Certificazione Piemonte
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Certificazione Piemonte
Scusate ma in piemonte esiste già un elenco di certificatori oppure per esempio per una pratica del 55% basta l'AQE.
Mi sono perso un pezzo di regolamentezionepiemontese.
Grazie
Mi sono perso un pezzo di regolamentezionepiemontese.
Grazie
Re: Certificazione Piemonte
io sono rimasto a
legge regionale che devono uscire i decreti
e piano stralcio
niente albo certificatori
quindi 55% solo ace per enea
attenzione a livello provinciale e comunale però... per es torino...
legge regionale che devono uscire i decreti
e piano stralcio
niente albo certificatori
quindi 55% solo ace per enea
attenzione a livello provinciale e comunale però... per es torino...
Re: Certificazione Piemonte
se non sbaglio in provincia di cuneo non dovrebbe esserci nulla di particolare, per la sostituzione di caldaia a gasolio con caldaia a legna, il comune è talmente piccolo (montezemolo) che non penso abbia una legislazione in materia.
Sempre che non mi sia perso qualche passaggio.
Grazie
Sempre che non mi sia perso qualche passaggio.
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Re: Certificazione Piemonte
Quoto.girondone ha scritto:io sono rimasto a
legge regionale che devono uscire i decreti
e piano stralcio
niente albo certificatori
quindi 55% solo ace per enea
attenzione a livello provinciale e comunale però... per es torino...
Della Legge 13/2007 sono solo usciti gli attuativi degli impianti termici, bollino verde ecc...per il resto in dolce attesa.
Re: Certificazione Piemonte
cavolo pochi km e ti cambia la legge regionale!
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Re: Certificazione Piemonte
Siamo in Italia..paese della totale incongruenza...ugo74 ha scritto:cavolo pochi km e ti cambia la legge regionale!

- davidemorcy
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Re: Certificazione Piemonte
Devo fare una pratica 55% per cambio caldaia in Provincia di Torino, esattamente nel comune di Candiolo....girondone ha scritto:io sono rimasto a
legge regionale che devono uscire i decreti
e piano stralcio
niente albo certificatori
quindi 55% solo ace per enea
attenzione a livello provinciale e comunale però... per es torino...
Mi potete confermare che è sufficiente redigere l'AQE secondo il 311?
"Chi non lavora non fa l'amore"
Re: Certificazione Piemonte
OCHIO, perche' dal 1 Luglio 2009, in caso di compravendita e di locazione, dovra' essere prodotto l'attestato di certificazione energetica.
Anche se non ho ancora capito cosa si intende per locazione:
nuovi contratti, rinnovi, contratti gia' in essere....?
Anche se non ho ancora capito cosa si intende per locazione:
nuovi contratti, rinnovi, contratti gia' in essere....?
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Re: Certificazione Piemonte
Ma in Piemonte? allora mi sono perso qualcosa o ancora AQE 

Re: Certificazione Piemonte
si si, ACE o AQE: per adesso in Piemonte coincidono
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Re: Certificazione Piemonte
Ma fai riferimento ad una novita' uscira da qualche giorno oppure all'obbligo del 192/2005 che parti delle compravendite saltano in quanto non vi sono sanzioni?
Re: Certificazione Piemonte
No, alla legge regionale n.13 del 28 Maggio 2007
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Re: Certificazione Piemonte
Ok Legge 13/2007 ma al momento mancano ancora gli attuativi, o meglio, sono solo usciti quelli relativi agli impianti termici lettere h), i), j), k), l), m) ed o). Per i restanti stiamo ancora aspettando. 

