Dal 1 gennaio 2009 per quei comuni che lo hanno adottato nel proprio regolamento vige l'obbligatorieta del fotovoltaico 1 kw ogni unità abitatice ecc. ecc.
Il comune nel quale sto facendo un lavoro (una quandicina di casette a schiera) ha da tempo adottato cio e nella determina che ha data 12.02.2009 mi ha indicato espressamente il ripetto di tale obbligo che devo anche dichiarare esressamente per l'inio lavori 8penso venerdi prossimo 06.03.2009.
ORA ......... (nel paese delle banane) che con il milleproroghe fatto il 26.02.2009 ma non ancora pubblicato in gazzetta mi hanno spostato il termine di abbligatorieta dal 01.01.2009 al 01.02.2010 come mi comporto secondo Voi ?
Se si trattasse di una due anche tre abitazioni non avrei dubbi e farei mettere il fotovoltaioco ma per 15 abitazioni realizzate da una imprea edile non ancora vendute, con i stempi che corrono ........? Secondo Voi ho qualxche scappatoia ?
OBBLIGO FOTOVOLTAICO
Moderatore: Edilclima
Re: OBBLIGO FOTOVOLTAICO
l'obbligo rinviato è quello di inserire il fv nei reg edilizi
se quel comune lo ha già fatto devi rispettare le richieste...
almeno credo
se quel comune lo ha già fatto devi rispettare le richieste...
almeno credo
Re: OBBLIGO FOTOVOLTAICO
Acuta osservazione grazie
ora cotrollo qua + che termotecnici bisogna essere abili interpreti delle normative e ottimi conoscitori del politichese
ora cotrollo qua + che termotecnici bisogna essere abili interpreti delle normative e ottimi conoscitori del politichese
Re: OBBLIGO FOTOVOLTAICO
Mi sa di no ...Bho ....
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.(*)
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
(*) Nota: Comma aggiunto dall'art. 1, c. 350 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007); così modificato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.(*)
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
(*) Nota: Comma aggiunto dall'art. 1, c. 350 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007); così modificato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
Re: OBBLIGO FOTOVOLTAICO
nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista