legge regionale e 311
Moderatore: Edilclima
legge regionale e 311
regione Piemonte: Aggiornamento del piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria del 08/02/07.
Un progetto posteriore a questa data deve far riferimento solo alla legge Regionale o bisogna prendere in considerazione anche e soprattutto il 311? Premesso che questa legge regionale non fa riferimento ne alla direttiva 2002/91/CE ne al 192/05 ne tantomeno al 311/06.
Come ci dobbiamo comportare dato che impone la produzione di ACS al 60% anzichè al 50% come nel 311 e l'obbligo (era quasi ora!!!) di installare impianti centralizzati sopra alle 4 unità abitative?
Ringrazio anticipatamente per suggerimenti e consigli.
Un progetto posteriore a questa data deve far riferimento solo alla legge Regionale o bisogna prendere in considerazione anche e soprattutto il 311? Premesso che questa legge regionale non fa riferimento ne alla direttiva 2002/91/CE ne al 192/05 ne tantomeno al 311/06.
Come ci dobbiamo comportare dato che impone la produzione di ACS al 60% anzichè al 50% come nel 311 e l'obbligo (era quasi ora!!!) di installare impianti centralizzati sopra alle 4 unità abitative?
Ringrazio anticipatamente per suggerimenti e consigli.
Per caso sapete se sono state pubblicate leggi regionali analoghe a quella del Piemonte, anche in liguria e in Emilia?andreapd ha scritto:secondo il mio modesto parere la regolamentazinoe regionale è più restrittiva riguardo alla nazionale e quindi non ti creerà nessun problema, e siccome nella clausola di cedevolezza si rimanda alle regione per ora le leggi attuative devono essere seguite.
grazie
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
i valori del piano stralcio sono tendenzialmente piu' restrittivi del 311, alcune eccezioni si possono fare per particolari situazioni di V e S/V visto che il parametro di riferimento della Regione Piemonte e' solo il volume ed anche sui GG ci sono differenze.
coibentare meno coibentare tutti
fausto
fausto
per la Regione Lombardia c'e' questa, che nei preamboli cita la direttiva europea e la 192 (non la 311)
Certificazione Energtica Degli Edifici - Procedura di Calcolo
Deliberazione n. VIII/3938 del 27 dicembre 2006
Attuazione Legge Regionale 23/2003 e 24/2006
http://www.ors.regione.lombardia.it/pub ... legato.pdf
Mi chiedo anch'io se è da considerarsi "procedura di calcolo" valida, o addirittura necessaria, per le certificazioni richieste per ottenere le detrazioni del 55% secondo Finanziaria 2007 e successivo DL 19-2-2007
Certificazione Energtica Degli Edifici - Procedura di Calcolo
Deliberazione n. VIII/3938 del 27 dicembre 2006
Attuazione Legge Regionale 23/2003 e 24/2006
http://www.ors.regione.lombardia.it/pub ... legato.pdf
Mi chiedo anch'io se è da considerarsi "procedura di calcolo" valida, o addirittura necessaria, per le certificazioni richieste per ottenere le detrazioni del 55% secondo Finanziaria 2007 e successivo DL 19-2-2007
- Manofthemoon
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Re: legge regionale e 311
secondo me si, (anzi io mi sto muovendo così essendo piemontese)Tubo ha scritto:regione Piemonte: Aggiornamento del piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria del 08/02/07.
Un progetto posteriore a questa data deve far riferimento solo alla legge Regionale o bisogna prendere in considerazione anche e soprattutto il 311? Premesso che questa legge regionale non fa riferimento ne alla direttiva 2002/91/CE ne al 192/05 ne tantomeno al 311/06.
Come ci dobbiamo comportare dato che impone la produzione di ACS al 60% anzichè al 50% come nel 311 e l'obbligo (era quasi ora!!!) di installare impianti centralizzati sopra alle 4 unità abitative?
Ringrazio anticipatamente per suggerimenti e consigli.
tengo conto della legge regionale e non del 311
OCCHIO PEOPLE!!
Art. 17 - D.Lgs. 311/06 - Clausola di cedevolezza
In relazione a quanto disposto ...omissis... le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
E' vero che se non si tiene conto della normativa regionale, i tecnici comunali si sentono offesi e non sono contenti...ma ricordiamogli quanto precisato dal D.Lgs. 311/06, LEGGE DELLO STATO...