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Re: Certificazione Piemonte
.se ho capito bene, l'attestato non è obbligatorio, ma consigliato nella vendita dell'immobile giusto?
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Re: Certificazione Piemonte
Teoricamente in caso di compra vendita il notaio dira che:
1) l’immobile è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi la parte alienante potrebbe:
a) consegnare l’AQE all’acquirente;
b) non consegnare l’AQE all’acquirente perché già consegnato prima dell’atto, oppure perché la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna. In caso di edificio di nuova costruzione il notaio informerà della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 co. 7 del decreto;
2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella in cui le parti dichiarano di non sapere se l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE.
Riferimento Albo Notariato.
Questo vale per le regione che NON hanno ancora legiferato in materia e, siccome il Piemonte ha legiferato ma mancano gli attuativi, ci si attiene alle leggi nazionali.
Se dovessi aver scritto fesserie correggetemi.
1) l’immobile è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi la parte alienante potrebbe:
a) consegnare l’AQE all’acquirente;
b) non consegnare l’AQE all’acquirente perché già consegnato prima dell’atto, oppure perché la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna. In caso di edificio di nuova costruzione il notaio informerà della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 co. 7 del decreto;
2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella in cui le parti dichiarano di non sapere se l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE.
Riferimento Albo Notariato.
Questo vale per le regione che NON hanno ancora legiferato in materia e, siccome il Piemonte ha legiferato ma mancano gli attuativi, ci si attiene alle leggi nazionali.
Se dovessi aver scritto fesserie correggetemi.
Re: Certificazione Piemonte
Scusate ma:
LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007, n. 13
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all’articolo 21, comma 1,
lettera a), si osservano le seguenti disposizioni:
a) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme
UNI in vigore;
b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di
generatori di calore, il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto
termico deve essere superiore al valore stabilito dall’allegato C, punto 5, del d.lgs. 192/2005.
Pertanto ritengo valido l'obbligo di allegare certificazione energetica in quanto vi e' un riferimento a quali norme usare: quelle in vigore.
E quelle in vigore sono le UNI TS
Spero che la mia interpretazione sia corretta...
LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007, n. 13
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all’articolo 21, comma 1,
lettera a), si osservano le seguenti disposizioni:
a) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme
UNI in vigore;
b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di
generatori di calore, il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto
termico deve essere superiore al valore stabilito dall’allegato C, punto 5, del d.lgs. 192/2005.
Pertanto ritengo valido l'obbligo di allegare certificazione energetica in quanto vi e' un riferimento a quali norme usare: quelle in vigore.
E quelle in vigore sono le UNI TS
Spero che la mia interpretazione sia corretta...
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- Iscritto il: mer mag 28, 2008 10:04
Re: Certificazione Piemonte
Sul fatto di usare le UNI TS sono d'accordo ma come la mettiamo con le classi energetiche, il modello da utilizzare ecc..?
Re: Certificazione Piemonte
presumo debba essere fatto un classico AQE...
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Re: Certificazione Piemonte
Per il momento credo di si...
Re: Certificazione Piemonte
Per capirne qualcosa in più (almeno ci proviamo):
allego comunicazione della Regione Piemonte al comitato notarile interregionale di Piemonte e Valle d'Aosta, dove si specifica che al momento, in assenza di attuativi regionali (previsti per Ottobre, sembra), si fa riferimento alla normativa nazionale, quindi solo AQE.
Per la cronaca, il disegno di legge 599 risulta al momento in discussione in aula, per i tempi di approvazione finale nulla si ricava dalla banca dati della Regione.
Riporto di seguito i contenuti del disegno di Legge tratto dalla banca dati Arianna (attenzione!, è solo un disegno di legge non approvato!):
Art. 40
(Modifiche alla l.r. 13/2007)
1.Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:
" 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, può avvalersi delle camere di commercio piemontesi."
.
2.I commi 12 e 13 dell' articolo 20 della l.r. 13/2007, sono sostituiti dai seguenti:
"
12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
"
3.I commi 2 e 3 dell' articolo 21 della l.r. 13/2007, sono sostituiti dai seguenti:
"
2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, si applicano dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
"
Saluti.
p.s. opinioni in merito al mio post su AQE di edificio senza riscaldamento?
allego comunicazione della Regione Piemonte al comitato notarile interregionale di Piemonte e Valle d'Aosta, dove si specifica che al momento, in assenza di attuativi regionali (previsti per Ottobre, sembra), si fa riferimento alla normativa nazionale, quindi solo AQE.
Per la cronaca, il disegno di legge 599 risulta al momento in discussione in aula, per i tempi di approvazione finale nulla si ricava dalla banca dati della Regione.
Riporto di seguito i contenuti del disegno di Legge tratto dalla banca dati Arianna (attenzione!, è solo un disegno di legge non approvato!):
Art. 40
(Modifiche alla l.r. 13/2007)
1.Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:
" 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, può avvalersi delle camere di commercio piemontesi."
.
2.I commi 12 e 13 dell' articolo 20 della l.r. 13/2007, sono sostituiti dai seguenti:
"
12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
"
3.I commi 2 e 3 dell' articolo 21 della l.r. 13/2007, sono sostituiti dai seguenti:
"
2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, si applicano dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
"
Saluti.
p.s. opinioni in merito al mio post su AQE di edificio senza riscaldamento?
- Allegati
-
- Lettera_Comitato_Notarile_Regione_Piemonte 2.zip
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Studioeco
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- Iscritto il: mer mag 28, 2008 10:04
Re: Certificazione Piemonte
Quello che mi fa sorridere e che venga scritto a caratteri cubitali:
- anche per quanto attiene gli edifici esistenti, deve ritenersi applicabile la normativa nazionale, la quale non prevede più alcun obbligo di allegazione
Ok, va bene, resta comunque il fatto che l'attestato deve essere redatto e purtroppo questo non e' stato scritto.
E' troppo forte che ogni escamotage per non redigerlo sia sempre dietro l'angolo.
Aggiungo: tutte le agenzie ecc...erano convinti che l'AQE dalla Legge 133/2008 sia stato completamente ABOLITO! Quanta cattiva informazione!
- anche per quanto attiene gli edifici esistenti, deve ritenersi applicabile la normativa nazionale, la quale non prevede più alcun obbligo di allegazione
Ok, va bene, resta comunque il fatto che l'attestato deve essere redatto e purtroppo questo non e' stato scritto.
E' troppo forte che ogni escamotage per non redigerlo sia sempre dietro l'angolo.
Aggiungo: tutte le agenzie ecc...erano convinti che l'AQE dalla Legge 133/2008 sia stato completamente ABOLITO! Quanta cattiva informazione!