VARIANTE LEGGE 10

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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GIOVI
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Iscritto il: dom feb 07, 2010 14:12

VARIANTE LEGGE 10

Messaggio da GIOVI »

Sono alle prese con una situazione che non so bene come gestire. Vi spiego brevemente.

Un mio amico ha una casa in costruzione la cui concessione edilizia risale intorno al 2000 (comunque se il dato è fondamentale posso facilmente ricavarlo). I lavori si sono protratti nel tempo ed ancora non si sono conclusi.
Mi ha chiesto di presentare una variante alla Legge 10 visto che in fase di esecuzione dei lavori sono state fatte delle piccole modifiche ai tramezzi interni, sono stati spostati gli attacchi della caldaia (inizialmente doveva essere installata all'interno di un ripostiglio mentre adesso è stata spostata all'esterno), vuole cambiare in alcune stanze la tipologia dei terminali scaldanti (inizialmente erano previsti dei semplici radiatori mentre adesso vuole mettere dei termoarredo), vuole installare un radiatore in un locale che inizialmente non doveva essere riscaldato e vuole mettere una caldaia a condensazione.
Ad ora sono state stese tutte le tubazioni (riscaldamento, acqua sanitaria e gas) mentre manca da installare la caldaia e i terminali scaldanti. Per tali lavori e per completare tutto il resto delle finiture che mancano ha richiesto una nuova DIA.

I miei dubbi sono:
- E' possibile presentare la legge 10 tenendo in considerazione le leggi in vigore quando è stata presentata la concessione edilizia e considerare le modifiche come "non sostanziali" secondo quanto riportato nella Circolare ministeriale del 23/05/06??
- Se così non fosse, e pertanto dovessi presentare una relazione coerente con le nuove norme, che tipologia di intervento devo considerare, ristrutturazione dell'impianto, ampliamento di volume, sostituzione di generatore?? E che verifiche devo effettuare?? Si deve coprire il 50% di ACS con fonti energetiche rinnovabili??

Grazie e scusate, ma non so proprio come procedere.
girondone
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Re: VARIANTE LEGGE 10

Messaggio da girondone »

secondo me:....
- E' possibile presentare la legge 10 tenendo in considerazione le leggi in vigore quando è stata presentata la concessione edilizia e considerare le modifiche come "non sostanziali" secondo quanto riportato nella Circolare ministeriale del 23/05/06??
si
l' unico dubbio è il locale riscaldato nuovo...
GIOVI
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Re: VARIANTE LEGGE 10

Messaggio da GIOVI »

Anche secondo me andare ad aggiungere un locale riscaldato potrebbe essere una variante sostanziale; devo dire però che il locale era presente sin dal progetto originale e quindi questo potrebbe giocare a favore.
Comunque, se effettivamente tale variante fosse sostanzale, che verifiche dovrei fare visto che la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove norme ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato (vedi art.8 circolare 23/05/2006)??
Inoltre è possibile considerare la sola aggiunta del locale riscaldato come variante sostanziale, mentre lo spostamento ed il cambiamento di modello della caldaia una semplice variante non sostanziale (senza quindi dover andare a considerare il 50% di acqua calda sanitaria prodotto da fonti rinnovabili??) nonstante cambi il condotto di evacuazione dei fumi e la tipologia di regolazione (climatica+ambiente)??
chiaru
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Iscritto il: sab lug 21, 2007 13:05

Re: VARIANTE LEGGE 10

Messaggio da chiaru »

Prova ad analizzare bene la L.10 iniziale e verificare che il locale fosse proprio stato escluso dal volume riscaldato.
Più volte mi è capitato che un locale singolo nel volume di una costruzione senza corpo scaldante fosse comunque considerato riscaldato.
Ciao
MAX76
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Re: VARIANTE LEGGE 10

Messaggio da MAX76 »

La discriminante principe è se il permesso di costruire o DIA che fosse iniziale è sempre stato rinnovato o se ad ogni scadenza il comune dave diniego al rinnovo e chiedeva un nuovo permesso di costruire, facendo ovviamente ripagare gli oneri conseguenti.

In tal caso la relazione deve essere rifatta in base alla normativa vigente alla data di richiesta dell'ultimo permesso se ancora in fase di validità.

Se fosse scaduto si deve richiedere un nuovo permesso con il grosso problema di rinnovare la relazione tecnica secondo le leggi ora in vigore.
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