Ad un mio cliente è stato riferito dal sindacato che la persona che frequenta il corso per addetto antincendi (attivita rischio medio) deve necessariamente essere assunta con un livello pari o superiore a quello di operaio specializzato. Chi invece organizza i corsi e gli stessi vvf mi hanno comunicato che non risulta loro nessun vincolo di questo genere.
Potete aiutarmi a capire chi ha detto il vero?
Forse il sindacalista faceva semplicemente un discorso di responsabilità e quindi di remunerazione (in sostanza per loro non è accettabile che un operaio generico si accolli determinate responsabilità)?
Oppure c'è davvero scritto da qualche parte nei ccnnll che non si può far frequentare il corso in oggetto a chi non è assunto con un determinato livello?
Grazie in anticipo a chi potrà chiarirmi le idee...
Saluti
requisiti corso addetto antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: requisiti corso addetto antincendio
Sarei curioso anch'io di sapere se i contratti collettivi prevedono qualcosa del genere.
Cmq dal D.Lgs.81/08 (legge e quindi con valenza superiore rispetto ad un contratto sindacale) osservo che:
- la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze è un obbligo del DdL (art.18, comma 1 lettera b)
- i lavoratori non possono rifiutare la designazione (art.43, comma 3)
- ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri, conformemente alla propria formazione ed ai mezzi messigli a disposizione (art.20, comma 1)
- il DdL può formare tutti i suoi dipendenti con i corsi di cui al DM 10/03/98 (nell'ambito della formazione di cui all'art.37), anche non designandoli come addetti alla gestione emergenze, se lo ritiene utile o necessario.
In particolare se il DdL forma un operaio generico con adeguato corso DM 10/03/98 e poi lo designa quale addetto alla gestione delle emergenze, questo non può rifiutare la degnazione adducendo a motivazione il basso livello salariale.
(poi magari potrà andare dal suo RSU per protestare con il DdL)
Se scoppia un incendio, ha seguito il corso antincendio, ha tutti i mezzi per l'intervento...........non può non intervenire perchè secondo lui ha un livello salariale troppo basso ............(la violazione del comma 2 lettera b dell'art.20 è sanzionata penalmente).
Cmq dal D.Lgs.81/08 (legge e quindi con valenza superiore rispetto ad un contratto sindacale) osservo che:
- la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze è un obbligo del DdL (art.18, comma 1 lettera b)
- i lavoratori non possono rifiutare la designazione (art.43, comma 3)
- ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri, conformemente alla propria formazione ed ai mezzi messigli a disposizione (art.20, comma 1)
- il DdL può formare tutti i suoi dipendenti con i corsi di cui al DM 10/03/98 (nell'ambito della formazione di cui all'art.37), anche non designandoli come addetti alla gestione emergenze, se lo ritiene utile o necessario.
In particolare se il DdL forma un operaio generico con adeguato corso DM 10/03/98 e poi lo designa quale addetto alla gestione delle emergenze, questo non può rifiutare la degnazione adducendo a motivazione il basso livello salariale.
(poi magari potrà andare dal suo RSU per protestare con il DdL)
Se scoppia un incendio, ha seguito il corso antincendio, ha tutti i mezzi per l'intervento...........non può non intervenire perchè secondo lui ha un livello salariale troppo basso ............(la violazione del comma 2 lettera b dell'art.20 è sanzionata penalmente).
Re: requisiti corso addetto antincendio
Quoto Terminus in pieno. Quando si fa una affermazione, occorre portare un testo normativo a supporto. Cerca di farti dare il riferimento, altrimenti nisba.....