In breve: il committente A inizia i lavori di ristrutturazione di un immobile con il rifacimento totale degli impianti tecnologici ed ampliamenti di volume, ad un certo punto per varie problematiche il committente A decide di sospendere i lavori e decide la vendita dell' immobile.
Con il nuovo compratore (B) fanno un compromesso di vendita sul quale è specificato che l' immobile non è terminato e che gli impianti inseriti non possono essere certificati perchè non terminati ( B accetta rafforzato dalle dichiarazioni scritte degli appaltatori dei lavori che si impegnano a rilasciare le certificazioni di conformità a lavori eseguiti e collaudati)
Il notaio ( il rompiballe della situazione) esige per l' atto della compravendita la certificazione energetica dell' edificio - il certificatore vuole chiaramente le conformità degli impianti - le ditte installatrici in forza del DL 37/08 art. 7 punto 1 richiedono il termine e collaudo degli impianti prima del rilascio della certificazione. Ciliegina sulla torta anche il DL del cantiere non vuole fare la chiusura del medesimo perchè non sussistono allo stato attuale condizioni di sicurezza per l' accesso nell' immobile ( mancano parapetti alle scale , balconi senza protezioni ecc)
Dunque :
1) esiste una definizione della legge italiana fra abitazione e cantiere ( e quindi sul cantiere e applicabile la 192/311 ?)
2) il notaio pùo obbligare la certificazione energetica su un immobile non terminato e soggetto ad ulteriori modifiche da parte del committente B sia sugli impianti di riscaldamento che sulla struttura
3) devono le imprese installatrice rilasciare la certificazione di conformità anche se gli impianti non sono terminati e collaudati



