Ciao a tutti,
avrei bisogno di un parere riguardo al Piano Stralcio Regione Piemonte ed in particolare sulla scheda 1E, lettera B), terzo punto, ovvero:
In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell’impianto termico o di
installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della
combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo
da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza
compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del
filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere
concesse dal Sindaco.
Il mio caso e' il seguente:
Impianto esistente con caldaietta sul balcone e scarico esistente a parete.
Spero di interpretare correttamente la legge in questo modo:
1) se sostituisco la caldaia con una a condensazione faccio una "mera sostituzione", non sono dunque obbligato a scaricare a tetto
2) se spacco anche i pavimenti per cambiare i tubi di adduzione, faccio una "manutenzione straordinaria" (?) e devo (?) quindi bucare il tetto (...passare davanti alla finestra della mansarda di sopra...) e fare (?) la canna fumaria. In alternativa chiedo deroga al sindaco.
Al riguardo spero di aver ben interpretato la norma anche se gradirei un vostro parere in merito.
Grazie
Evacuazione prodotti della comb. in condominio(caldaiette)
Moderatore: Edilclima
Re: Evacuazione prodotti della comb. in condominio(caldaiette)
Considerando che nel dizionario di italiano la parola " mera" non è presente, giochiamo a interpretare cosa voglia dire:
secondo me la sostituzione di una caldaia con un altro tipo/modello/marca la considero manutenzione straordinaria quindi con tutte le regole del caso, ma oltre a ciò devi considerare anche le disposizioni locale del ASL / USL a riguardo e generalmente tutte vogliono lo scarico a tetto
secondo me la sostituzione di una caldaia con un altro tipo/modello/marca la considero manutenzione straordinaria quindi con tutte le regole del caso, ma oltre a ciò devi considerare anche le disposizioni locale del ASL / USL a riguardo e generalmente tutte vogliono lo scarico a tetto
Re: Evacuazione prodotti della comb. in condominio(caldaiette)
Basandosi sul dpr 380/01, art.3:
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Inoltre il DL 192 e s.m.i. all'art.3 comma 2 lettera c) punti 2 e 3 differenzia i due casi.
Il piano stralcio non ha un articolo specifico per le definizioni, percui pensavo di riferirmi a questi unici indizi che si ritrovano nella normativa di settore.
Daro' un occhiata anche alle regole specifiche dell'ASL, grazie!
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Inoltre il DL 192 e s.m.i. all'art.3 comma 2 lettera c) punti 2 e 3 differenzia i due casi.
Il piano stralcio non ha un articolo specifico per le definizioni, percui pensavo di riferirmi a questi unici indizi che si ritrovano nella normativa di settore.
Daro' un occhiata anche alle regole specifiche dell'ASL, grazie!
Re: Evacuazione prodotti della comb. in condominio(caldaiette)
x info di tutti ho sentito la regione piemonte la quale dice che per la sola sostituzione non e' necessario fare la canna fumaria ma rimanda ai comuni per sapere se ci sono regolamenti piu' restrittivi.
Sentito il comune, risolto il dilemma:
"...ah, se va bene alla regione, va bene anche a noi!"
Sentito il comune, risolto il dilemma:
"...ah, se va bene alla regione, va bene anche a noi!"