DIA e sostituzione caldaie

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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Davidedada905
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DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da Davidedada905 »

Dunque domandona forse già proposta nel forum...
Se sostituisco una caldaia non ho l'obbligo di D.I.A. (in effetti per il 36% è sufficiente una comuniaczione all'Ade senza allegare la D.I.A.). Per il 55% non ho trovato nulla in merito (nel senso non ho trovato scritto da nessuna parte che ci sia l'obbligo di presentare niente a nessuno prima dei lavori). Nemmeno il Comune chiede particolari domande perchè sono lavori interni. In effetti occorrerebbe fare la verifica dell'eph, ma la si fa a fine lavori con la CE.
In sostanza, se le mie supposizioni sono corrette (altrimenti chiedo se avete un riferimento normativo) nella pratica di detrazione all'ENEA che data si inserisce come inizio lavori? Quella che l'installatore mi dice e riferita alla data in cui ha iniziato i lavori?
mhell
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da mhell »

la DIA è di competenza comunale, quindi serve solo se lo dice il comune (la maggior parte dei comuni dice che non serve, in quanto non ci sono opere murarie).
come data di inizio lavori in questo caso o la inventi o metti la data del primo documento di trasporto.
Davidedada905
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da Davidedada905 »

mhell ha scritto:la DIA è di competenza comunale, quindi serve solo se lo dice il comune (la maggior parte dei comuni dice che non serve, in quanto non ci sono opere murarie).
come data di inizio lavori in questo caso o la inventi o metti la data del primo documento di trasporto.
Immaginavo.. grazie per la risposta e buon lavoro
Mimmo_510859D
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da Mimmo_510859D »

Pratica 55% di cambio caldaia e valvole termostatiche: mi risulta che come intervento rientra nella casistica "ristrutturazione impianto termico".
Se così fosse, occorrerebbe la DIA?
mhell
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da mhell »

Mimmo_510859D ha scritto:Pratica 55% di cambio caldaia e valvole termostatiche: mi risulta che come intervento rientra nella casistica "ristrutturazione impianto termico".
Se così fosse, occorrerebbe la DIA?
per essere sicuro chiedi al comune.
quelli a cui io ho chiesto mi hanno sempre risposto di no, a patto che ci siano opere murarie.
Mimmo_510859D ha scritto:Pratica 55% di cambio caldaia e valvole termostatiche: mi risulta che come intervento rientra nella casistica "ristrutturazione impianto termico".
c'è un po' di casino nel 311 a mio avviso.
se fosse come dici tu (cioè ristrutturazione) io dovrei verificare il rendimento globale medio stagionale dell'impianto...
se invece lo considero mera sostituzione dell'impianto di riscaldamento, posso non fare il calcolo del rendimento a patto di mettere le valvole termostatiche e un cronotermostato.
...se fosse come dici tu però la mera sostituzione non esisterebbe...
Mimmo_510859D
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da Mimmo_510859D »

eee qui, secondo me, apri un'altra questione non ancora chiarita formalmente: che cosa si intende per MERA sostituzione?
Davidedada905
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da Davidedada905 »

Mimmo_510859D ha scritto:eee qui, secondo me, apri un'altra questione non ancora chiarita formalmente: che cosa si intende per MERA sostituzione?
Io la intepreto solo come sostituzione del generatore (ne stacco uno e ne metto una altro) e, salvo adattare i collegamenti idraulici alla distribuzione e il canale da fumo alla canan fumaria, gli altri componenti dell'impianto rimangono inalterati
mhell
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Re: DIA e sostituzione caldaie

Messaggio da mhell »

Davidedada905 ha scritto:Io la intepreto solo come sostituzione del generatore (ne stacco uno e ne metto una altro) e, salvo adattare i collegamenti idraulici alla distribuzione e il canale da fumo alla canan fumaria, gli altri componenti dell'impianto rimangono inalterati
non è ammessa una tale operazione!
DPR 59/2009
6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera
sostituzione di generatori di calore
, prevista all'articolo 3, comma
2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale
dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento
termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore
limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un
rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta
utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh
elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza
media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza
degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o
comunque gratuiti.
Detta centralina di termoregolazione si
differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve
possedere almeno i requisiti gia' previsti all'articolo 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la
temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici per singole unita' immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale
del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza
sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento;
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