Nuove Norme Inquinamento Ambientale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
r.gaetano fabio, genova
Messaggi: 284
Iscritto il: ven mar 02, 2007 19:29
Località: Genova
Contatta:

Nuove Norme Inquinamento Ambientale

Messaggio da r.gaetano fabio, genova »

Ho letto l'allegato X sezione II paragrafo 3 del Dlgs 152/06 (vedi pag. 358 S.O. n° 88 alla G.U. 96 del 14 aprile 2006) dove è chiaramente scritto che l'uso degli oli combustibili o delle loro emulsioni è consentito fino al 1° settembre 2007.
Inoltre all'articolo 290 del corpo normativo è scritto "L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali".
Insieme a queste interessanti e condivisibili novità ho però visto anche riferimenti a norme tecniche vetuste ante 1970, tipo le assurde caratteristiche che devono avere i camini (vedi Parte II dell'allegato X -pag. 352-354) nonchè l'utilizzo di unità di misura vietate come le kcal/h.

E come se un funzionario amministrativo animato da buoni intenti ma completamente ignorante in materia tecnica (tipo avvocato o dottore in lettere) avesse fatto un copia ed incolla della normativa esistente dal 1960 ad oggi senza sapere che per gli impianti esistono già norme tecniche dell'UNI o del CEN e che tra l'altro esse stesse sono in continua evoluzione.

Che ne pensate?
rgf
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: Nuove Norme Inquinamento Ambientale

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Non me ne stupirei
vecchiaccio
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

a mio avviso si tratta per alcuni aspetti a ripetizioni, nel senso che per i generatori di calore esistono i controlli dell'avvenuta manutenzione secondo Legge 10/91, quindi rispedire ulteriore documentazione con schede identificative dell'impianto già esiste.
Saranno sicuramente ulteriori balzelli burocratici per eventuali accertamenti e controlli dalla convenienza economica esclusivamente per i soliti enti locali e loro associati......
r.gaetano fabio, genova
Messaggi: 284
Iscritto il: ven mar 02, 2007 19:29
Località: Genova
Contatta:

Messaggio da r.gaetano fabio, genova »

Ho letto e riletto il Dlgs 152/06 ma un dubbio sul divieto dell'uso dell'Olio Combustibile negli impianti termici di tipo civile mi rimane ancora, il mio ragionamento è questo:

Gli impianti termici di tipo civile di cui al Titolo II sono quelli indicati all'art. 282, ovvero quelli con potenza inferiore (per singolo generatore) a quanto previsto dall'art. 269 comma 14, ossia 3000kW per gas metano, 1000kW per il gasolio e 300kW per l'olio combustibile, impianti sotto i cui limiti non è necessaria la denuncia/autorizzazione ambientale richiesta dall'art. 269 comma 1. Il comma 3 Sezione 2 dell'allegato IX sopra evidenziato, prevede la cessazione dell'utilizzo dell'olio combustibile entro il 1° settembre 2007. Però questo obbligo a rigor di legge risulterebbe limitato dall'oggetto della Sezione 2 che si riferisce esclusivamente agli impianti di cui al Titolo II, ovvero con potenza inferiore a 300kW.
Dato che il divieto di utilizzo dell'Olio Combustibile sussiste già da 42 anni per impianti inferiori a ben 581kW (come prevede l'art. 13 della legge 615/66) non è chiaro se il legislatore aveva veramente intenzione di limitarne l'utilizzo solo agli impianti NON ricadenti nel Titolo II (superiori a 300kW, ma così avrebbe di fatto autorizzato gli impianti prima vietati compresi tra 300kW e 581kW), oppure voleva estendere il divieto a tutti gli impianti civili compresi quelli del Titolo I.

Al di là degli inevitabili commenti sulla poca chiarezza delle leggi, qualcuno ha interpretazioni certe (nero su bianco) di qualche Ente Pubblico?
rgf
Rispondi