Art. 17 - D.Lgs. 311/06 - Clausola di cedevolezza
In relazione a quanto disposto ...omissis... le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
E' vero che se non si tiene conto della normativa regionale, i tecnici comunali si sentono offesi e non sono contenti...ma ricordiamogli quanto precisato dal D.Lgs. 311/06, LEGGE DELLO STATO...
- Manofthemoon
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Vero...sempre che il regolamento regionale sia conforme alla normetiva nazionale...io non sono piemontese e non ho letto una riga del decreto regionale di cui sopra, quindi non mi esprimo. Sicuro è che se tu rispetti i parametri + restrittivi, l'unico che potrebbe arrabbiarsi è l'utente finale (eventuali maggioni costi), non certo comune/regione/stato!!vero verga, ma nel caso in cui il regolamento regionale sia più restrittibo (caso piemonte) bisogna utilizzare quello..
Si, serviti, grazie...chiedi pure asseverazione + certificazione...sappi che, come detto sopra, sono juventino ma non piemontese...serviti i prezzi degli sprinkler?, devo poi chiederti un favore per l'asseverazione + certificato)
Le due leggi differiscono già nel calcolo dei valori limite, visto che la 311 fa riferimento al rapporto s/v, mentre la legge regionale soltanto al volume.
Penso quindi che quest'ultima andrà rivista. A mio avviso, al momento non resta che applicarle entrambe adottando di volta in volta i parametri più restrittivi.
AndreaS
Penso quindi che quest'ultima andrà rivista. A mio avviso, al momento non resta che applicarle entrambe adottando di volta in volta i parametri più restrittivi.
AndreaS
sicuramente l'impiego dei parametri più restrittivi da la tranquillità al tecnico. Ma i parametri di trasmittanza termica prevista dal decreto della regione piemonte (risultano anche a voi valori di trasmittanza per le pareti minori di 0.3 w/m2K???) mi spaventano non poco. Un conto è convincere un committente a maggior esborso. un altro è comunicare incrementi di costo (impianti+involucro) nell'ordine del 30%.... che dite?
ciao,laolrd ha scritto:per la Regione Lombardia c'e' questa, che nei preamboli cita la direttiva europea e la 192 (non la 311)
Certificazione Energtica Degli Edifici - Procedura di Calcolo
Deliberazione n. VIII/3938 del 27 dicembre 2006
Attuazione Legge Regionale 23/2003 e 24/2006
http://www.ors.regione.lombardia.it/pub ... legato.pdf
Mi chiedo anch'io se è da considerarsi "procedura di calcolo" valida, o addirittura necessaria, per le certificazioni richieste per ottenere le detrazioni del 55% secondo Finanziaria 2007 e successivo DL 19-2-2007
riapro il topic perchè ho interpellato ENEA, chiedendo loro quale procedura consigliavano fra quella della Regione Lombardia e quella pubblicata dalla Provincia (è quella promossa da SACERT per intenderci, corredata di strumento di calcolo http://www.provincia.milano.it/ambiente ... rgia.shtml;
http://www.sacert.eu/documenti/bestclass.zip).
ENEA risponde testualmente oggi: "Riteniamo che la scelta della procedura dipenda esclusivamente dal professionista, per ENEA la scelta è indifferente."
Sono perlomeno perlplesso: una certificazione si può basare su una procedura di verifica "a scelta"?
Iero ho sottoposto lo stesso quesito ad una persona che siede al comitato CTI che sta definendo le norme attuative della 311. Secondo lui "vincono" le procedure della Regione, mentre "perdono" quelle della Provincia - non avendo essa poteri legislativi.
Tra l'altro, se puo' interessare, questa persona mi ha assicurato che le norme attuative sono già pronte, e devono passare "solo" dai ministeri; secondo lui saranno emesse ufficialmente a fine luglio 2007.
La procedura del SACERT è stata validata dal politecnico di Milano e questo ha una qualche valenza. Penso che al momento una qualsiasi procedura validata da un ente riconosciuto possa essere ugualmente applicata.
Speriamo che quando usciranno i decreti attuativi si faccia un po'di chiarezza.
