Comunità disabili
Moderatore: Edilclima
Comunità disabili
Comunità diurna e notturna con 20 disabili NON soggetta a CPI. A piano terra laboratori e piano primo camere da letto dove dormono. Nell'affrontare la valutazione del rischio di incendio, è una follia proporre che i tendaggi, imbottiture, materassi, ecc. rispettino le prescrizioni di reazione al fuoco previste dal D.M. 18/9/2002 (ospedali per capirci)? Su 20 ospiti, 10 sono disabili gravi per nulla collaboranti in caso di esodo. Avete esperienze al proposito? Se non sbaglio, la circ. 4/2002 e Prot. P880/4122 del 2006 non entrano nel merito della reazione per cui non vorrei fosse eccessivo richiedere tali requisiti. Grazie per le risposte
Re: Comunità disabili
Il punto 15.2 del Titolo III al quale saresti soggetto (verifica, ma mi sembra che la tua struttura rientri nella definizione delle attività soggette), consente già di mantenere in uso materassi, poltrone, sedie ed altri mobili imbottiti privi di requisiti di reazione al fuoco; permangono invece i requisiti sui tendaggi.
Considerando la tua situazione di particolare rischio per impedimento o grande rallentamento all'esodo, il requisito sui tendaggi direi che debba essere certamente rispettato.
Considerando la tua situazione di particolare rischio per impedimento o grande rallentamento all'esodo, il requisito sui tendaggi direi che debba essere certamente rispettato.
Re: Comunità disabili
Ma con 20 posti letto (in edificio vecchio) a regime continuativo residenziale direi che si applica il titolo IV "STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO" e non il titolo III. Infatti vedi art. 4 comma 4, che, grazie al fatto di avere meno di 25 posti letto, consente il titolo IV (più "leggero" del titolo IV). Tra l'altro l'art. 2 comma 2 dice "Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 (cioè < 25 posti letto)" . Concordi?
Re: Comunità disabili
Si, scusami
quanto detto sopra vale per strutture con superficie superiore a 500mq (punto 18.3).
Sotto i 500mq è come dici tu, nessuna prescrizione (ma la considerazione sul rischio vale sempre....)
quanto detto sopra vale per strutture con superficie superiore a 500mq (punto 18.3).
Sotto i 500mq è come dici tu, nessuna prescrizione (ma la considerazione sul rischio vale sempre....)