Scusate la domanda che è più che altro di italiano. Mi riferisco al paragrafo 20.2 "Larghezza delle vie di uscita" del D.M. del 9 aprile 1994.
La frase "E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo di deflusso" significa che per gli alberghi il modulo è pari a 0,90 m?
Grazie per la risposta,
saluti,
Davide
Larghezza delle vie di uscita
Moderatore: Edilclima
Re: Larghezza delle vie di uscita
Assolutamente no! Secondo me il normatore ha messo le mani avanti per prevenire che qualcuno provi a considerare un varco da 0,9 m per 1,5 moduli.
Perciò nelle attività esitenti posso avere vie di esodo da 0,9 m ma ai fini della verifica varrà solo un modulo.
Perciò nelle attività esitenti posso avere vie di esodo da 0,9 m ma ai fini della verifica varrà solo un modulo.
Re: Larghezza delle vie di uscita
anche io avevo dato la stessa interpretazione.
Grazie,
Davide
Grazie,
Davide
Re: Larghezza delle vie di uscita
Quoto pienamente.