Quanto alla legge regionale del piemonte, si tratta di una legge stralcio, ossia di pagine estratte da un documento più ampio che, nella fattispecie, riguarda la qualità dell'aria.
I riferimenti normativi potrebbero essere contenuti nelle altre parti del documento. Comunque è stato emesso quando i contenuti del 311 erano noti.
Io ho provato ad applicarla ad una villetta e vi assicuro che vengono fuori isolamenti da capogiro. Mi sa che tra breve di mattoni se ne vedranno in giro pochini.
Speriamo che quando usciranno i decreti attuativi si faccia un po'di chiarezza.
Quanto alla legge regionale del piemonte, si tratta di una legge stralcio, ossia di pagine estratte da un documento più ampio che, nella fattispecie, riguarda la qualità dell'aria.
I riferimenti normativi potrebbero essere contenuti nelle altre parti del documento. Comunque è stato emesso quando i contenuti del 311 erano noti.
Io ho provato ad applicarla ad una villetta e vi assicuro che vengono fuori isolamenti da capogiro. Mi sa che tra breve di mattoni se ne vedranno in giro pochini.
Te lo cito:martind ha scritto:Non è una mia opinione purtroppo!
Lo dice l'Articolo 5 comma 1 del decreto che ha seguito la Finanziaria.
L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
La procedura dei punti energia non è antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Resta da vedere se tale data vale solo per le procedure stabilite dai Comuni o anche dalle regioni/provincie (il comma è interpretabile)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
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Bene vedo che tutte le regioni si stanno attrezzando, così sta facendo anche la Regione Toscana all'interno del PER Piano Energetico Regionale, supponiamo che poi intervengano anche le Province con un regolamento proprio e restringendo restringendo in cascata anche i Comuni.
La mia prospettiva è di smettere di fare l'ingegnere e candidarmi in qualsiasi lista, dell'ideologia m'importa s**a, a patto di essere eletto almeno in Provincia, così promulgherò anche io dereti e regolamenti imbecilli e astrusi e per compenso mi daranno un pozzo di quattrini!
La mia prospettiva è di smettere di fare l'ingegnere e candidarmi in qualsiasi lista, dell'ideologia m'importa s**a, a patto di essere eletto almeno in Provincia, così promulgherò anche io dereti e regolamenti imbecilli e astrusi e per compenso mi daranno un pozzo di quattrini!
vecchiaccio
Attento che se appena appena ti sbagli e fai una cosa logica perdi subito il posto!
Se posso fare l'avvocato del diavolo, direi comunque che dover rispettare una nuova metodologia non vuol dire essere obbligato a rispettare anche nuovi valori limite, ma semplicemente riportarli. Se l'iterpretazione fosse giusta in ogni caso, tranne quelli espressamente citati, per il mero accesso ai benefici fiscali varrebbero comunque le tabelle e i criteri di riduzione citati nell'allegato del decreto attuativo.
Se posso fare l'avvocato del diavolo, direi comunque che dover rispettare una nuova metodologia non vuol dire essere obbligato a rispettare anche nuovi valori limite, ma semplicemente riportarli. Se l'iterpretazione fosse giusta in ogni caso, tranne quelli espressamente citati, per il mero accesso ai benefici fiscali varrebbero comunque le tabelle e i criteri di riduzione citati nell'allegato del decreto attuativo.
Anch'io lo interpreto come dici.martind ha scritto:secondo me la data si riferisce solamente ai regolamenti comunali.
Per le regioni vale la clausola di cedevolezza.
(antecedente, che è al singolare, secondo me si riferisce a proprio regolamento)
PEro' tanto per far casino, vi cito l’allegato I della 311 “ Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici” che al comma 16 recita:
• “I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto
sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti
a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organi tecnici
deputati a livello nazionale o comunitario, quali l’UNI o il CEN, o
altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
• L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le
università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone, l’uso
nella relazione tecnica di progetto …, purché i risultati conseguiti
risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i
metodi di calcolo precedentemente detti.
Credo che ENEA abbia usato questa ratio per esprimere il suo parere (cioè che qualsiasi metodo va bene); e credo non possa far altro, operando a livello di concentratore NAZIONALE , e non di validatore REGIONALE, che - tra l'altro - non mi risulta esistere.