Art. 4.8 Emilia Romagna

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Art. 4.8 Emilia Romagna

Messaggio da arkanoid »

L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti.
L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e nell’Allegato 8.



Se l'edificio non è realizzato conformemente al progetto l'aqe non può attestare quanto richiesto, quindi l'aqe non si può redigere.
Che dite?
redigere redigere redigere
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Art. 4.8 Emilia Romagna

Messaggio da marcello60 »

Concordo.
Una soluzione, a mio parere, se la difformità dal progetto non costituisce una violazione delle norme, è quella di presentare un progetto e relativa rel L10 di variante, e sulla base di quest'ultima variante redigere l'AQE.
Se invece la difformità non fosse conforme alle norme ... allora sarebbe un problema.
Marcello
gps72
Messaggi: 10
Iscritto il: mer mar 04, 2009 13:06

Re: Art. 4.8 Emilia Romagna

Messaggio da gps72 »

arkanoid ha scritto:L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti.
L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e nell’Allegato 8.


Se l'edificio non è realizzato conformemente al progetto l'aqe non può attestare quanto richiesto, quindi l'aqe non si può redigere.
Che dite?
Io dico che:
- In Emilia Romagna essendo attivo il sistema di certificazione energetica, l'attestato di qualificazione energetica è sostituito da quello di certificazione energetica.

- Per quanto riguarda edifici nuovi il metodo di calcolo per la certificazione prevede (allegato 8 ATTO DI INDIRIZZO E COORD.) :
1. "“Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati.""

Si parla quindi di COME COSTRUITO, certo che in caso di differenze significative come bisogna comportarsi?
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Art. 4.8 Emilia Romagna

Messaggio da marcello60 »

gps72 ha scritto: Io dico che:
- In Emilia Romagna essendo attivo il sistema di certificazione energetica, l'attestato di qualificazione energetica è sostituito da quello di certificazione energetica.
Su questo punto ho qualche dubbio.
Vedi l'art.4 "documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti", in particolare i punti 4.5, 4.6, 4.7: leggendo questi, l'AQE è sempre richiesto, così come la rel. L10.
Successivamente (art.5), si sancisce ANCHE l'obbligo dell'ACE per tutti gli enterventi 3.1 a) (quindi edifici nuovi e ristrutturazioni integrali oltre i 1000 mq, esclusi quindi ampliamenti e ristrutturazioni minori o parziali).
Concordo sul resto
Marcello
gps72
Messaggi: 10
Iscritto il: mer mar 04, 2009 13:06

Re: Art. 4.8 Emilia Romagna

Messaggio da gps72 »

marcello60 ha scritto:
gps72 ha scritto: Io dico che:
- In Emilia Romagna essendo attivo il sistema di certificazione energetica, l'attestato di qualificazione energetica è sostituito da quello di certificazione energetica.
Su questo punto ho qualche dubbio.
Vedi l'art.4 "documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti", in particolare i punti 4.5, 4.6, 4.7: leggendo questi, l'AQE è sempre richiesto, così come la rel. L10.
Successivamente (art.5), si sancisce ANCHE l'obbligo dell'ACE per tutti gli enterventi 3.1 a) (quindi edifici nuovi e ristrutturazioni integrali oltre i 1000 mq, esclusi quindi ampliamenti e ristrutturazioni minori o parziali).
Concordo sul resto
Marcello
Ho guardato meglio, hai ragione, l'AQE sarà quindi una specie di ulteriore dichiarazione di conformità/asseverazione del costruito rispetto al progetto impianti.
A mio parere saranno i Comuni a gestire la cosa, chiedendolo o meno al progettista (come accade per molte altre cose).
Mi rendo conto di avere portato fuori strada il discorso, la certificazione c'entra poco, rimane la domanda iniziale senza risposta: cosa si fa se la realizzazione è diversa dal progetto???
Axel
Messaggi: 79
Iscritto il: mar feb 17, 2009 10:50

Re: Art. 4.8 Emilia Romagna

Messaggio da Axel »

marcello60 ha scritto:Concordo.
Una soluzione, a mio parere, se la difformità dal progetto non costituisce una violazione delle norme, è quella di presentare un progetto e relativa rel L10 di variante, e sulla base di quest'ultima variante redigere l'AQE.
Se invece la difformità non fosse conforme alle norme ... allora sarebbe un problema.
Marcello
concordo
Rispondi