Cari colleghi,
mi è giunta una nuova sul comma 345 della finanziaria 2007.
Riassumo la questione
il comma 345 della finanz. 2007 parla di interventi su strutture opache verticali e ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI), finestre comprensive di infissi. Nella tabella 3 della finanziaria sono riportati i valori limite delle strutture verticali, orizzontali, e finestre con infissi.
Il decreto attuativo del febbraio 2007 all'art. 1 comma 3, si riferisce al comma 345 della finanz. e cita "strutture verticali e finestre comprensive di infissi", facendo sparire le strutture orizzontali. Anche nella tabella dell'allegato D del decreto attuativo sono riportati i valori limite delle strutt. verticali e delle finestre, mentre sono sparite le strutture orizzontali.
Quindi il decreto attuativo ha cancellato le strutture orizzontali dall'ambito di intervento.
Mi è giunta voce, da fonte incerta, che sia apparsa una "circolare" la quale reinserisce le strutture orizzontali nel comma 345. Qualcuno di voi è a conoscenza di questa novità?
grazie
Comma 345 finanziaria 2007
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DALLE FAQ SITO ENEA:
D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti e coperture non è proprio agevolata?
R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali nel decreto con la conseguenza che queste non risultano, al momento, incentivate. Si consiglia, quindi, di attendere la pubblicazione di uno specifico decreto attuativo. Si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.
D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti e coperture non è proprio agevolata?
R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali nel decreto con la conseguenza che queste non risultano, al momento, incentivate. Si consiglia, quindi, di attendere la pubblicazione di uno specifico decreto attuativo. Si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.
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Non sono proprio daccordo con l'ENEA se permettete... nella finanziaria che è Legge dello Stato la tabella esiste (anche se con valori invertiti); il Decreto Attuativo della stessa dal punto di vista giuridico è "meno importante" della Legge Finanziaria stessa per cui credo che si potrebbe apprlicare anche per le struttire orrizontali opache... voi che ne dite?
Andrea Diqui