Vi inoltro un quesito al quale non sono certo di aver dato la risposta giusta
Vi spiego la situazione
Un notaio mi dice che non posso redigere l’AQE con data successiva all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali ma devo fare un ACE.
Premesso che le linee guida nazionali forniscono oltre al modello ACE anche quello AQE (ragione vorrebbe per cui, che a qualcosa debba servire).
Al par. 8 - ALLEGATO A – Linee Guida nazionali, mi si spiega la differenza tra AQE ed ACE e sostanzialmente:
• che l’ AQE è redatto da un professionista non necessariamente estraneo alla progettazione;
• che la classe energetica è solamente proposta e non CERTIFICATA.
Facendo un passo indietro … D.Lgs. 311/06:
• art. 11 comma 1-bis : “fino all’entrata in vigore delle linee guida nazionali si redige un AQE in sostituzione dell’ ACE;
• art. 11 comma 1-ter: “dodici mesi dopo l’emanazione delle linee guida nazionali, le metodologie di calcolo e la validità dell’AQE decadono.
Mettendo insieme le cose io capisco (ma chiedo conferma a voi):
1. fino a Luglio 2010 io, soggetto non iscritto all’albo dei certificatori, posso redigere AQE, sfruttando apposito modello allegato alle linee guida nazionali;
2. a partire da Luglio 2010 se sarò riconosciuto come certificatore, dovrò redigere ACE.
Capisco bene ? Vorrei da voi qualche delucidazione!
Grazie 1000 a chi saprà aiutarmi.
ROGITO PER VENDITA IMMOBILE - AQE o ACE ??
Moderatore: Edilclima
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peritopistoia
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p.giordano
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Re: ROGITO PER VENDITA IMMOBILE - AQE o ACE ??
Dal 25/7, con l'entrata in vigore delle LG e sempre necessario l'ACE, redatto quindi da un certificatore indipendente.
L' AQE rimane solamente come asseverazione finale del DL da allegare alla comunicazione di fine lavori, si applica quindi solo alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni.
DL 192, Art 8:
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla
relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al
comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se
la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
Ciao,
-----
Paolo
L' AQE rimane solamente come asseverazione finale del DL da allegare alla comunicazione di fine lavori, si applica quindi solo alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni.
DL 192, Art 8:
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla
relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al
comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se
la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
Ciao,
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Paolo