buon giorno
sono qui a chiedervi se ne sapete qulacosa sull'attuale situazione ....
ovvero
la legge regionale ligure n. 22 dice:
TITOLO II Procedure amministrative
Articolo 12: Procedure semplificate
1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di
seguito indicate:
.....
.....
effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, purché conformi con le previsioni
della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o
operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, i seguenti
interventi:
a) interventi relativi all'installazione di pannelli solari termici se di sviluppo inferiore
a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;
b) interventi relativi all'installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo
inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare.
5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al Comune
territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica,
sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'impianto ed
asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso
(strutturali, statiche ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai
fini del nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all'articolo 13.
6. Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone vincolate o qualora
per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza preordinata all'esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di
inamovibilità, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10.
TITOLO II Procedure amministrative
Articolo 13: Intesa paesaggistica
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Regione provvede alla stipula di una intesa con la Soprintendenza per definire i
contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla
comunicazione di avvio di attività di cui all'articolo 12, comma 5.
ho appena sentito lo sportello energia e dela relazione dell'art 13 non ne sanno ancora niente.
inoltre riporto il link
http://www.eco-domus.it/docman/normativ ... nload.html
in base a queste considerazioni..
come mi devo comportare, per l'installazzione di 3 pannelli solari termici contestualmente al cambio generatore di calore sotto i 35KW (per cui non mi chiederanno la l10) visto che devo prossimamente andare in comune a vedere che dicono?
posso chiedere la manutenzione ordinaria quindi comunicazione, niente dia? ma poi servirebbero relazione tecnica e relazione paesaggistica sempificata?
grazie scusate per la lunghezza....
liguria dia pannelli solari
Moderatore: Edilclima
Re: liguria dia pannelli solari
ne sto iniziando uno adesso a genova.
comunicazione e relazione tecnica con descrizione dell'intervento
la relazione paesistica mi hanno detto va fatta solo se c'è un vincolo paesistico.
nella mia zona non c'è.
ciao
comunicazione e relazione tecnica con descrizione dell'intervento
la relazione paesistica mi hanno detto va fatta solo se c'è un vincolo paesistico.
nella mia zona non c'è.
ciao
Enrico
Re: liguria dia pannelli solari
qualcuno ha già fatto la relazione richiesta da allegare alla comunicazione in comune per imp solare termico
come richiesta dal comma 5 art 21 della legge 16 coor 17 coord 45 (legge urbanistica ligure)
indicazioni? grazie mille
cioè: Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione deve essere accompagnata da
una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che
illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle
verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
stralcio legge:
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16 “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA”
COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2008 N. 17 “INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16” - PUBBLICATE SUL BUR N. 6 DEL 18.6.2008 - E CON
LA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 45 “MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6
GIUGNO 2008 N. 16 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA) E 25 LUGLIO 2008 N. 25 (DISPOSIZIONI PER
LA PROMOZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA MOBILITA’ “P.I.M.”)” -
PUBBLICATA SUL BUR N. 18 DEL 24.12.2008
...
...
Articolo 21
(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione)
1.............
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi
contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le
previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o
operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della
prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti
interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici:
a)....
b)...
c)...
d)...
e) interventi relativi all’installazione di:
1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;
2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non
superiore a quella della copertura;
come richiesta dal comma 5 art 21 della legge 16 coor 17 coord 45 (legge urbanistica ligure)
indicazioni? grazie mille
cioè: Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione deve essere accompagnata da
una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che
illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle
verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
stralcio legge:
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16 “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA”
COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2008 N. 17 “INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16” - PUBBLICATE SUL BUR N. 6 DEL 18.6.2008 - E CON
LA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 45 “MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6
GIUGNO 2008 N. 16 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA) E 25 LUGLIO 2008 N. 25 (DISPOSIZIONI PER
LA PROMOZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA MOBILITA’ “P.I.M.”)” -
PUBBLICATA SUL BUR N. 18 DEL 24.12.2008
...
...
Articolo 21
(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione)
1.............
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi
contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le
previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o
operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della
prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti
interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici:
a)....
b)...
c)...
d)...
e) interventi relativi all’installazione di:
1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;
2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non
superiore a quella della copertura;