Rinnovo C.P.I. attività 57-15 con cambio destinazione d'uso
Moderatore: Edilclima
Rinnovo C.P.I. attività 57-15 con cambio destinazione d'uso
Salve, volevo dei chiarimenti per il rinnovo di un C.P.I. attività 57 (Stabilimenti ed impianti di produzione materie plastiche - quantitativi > 5 t.) e comprendente attività 15 (Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 0,5 mc - fino a 25 mc). In pratica questa azienda sta per chiedere il cambio di destinazione d'uso all'Ufficio Tecnico Comunale di due locali (di circa 40 mq) da uffici a reparto lavorazione. Ora, dovendo rinnovare il C.P.I., tra circa tre mesi, volevo sapere se posso procedere con la semplice procedura (modelli PIN5, PIN6 e PIN7-perizia giurata) o devo richiedere una parere di conformità progetto? Non rientro nei casi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 09/03/2007?
Re: Rinnovo C.P.I. attività 57-15 con cambio destinazione d'uso
Dimenticavo, il cambio di destinazione d'uso è senza opere. Inoltre, tale modifica non comporterà incremento del carico d'incendio.
Re: Rinnovo C.P.I. attività 57-15 con cambio destinazione d'uso
Il DM 09/03/07 ti dice solo che se non ristrutturi e non aumenti il carico di incendio, non è necessario rivalutare i requisiti di resistenza al fuoco della struttura.
Devi vedere invece il comma 3 dell'art.5 del DPR 12/01/98 n.37, per il quale in caso di modifiche strutturali, impiantiche o di esercizio che alterino le preesistenti condizioni di sicurezza, si deve procedere alla redazione di una variante.
Se alteri le condizioni di sicurezza, ovvero tocchi le uscite di sicurezza, alteri le vie di esodo, tocchi gli impianti di protezione attiva, modifichi le compartimentazioni interne, modifichi gli affollamenti, modifichi il carico di incendio o le sorgenti di innesco (macchinari o lavorazioni), allora devi procedere alla variante.
Se togli solo alcune pannellature interne (non compartimentanti), lasciando invariate le altre condizioni, secondo me potresti anche rinnovare il CPI così com'è (poi alla prima modifica sostanziale da variante, inserisci anche questa).
Devi vedere invece il comma 3 dell'art.5 del DPR 12/01/98 n.37, per il quale in caso di modifiche strutturali, impiantiche o di esercizio che alterino le preesistenti condizioni di sicurezza, si deve procedere alla redazione di una variante.
Se alteri le condizioni di sicurezza, ovvero tocchi le uscite di sicurezza, alteri le vie di esodo, tocchi gli impianti di protezione attiva, modifichi le compartimentazioni interne, modifichi gli affollamenti, modifichi il carico di incendio o le sorgenti di innesco (macchinari o lavorazioni), allora devi procedere alla variante.
Se togli solo alcune pannellature interne (non compartimentanti), lasciando invariate le altre condizioni, secondo me potresti anche rinnovare il CPI così com'è (poi alla prima modifica sostanziale da variante, inserisci anche questa).