Buongiorno a tutti
Mi trovo a redigire un allegato E per una pratica 55% per un edificio industriale composto da un reparto produttivo (fabbricato molto ampio) e da una palazzina uffici annessa.
L'impianto esistente consisteva in una grossa centrale termica avente 3 caldaie da 3400KW, con 10200KW totali.
L'intervento di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale è stato realizzato dismettendo la c.t. e realizzando 2 impianti distinti, uno per la piccola palazzina uffici (oggetto di detrazione) e un altro a nastri radianti per il fabbricato della produzione.
Il nuovo impianto della palazzzina uffici, per il quale sto preparando la pratica per il 55% della palazzina uffici è stato realizzato con caldaia a condensazione con Pot. 230KW.
Vi chiedo un parere:
Compilando l'allegato E mi si chiede la potenza del generatore installato e di quello sostituito, non che il risparmio in termine di KWh di energia primaria.
Mi tocca inserire nella tabella un generatore nuovo di 230KW , a fronte di quello sostituito che, anche nel caso ipotizzassi di mettere solo una delle 3 caldaie esistenti, risulta essere incredibilmente piu' grande (originariamente serviva anche reparto produttivo infatti).
Vado tranquillo e spiego l'"anomalia" in asseverazione??
Per il calcolo del risparmio di energia primaria, come mi regolo secondo voi?
Ho provato empiricamente a inserire su docet prima il vecchio e poi il nuovo generatore, con un calcolo di Epi che differisce di 93KWh/mq anno.
Da questo dato, moltiplicando per i mq del fabbricato ottengo secondo un dato valido da inserire ?
Grazie a chi mi sapra' rispondere
allegato E per caso particolare di 55%
Moderatore: Edilclima
Re: allegato E per caso particolare di 55%
Non puoi accedere al 55%
Re: allegato E per caso particolare di 55%
In che senso? Perchè si tratta di un industria?
cito il D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M.7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008
(“Decreto edifici”).
Articolo 2
(Soggetti ammessi alla detrazione)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito
spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti.
cito il D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M.7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008
(“Decreto edifici”).
Articolo 2
(Soggetti ammessi alla detrazione)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito
spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti.
Re: allegato E per caso particolare di 55%
Art. 9:
E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici, ad impianti
individuali autonomi.
Tu hai fatto 2 impianti autonomi da 1.
E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici, ad impianti
individuali autonomi.
Tu hai fatto 2 impianti autonomi da 1.