente nel senso dell'esodo, specialmente nel caso di locali tecnici: leggi a tale proposito il punto 1.6 dell'All.IV al D.Lgs.81/08;
2) certo non è una situazione standard e meglio sarebbe far spostare la cassetta, in quanto gli idranti devono essere sempre facilmente individuabili e raggiungibili; non essendo possibile spostare la cassetta, la giustificazione addotta potrebbe essere accettabile a patto di installare una buona cartellonistica (non dietro la porta) con l'indicazione dell'idrante e l'istruzione di premere eventualmente il pulsantino di sgancio dell'elettromagnete per l'accesso (suppongo che il compartimento interessato da detta porta sia protetto dal sistema di rivelazione);
3) per questo devi chiedere al costruttore delle porte, oppure in via preliminare esaminare il rapporto di prova di certificazione, per vedere le condizioni di installazione; in genere 2-3cm di altezza costituiscono già un rischio di inciampo e lungo le vie di esodo o passaggi frequentati dovrebbero essere evitate.
Re: locale ascensore e idrante nascosto
per il punto 1) ho trovato questo per ora:
norma tecnica en 81-1 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi (ascensori elettrici)
6.3.4 Porte e botole
6.3.4.1 Le porte di accesso devono avere larghezza non minore di 0,60 m e altezza non minore
di 1,80 m. Esse non devono aprirsi verso l’interno del locale.
norma tecnica en 81-2 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi (ascensori idraulici)
6.3.3 Porte e botole
6.3.3.1 Le porte di accesso devono avere larghezza non minore di 0,60 m e altezza non minore
di 1,80 m. Esse non devono aprirsi verso l’interno del locale
punto 2) nulla
punto 3) nulla
saluti
norma tecnica en 81-1 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi (ascensori elettrici)
6.3.4 Porte e botole
6.3.4.1 Le porte di accesso devono avere larghezza non minore di 0,60 m e altezza non minore
di 1,80 m. Esse non devono aprirsi verso l’interno del locale.
norma tecnica en 81-2 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi (ascensori idraulici)
6.3.3 Porte e botole
6.3.3.1 Le porte di accesso devono avere larghezza non minore di 0,60 m e altezza non minore
di 1,80 m. Esse non devono aprirsi verso l’interno del locale
punto 2) nulla
punto 3) nulla
saluti
Re: locale ascensore e idrante nascosto
Interessante, non occupandomi di ascensori non mi ero preso la briga di leggere tali norme.
Domanda: essendo l'ascensore una macchina marcata CE, di chi è la responsabilità dell'applicazione di tale norma tecnica (che come tale costituisce presunzione alla regola dell'arte)?
Domanda: essendo l'ascensore una macchina marcata CE, di chi è la responsabilità dell'applicazione di tale norma tecnica (che come tale costituisce presunzione alla regola dell'arte)?
Re: locale ascensore e idrante nascosto
il mio problema è nato nella sostituzione della porta, credo che originariamente fosse installata correttamente, l'ente che certifica ogni 2 anni credo abbia la competenza per rilasciare delle prescrizioni, come quella dell'estintore fuori dal locale macchina.
se leggi i quesiti ti rendi conto che progett. e dir. lav. a dir poco assenti o superficiali in quanto sarebbe stato a costo zero l'installazione da subito della porta in modo corretto, come costo zero installare la porta rei con anta stretta dalla parte dell'idrante e quella larga dall'altra..... ora per i prossimo 10 anni sarà così ....... vedremo.
anche per l'estintore (fuori dal locale macchine) :- Il Decreto del Ministero dell'Interno 15.09.2005 pubblicato in G.U. n. 232 del 05.10.2005 prevede l’installazione di un estintore per il vano ascensore. (vedi EN 81-73:2005).
saluti
se leggi i quesiti ti rendi conto che progett. e dir. lav. a dir poco assenti o superficiali in quanto sarebbe stato a costo zero l'installazione da subito della porta in modo corretto, come costo zero installare la porta rei con anta stretta dalla parte dell'idrante e quella larga dall'altra..... ora per i prossimo 10 anni sarà così ....... vedremo.
anche per l'estintore (fuori dal locale macchine) :- Il Decreto del Ministero dell'Interno 15.09.2005 pubblicato in G.U. n. 232 del 05.10.2005 prevede l’installazione di un estintore per il vano ascensore. (vedi EN 81-73:2005).
saluti
Re: locale ascensore e idrante nascosto
allego altre utili informazioni sul locale ascensore (problema chiavi) con riferimenti normativi allegati:
Il tutto è regolato dal D.P.R. n.1497, di cui Vi riporto uno stralcio...
