Come si interpreta il punto 1.6.2 dell'allegato IV al Dlgs 81/08:
"Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20."
Per "specifici rischi di incendio" talvolta si intende l'essere soggetti a CPI, ma in questo caso se ho ad esempio un'officina meccanica dove lavorano 200 persone (attività 72) devo avere 40 porte di 1.20 m?
Il D.M. 10.03.1998 prevede però che nei luoghi a rischio basso e medio ci sia almeno un modulo di 60cm (con un minimo di 80 cm) ogni 50 persone.
Tra 4 e 40 porte c'è una bella differenza...
Numero uscite di emergenza
Moderatore: Edilclima
Re: Numero uscite di emergenza
Per "specifici rischi di incendio" si intende rischio elevato ex D.M. 10/3/98. Esiste una circolare in tal senso. Quindi puoi ignorare il punto 1.6.2.
Re: Numero uscite di emergenza
Puoi riportare gli estremi di detta circolare?
Re: Numero uscite di emergenza
Satchmo la circolare interessa molto anche me.
Re: Numero uscite di emergenza
Grazie satchmo. Gentilissimo.