Art. 6. Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio.
6.5 Nel locale del macchinario deve essere disposto:
.......<6.6 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere chiusi a chiave durante il servizio. La chiave deve essere affidata al personale di custodia, o a persona incaricata.
6.7 Sulla porta di accesso dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere applicato un cartello con l'indicazione: «Ascensore (o Montacarichi) - Vietato l'accesso agli estranei». Un altro cartello deve indicare il nome ed il recapito del manutentore.>
Inoltre, sulla base del D.P.R. n.162/99...
Art. 15. Manutenzione
<Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.>
Per essere esaustivo e, per ulteriori a corredo.......
<La servitù di accesso ai locali macchina degli ascensori attraverso il seminterrato di proprietà di un condomino, comprende il diritto del condominio, e per esso dell'amministratore, ad avere copia delle chiavi di accesso a detto locale.
Trib. civ. Napoli, sez. III, 30 ottobre 1993, n. 10600 >
Con Viva cordialità
ROI
Ad integrazione di quanto scritto da Roi:
Parere CNR 670206/131 relativo all'art. 6 del d.p.r 29/5/63 n. 1497
"Le chiavi del locale macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere facilmente reperibili anche per consentire il prescritto accesso agevole. A tal scopo se non esiste personale di custodia le chiavi devono essere in consegna ad una o più persone di cui almeno una facilmente reperibile. Deve esistere una indicazione (sull'interruttore al piano terra e sulla porta del locale macchinario) per reperire facilmente i consegnatari delle chiavi"
Parere CNR 701216/312 relativo all'art. 6 del d.p.r 29/5/63 n. 1497
"Le chiavi del locale macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere affidate ad una o più persone incaricate. Queste persone possono stabilire le modalità opportune affinchè le chiavi siano sottratte a terzi non autorizzati e siano a disposizione del personale di manutenzione"
sono sempre a caccia dei riferimenti normativi per i punti
2) nulla
3) nulla
o meglio pareri ma gradirei un supporto normativo.
saluti
Il tutto è regolato dal D.P.R. n.1497, di cui Vi riporto uno stralcio...
Art. 6. Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio.
6.5 Nel locale del macchinario deve essere disposto:
.......<6.6 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere chiusi a chiave durante il servizio. La chiave deve essere affidata al personale di custodia, o a persona incaricata.
6.7 Sulla porta di accesso dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere applicato un cartello con l'indicazione: «Ascensore (o Montacarichi) - Vietato l'accesso agli estranei». Un altro cartello deve indicare il nome ed il recapito del manutentore.>
Inoltre, sulla base del D.P.R. n.162/99...
Art. 15. Manutenzione
<Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.>
Per essere esaustivo e, per ulteriori a corredo.......
<La servitù di accesso ai locali macchina degli ascensori attraverso il seminterrato di proprietà di un condomino, comprende il diritto del condominio, e per esso dell'amministratore, ad avere copia delle chiavi di accesso a detto locale.
Trib. civ. Napoli, sez. III, 30 ottobre 1993, n. 10600 >
Con Viva cordialità
ROI
Ad integrazione di quanto scritto da Roi:
Parere CNR 670206/131 relativo all'art. 6 del d.p.r 29/5/63 n. 1497
"Le chiavi del locale macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere facilmente reperibili anche per consentire il prescritto accesso agevole. A tal scopo se non esiste personale di custodia le chiavi devono essere in consegna ad una o più persone di cui almeno una facilmente reperibile. Deve esistere una indicazione (sull'interruttore al piano terra e sulla porta del locale macchinario) per reperire facilmente i consegnatari delle chiavi"
Parere CNR 701216/312 relativo all'art. 6 del d.p.r 29/5/63 n. 1497
"Le chiavi del locale macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere affidate ad una o più persone incaricate. Queste persone possono stabilire le modalità opportune affinchè le chiavi siano sottratte a terzi non autorizzati e siano a disposizione del personale di manutenzione"
sono sempre a caccia dei riferimenti normativi per i punti
2) nulla
3) nulla
o meglio pareri ma gradirei un supporto normativo.
saluti